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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51596/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con due censure: 1) violazione degli artt. 624 e 624-bis cod. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che la cantina non poteva essere considerata pertinenza dell'abitazione per mancanza del requisito della contiguità e della stabilita' della destinazione a privata dimora; 2) errore nel calcolo della pena e violazione dell'art. 134 cod. pen., con richiesta di rettifica aritmetica della pena applicata.

La decisione

Il ricorso e' stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo: la cantina e' stata qualificata come pertinenza/privata dimora in quanto adibita a deposito di effetti personali (pianola e materiale fotografico), con accesso precluso da serratura poi tagliata, e quindi rientrante nella nozione di privata dimora secondo la giurisprudenza consolidata (anche Sez. U. n.31345/2017) che richiede, per la qualifica, l'utilizzo per atti della vita privata, una durata apprezzabile del rapporto e la non accessibilita' a terzi senza consenso. Il secondo motivo e' stato dichiarato inammissibile: l'errore di calcolo della pena, essendo una questione di primo grado non specificamente censurata nei gradi precedenti, non puo' essere prospettato per la prima volta in cassazione e non e' rilevabile d'ufficio ove la pena complessiva risulti legittima. Conseguentemente il ricorso e' stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma base sul delitto di furto; richiamata come parametro rispetto alla fattispecie aggravata introdotta dall'art. 624-bis.

  • art. 624-bis cod. pen.

    introdotto dall'art. 2 legge 26 marzo 2001, n.128

    Riconosciuta come fattispecie autonoma che sanziona il furto mediante introduzione in luogo destinato a privata dimora o nelle sue pertinenze; la Corte ne applica la nozione secondo la giurisprudenza di legittimita', valorizzando la tutela 'forte' del domicilio e richiedendo: utilizzo per atti della vita privata, durata apprezzabile del rapporto (stabilita') e non accessibilita' a terzi senza consenso.

  • art. 625 n.2 cod. pen.

    Norma storica richiamata in relazione alla precedente disciplina dell'aggravante per furto in abitazione; utile per il confronto interpretativo con la nuova fattispecie di 624-bis.

  • art. 134 cod. pen.

    Regola il calcolo della pena e le modalita' di applicazione delle attenuanti; il ricorso relativo a un presunto errore di calcolo e' stato ritenuto non proponibile per la prima volta in cassazione quando la pena complessiva resti legittima.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso in cassazione; applicata al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Perche' un luogo sia qualificato come 'privata dimora' ai fini dell'art. 624-bis e' necessario che concorrano: (a) l'utilizzazione del luogo per atti della vita privata in modo riservato; (b) una durata apprezzabile del rapporto tra luogo e persona (stabilita' non mera occasionalita'); (c) la non accessibilita' del luogo a terzi senza consenso.
  • La mancanza di contiguita' fisica con l'abitazione non esclude automaticamente la qualifica di pertinenza; rileva invece la destinazione d'uso (deposito di effetti personali, strumentalita' alla vita privata) e le modalita' di accesso.
  • Luoghi non strettamente domestici possono rientrare nella nozione di privata dimora quando siano effettivamente utilizzati per atti della vita privata e presentino stabilita' di rapporto con la persona offesa (es. autorimesse, locali di servizio, spogliatoi, depositi private).
  • Questioni di calcolo della pena o errori di diritto di primo grado, se non specificamente censurati nei precedenti gradi, non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione e non sono rilevabili d'ufficio se la pena complessiva e' nel complesso legittima.
  • In sede di impugnazione e' importante articolare i motivi nei gradi di merito: in cassazione la valutazione e' limitata ai motivi che attengono a violazioni di legge o vizi motivazionali specificamente dedotti.

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