Sentenza n. 1796/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Livorno, Sezione Lavoro n. 541/2024, pubblicata in data 26.06.2024, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’Amministrazione resistente, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’emananda sentenza amministrativa o nel termine che Codesto Ecc.mo Tribunale riterrà congruo, disponendo in favore della parte ricorrente il beneficio economico della Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 per l’importo di euro 500,00 annui oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo di cui alla L. 724/94 e quindi mettendo a disposizione di De Rogati Veronica detta carta docente per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, il tutto secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, previo componimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore della ricorrente, anche nominando, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva dell’Amministrazione resistente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Ministero all'obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale ordinario di Livorno, Sezione Lavoro, n. 541/2024 del 26 giugno 2024, che riconosceva il diritto alla Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero, nonostante la notificazione in forma esecutiva e il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Livorno n. 541/2024, aveva eseguito il titolo soltanto quanto alle spese di lite, senza mettere a disposizione la Carta docente riconosciuta. Ha chiesto le misure necessarie all'attuazione del giudicato, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, nella misura di 500 euro per ciascun anno, oltre agli accessori previsti dal titolo, e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso: non risultava dimostrata la corresponsione di quanto dovuto e non sussistevano ostacoli normativi all'esecuzione, essendo il titolo stato notificato all'organo competente ed essendo decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, riconoscendo alla ricorrente la Carta docente con le modalità e gli accessori stabiliti nel titolo. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato Commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, con termine di ulteriori 60 giorni per gli adempimenti, anche mediante pagamento in conto sospeso. Ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in 800 euro oltre IVA e CAP, da corrispondere ai procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30, modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326
La corresponsione delle dette somme non trova poi alcun ostacolo normativo, essendo stati notificati il titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione ed essendo ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, 1° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30 e modificato dall’art. 44, 3° comma del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326).
Decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'organo competente alla liquidazione, non sussiste l'ostacolo normativo considerato dal TAR alla corresponsione delle somme dovute in esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Al tempo stesso, il Collegio nomina il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente (o un suo sostituto) affinché ove l'indicato termine di 30 (trenta) giorni decorra infruttuosamente, provveda, in qualità di Commissario ad acta, a tutti gli adempimenti occorrenti per l'ottemperanza alla presente decisione nel successivo termine di 60 (sessanta) giorni, se del caso, valendosi anche del pagamento in “conto sospeso” previsto dall’art. 14, 2° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30.
In caso di inadempimento dell'amministrazione al termine assegnato per eseguire il giudicato, il commissario ad acta può curare gli adempimenti sostitutivi e, se necessario, avvalersi del pagamento in conto sospeso previsto dalla norma.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione non dimostra di avere dato esecuzione a un giudicato che le impone di attribuire un beneficio economico, e il titolo esecutivo è stato notificato all'organo competente alla liquidazione con decorso del termine di 120 giorni previsto dalla legge, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'obbligo di adempiere e fissare un termine per l'esecuzione.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla decisione un commissario ad acta, condizionandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e stabilendo un successivo termine per l'esecuzione sostitutiva.
- Nell'esecuzione di un giudicato relativo a somme dovute dalla pubblica amministrazione, il commissario ad acta può avvalersi del pagamento in conto sospeso nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.
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