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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14568/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

In sede di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., l'imputato è stato condannato per i reati di furto in abitazione, evasione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Con il ricorso per cassazione, proposto dal difensore, deduceva un unico motivo: vizi di motivazione e erronea applicazione della legge penale, lamentando che il giudice non avesse adeguatamente motivato sulla mancata declaratoria di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., cioè sull'insussistenza di una causa evidente di proscioglimento nonostante la definizione del procedimento con patteggiamento.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto fuori dai casi tassativi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. contro la sentenza di patteggiamento. Ricorda che, in tale ipotesi, il ricorso è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché il motivo dedotto riguardava invece il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., la Corte pronuncia l'inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplinato il patteggiamento, quale base della sentenza impugnata

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dal ricorrente come parametro per il proscioglimento immediato in presenza di cause evidenti

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    individua in modo tassativo i soli motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    prevede la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi espressamente e tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni deduzione estranea a tale elenco è inammissibile.
  • La censura relativa al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non rientra, di per sé, tra i motivi consentiti avverso il patteggiamento, se non nei limiti in cui si traduca in una delle categorie tipizzate dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • L'inammissibilità del ricorso avverso il patteggiamento può essere dichiarata de plano quando emerga immediatamente il difetto dei presupposti di legge.
  • Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • rami":[[

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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