Cassazione Civile, Ordinanza n. 22436/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola conforme ai requisiti dell’art. 390 c.p.c., e ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese, poiché le intimate non si erano difese nel presente giudizio.
Esito
Favorevole al resistente (parti private)
La controversia
La controversia originava da una sentenza della Corte d’appello di Bari, impugnata per cassazione da una parte privata. Nel giudizio di legittimità le controparti intimate non hanno svolto difese. Prima della decisione, il difensore del ricorrente, munito del potere di rinunciare ai motivi di gravame, ha depositato atto di rinuncia al ricorso. La Corte ha verificato che la rinuncia fosse conforme all’art. 390 c.p.c. e, non essendovi costituzione delle intimate, non ha pronunciato sulle spese.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, se depositata dal difensore munito del relativo potere e conforme ai requisiti di legge, determina l’estinzione del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia validamente proposta dal ricorrente estingue il processo, purché sia conforme ai requisiti formali e sostanziali previsti dall’art. 390 c.p.c.
- Se le parti intimate non svolgono difese nel giudizio di legittimità, la Corte può dichiarare l’estinzione senza pronunciare sulle spese.
Come è indicizzato
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