Sentenza n. 744/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento 1) della delibera del Consiglio della classe prima liceo scientifico, indirizzo scienze applicate, sezione G, dell'istituto -OMISSIS- di Livorno, del giorno -OMISSIS-, attestante la non ammissione della studentessa -OMISSIS--OMISSIS- alla frequenza della classe seconda, conosciuta dagli odierni ricorrenti in data -OMISSIS-, per le vie brevi; 2) della delibera dello scrutinio finale della medesima minore adottata dal Consiglio della Classe 1G con Verbale n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, di cui gli odierni ricorrenti sono venuti a conoscenza solo in data -OMISSIS-a seguito di richiesta di accesso agli atti; 2) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se di estremi non cogniti ai ricorrenti e lesivi degli interessi di -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera del consiglio di classe che aveva disposto la non ammissione della studentessa alla classe seconda, nonché il verbale dello scrutinio finale e gli atti connessi
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la non ammissione della studentessa alla classe seconda del liceo scientifico, deducendo l'inadeguatezza delle ore di insegnamento domiciliare assegnate, la mancata partecipazione allo scrutinio finale dei docenti incaricati dell'insegnamento domiciliare, la mancata attivazione di corsi di recupero, lo svolgimento di due prove di scrutinio nello stesso giorno, la mancata valorizzazione dei risultati positivi ottenuti in numerose discipline e, più in generale, l'illegittimità della valutazione alla luce del numero insufficiente di ore di insegnamento domiciliare. In sede cautelare, il TAR aveva ravvisato un sufficiente fumus boni iuris, rilevando la violazione dell'art. 22 d.lgs. n. 62/2017 per la mancata partecipazione di tutti i docenti domiciliari allo scrutinio e la violazione del PDP, che prescriveva non più di una verifica al giorno.
La decisione
Il TAR aveva accolto la domanda cautelare e ordinato la rinnovazione delle prove entro trenta giorni. Successivamente, la studentessa non partecipava alle prove suppletive, mentre l'amministrazione scolastica procedeva comunque a uno scrutinio straordinario in esecuzione dell'ordinanza cautelare, ammettendola alla classe successiva. Poiché il riesame amministrativo aveva attribuito alla ricorrente il bene della vita perseguito con il ricorso, il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese di giudizio sono state compensate in considerazione della complessiva valutazione dei fatti di causa.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. n. 62/2017
La precedente ordinanza cautelare ha ritenuto che lo scrutinio fosse stato svolto in violazione della disposizione, per la mancata partecipazione di tutti i docenti incaricati dell'insegnamento domiciliare.
PDP della studentessa
Il piano didattico personalizzato prescriveva lo svolgimento di non più di una verifica al giorno; la precedente ordinanza cautelare ha ravvisato la violazione di tale prescrizione nello svolgimento di due prove nello stesso giorno.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali nel provvedimento diffuso.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all'oscuramento disposto in caso di diffusione della sentenza.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento disposto.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, l'amministrazione riesamina l'atto impugnato e attribuisce al ricorrente il bene della vita perseguito, viene meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- Nel procedimento di valutazione scolastica di uno studente sottoposto a insegnamento domiciliare, la mancata partecipazione allo scrutinio dei docenti incaricati di tale insegnamento può integrare una violazione dell'art. 22 d.lgs. n. 62/2017.
- Lo svolgimento di più di una verifica nella stessa giornata può risultare illegittimo quando contrasta con le prescrizioni contenute nel piano didattico personalizzato dello studente.
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