Cassazione Penale, Sentenza n. 51596/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con due censure: 1) violazione degli artt. 624 e 624-bis cod. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che la cantina non poteva essere considerata pertinenza dell'abitazione per mancanza del requisito della contiguità e della stabilita' della destinazione a privata dimora; 2) errore nel calcolo della pena e violazione dell'art. 134 cod. pen., con richiesta di rettifica aritmetica della pena applicata.
La decisione
Il ricorso e' stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo: la cantina e' stata qualificata come pertinenza/privata dimora in quanto adibita a deposito di effetti personali (pianola e materiale fotografico), con accesso precluso da serratura poi tagliata, e quindi rientrante nella nozione di privata dimora secondo la giurisprudenza consolidata (anche Sez. U. n.31345/2017) che richiede, per la qualifica, l'utilizzo per atti della vita privata, una durata apprezzabile del rapporto e la non accessibilita' a terzi senza consenso. Il secondo motivo e' stato dichiarato inammissibile: l'errore di calcolo della pena, essendo una questione di primo grado non specificamente censurata nei gradi precedenti, non puo' essere prospettato per la prima volta in cassazione e non e' rilevabile d'ufficio ove la pena complessiva risulti legittima. Conseguentemente il ricorso e' stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Norma base sul delitto di furto; richiamata come parametro rispetto alla fattispecie aggravata introdotta dall'art. 624-bis.
art. 624-bis cod. pen.
introdotto dall'art. 2 legge 26 marzo 2001, n.128
Riconosciuta come fattispecie autonoma che sanziona il furto mediante introduzione in luogo destinato a privata dimora o nelle sue pertinenze; la Corte ne applica la nozione secondo la giurisprudenza di legittimita', valorizzando la tutela 'forte' del domicilio e richiedendo: utilizzo per atti della vita privata, durata apprezzabile del rapporto (stabilita') e non accessibilita' a terzi senza consenso.
art. 625 n.2 cod. pen.
Norma storica richiamata in relazione alla precedente disciplina dell'aggravante per furto in abitazione; utile per il confronto interpretativo con la nuova fattispecie di 624-bis.
art. 134 cod. pen.
Regola il calcolo della pena e le modalita' di applicazione delle attenuanti; il ricorso relativo a un presunto errore di calcolo e' stato ritenuto non proponibile per la prima volta in cassazione quando la pena complessiva resti legittima.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso in cassazione; applicata al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Perche' un luogo sia qualificato come 'privata dimora' ai fini dell'art. 624-bis e' necessario che concorrano: (a) l'utilizzazione del luogo per atti della vita privata in modo riservato; (b) una durata apprezzabile del rapporto tra luogo e persona (stabilita' non mera occasionalita'); (c) la non accessibilita' del luogo a terzi senza consenso.
- La mancanza di contiguita' fisica con l'abitazione non esclude automaticamente la qualifica di pertinenza; rileva invece la destinazione d'uso (deposito di effetti personali, strumentalita' alla vita privata) e le modalita' di accesso.
- Luoghi non strettamente domestici possono rientrare nella nozione di privata dimora quando siano effettivamente utilizzati per atti della vita privata e presentino stabilita' di rapporto con la persona offesa (es. autorimesse, locali di servizio, spogliatoi, depositi private).
- Questioni di calcolo della pena o errori di diritto di primo grado, se non specificamente censurati nei precedenti gradi, non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione e non sono rilevabili d'ufficio se la pena complessiva e' nel complesso legittima.
- In sede di impugnazione e' importante articolare i motivi nei gradi di merito: in cassazione la valutazione e' limitata ai motivi che attengono a violazioni di legge o vizi motivazionali specificamente dedotti.
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