Cassazione Penale, Sentenza n. 47210/2022 del 14/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Roverato impugnava la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. per i reati di cui all'art. 189 commi 1, 6 e 7 CDS (sinistro stradale con lesioni e omissione di fermarsi e di prestare assistenza). Il ricorso alla Cassazione si fondava su due censure: 1) illegittimità della pena per non aver applicato la riduzione fino a un terzo della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente) in caso di patteggiamento; 2) applicazione di una sanzione amministrativa accessoria difforme rispetto a quanto concordato nell'accordo tra imputato e pubblico ministero.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Sul piano motivazionale la Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi: (i) la riduzione fino a un terzo prevista dall'art. 222, comma 2-bis del Codice della Strada riguarda la fattispecie dell'omicidio colposo stradale e non le lesioni colpose, quindi non era applicabile al caso di specie; (ii) la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente consegue di diritto alla sentenza di patteggiamento e non rientra nella disponibilità negoziale delle parti, pertanto il giudice può determinarne la durata anche se diversa da quella indicata nell'accordo, valutando i criteri di gravità della violazione, entità del danno e pericolo per la circolazione (richiamo all'art. 218 c.d.s. e giurisprudenza consolidata).
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); quadro normativo del procedimento oggetto del ricorso.
art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
Limita i motivi di cassazione esperibili avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta alle questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza; ha rilevanza ai fini dell'ammissibilità del ricorso.
art. 189 cod. strada
Disposizioni del Codice della Strada relative alla responsabilità per sinistri stradali con conseguenze lesive e agli obblighi di fermarsi e prestare assistenza; sono le norme penali cui si riferisce il capo di imputazione.
art. 222 cod. strada (D.Lgs. n. 285/1992)
Prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente e, specificamente al comma 2-bis, la possibilità di diminuzione fino a un terzo della sospensione in caso di patteggiamento ma, secondo la Corte, tale diminuzione è limitata alla fattispecie dell'omicidio colposo stradale e non si estende alle lesioni colpose.
art. 218 cod. strada
Fissa i criteri che l'autorità amministrativa deve seguire per l'applicazione della sanzione accessoria (gravità della violazione, entità del danno, pericolo derivante dalla circolazione); il giudice deve tener conto degli stessi criteri nel determinare la durata della sospensione in sede penale.
Massime di principio
- La riduzione fino a un terzo della sospensione della patente prevista dall'art. 222 c.d.s. in caso di patteggiamento si applica, secondo la giurisprudenza consolidata, alla fattispecie dell'omicidio colposo stradale e non alle lesioni colpose.
- Le sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione della patente) conseguono di diritto alla sentenza di patteggiamento e non rientrano nella disponibilità negoziale delle parti: una clausola dell'accordo che ne disciplini la durata deve ritenersi priva di efficacia vincolante per il giudice.
- Il giudice che applica la sanzione accessoria in sede di patteggiamento può determinare liberamente la durata della misura entro i limiti di legge, motivando con i criteri di gravità della violazione, entità del danno e pericolo per la circolazione (art. 218 c.d.s.).
- I rimedi in Cassazione contro sentenze di patteggiamento sono limitati ai motivi previsti dall'art. 448 comma 2-bis c.p.p.; molte censure che investono la negoziazione delle sanzioni amministrative risultano dunque inammissibili o infondate.
- In situazioni analoghe, difensore e imputato non devono aspettarsi che un accordo sulle sanzioni amministrative accessorie vincoli il giudice: è opportuno prevedere nella strategia difensiva argomentazioni sostanziali sui criteri di determinazione della misura (minore gravità, minor danno, elementi attenuanti) piuttosto che contare su patti circa la durata della sospensione.
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