Sentenza n. 9559/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento dei seguenti atti: A) Decreto del Ministero della salute, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022; B) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022; C) “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell''art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” raggiunta in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 28 settembre 2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto interministeriale del 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018; decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 recante linee guida per i provvedimenti di ripiano; intesa della Conferenza Stato-Regioni del 28 settembre 2022
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali e regionali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato gli atti statali e l'intesa interistituzionale con cui sono stati definiti i tetti di spesa regionali per dispositivi medici relativi al quadriennio 2015-2018 e le modalità di compartecipazione delle aziende private alla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale mediante il meccanismo del cosiddetto payback. Sono state dedotte censure sia riferite all'illegittimità delle norme primarie disciplinanti la materia, sia vizi propri degli atti impugnati. Nel corso del giudizio è intervenuto l'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l'assolvimento degli obblighi delle aziende mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato tale versamento in favore della Regione intimata e, con memoria del 18 marzo 2026, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare le censure relative alla legittimità delle norme primarie e i vizi propri degli atti impugnati. La decisione è fondata sulla dichiarazione della ricorrente, resa alla luce dello ius superveniens, di avere versato la quota del 25 per cento prevista dalla nuova disciplina e di non avere quindi più interesse alla prosecuzione del giudizio. Il Collegio ha richiamato il principio dispositivo, applicabile anche al processo amministrativo, e ha ritenuto di dover adottare una pronuncia in rito, con assorbimento di ogni ulteriore valutazione di merito. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti costituite, in ragione della decisione in rito e della complessità della materia.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.
La disposizione sopravvenuta ha previsto una definizione agevolata degli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018, collegando al versamento della quota ridotta il venir meno dell'interesse alla prosecuzione dei ricorsi connessi.
art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
È richiamato quale fonte degli obblighi posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
È richiamato quale base normativa dei provvedimenti regionali e provinciali recanti gli importi del payback.
art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
È richiamato dalla disciplina sopravvenuta tra le disposizioni da cui derivano gli obblighi delle aziende fornitrici.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, una disciplina sopravvenuta consente al ricorrente di definire integralmente la propria posizione mediante un adempimento e il ricorrente dichiara di averlo eseguito, il giudice, in applicazione del principio dispositivo, deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare le censure di merito.
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse, accompagnata dall'allegazione dell'adempimento previsto dalla disciplina sopravvenuta, è idonea a determinare una pronuncia in rito quando rende non più attuale l'utilità conseguibile mediante l'annullamento degli atti impugnati.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le questioni di legittimità degli atti impugnati e delle norme primarie presupposte restano assorbite e non devono essere decise nel merito.
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