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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23572/2023 del 30/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto della Corte d'appello di Roma che ha confermato la confisca dell'importo lordo di riscatto di euro 84.815,98 relativo alla polizza Genertel Life intestata al ricorrente. Il Germanò denunciava la violazione degli artt. 1 e 24 del d.lgs. n. 159/2011 in relazione all'art. 10, comma 3, eccependo vizio di motivazione sulla ritenuta provenienza illecita della provvista usata per acquistare la polizza nel 2008. Il ricorrente sosteneva che i fondi derivavano dalla vendita di una BMW nel 2007 e produceva consulenza tecnica e dati fiscali per dimostrare la corrispondenza tra redditi leciti e patrimonio e la liceità della provvista.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse un censura della motivazione non consentita in sede di ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione (lìmite di impugnazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011). Ha inoltre ritenuto che la Corte territoriale avesse dato motivazione adeguata e coerente: il periodo 2004-2007 non avrebbe consentito al ricorrente di accumulare la provvista di circa 65.000 euro, le deduzioni difensive sulla provenienza dalla vendita della BMW e sui redditi non dichiarati sono state giudicate generiche o non rilevanti, e risultano decisive le valutazioni gia' contenute in precedente giudicato (sentenza della Sezione che aveva confermato misure di prevenzione e confisca nei confronti del ricorrente). La Cassazione ha inoltre richiamato il principio giurisprudenziale e normativo che esclude la possibilità di giustificare sproporzioni patrimoniali con proventi da evasione fiscale in materia di confisca di prevenzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia e delle misure di prevenzione), art. 1

    Definizione delle categorie di soggetti assoggettati alla disciplina delle misure di prevenzione, utilizzata per inquadrare il ricorrente come soggetto di pericolosità sociale

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 10, comma 3

    Stabilisce i limiti dell'impugnazione nel procedimento di prevenzione; richiamato per affermare che il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 24, comma 1

    Previsione sulla non ammissibilità della giustificazione della provenienza dei beni adducento che si tratti di provento o reimpiego dell'evasione fiscale; principio richiamato per escludere la rilevanza dei redditi non dichiarati ai fini della giustificazione della provvista

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 27, comma 2

    Richiamo formale alla disciplina delle impugnazioni dei provvedimenti di confisca, collegata al limite dell'art. 10 richiamato dalla Corte

  • legge 17 ottobre 2017, n. 161

    Modifica l'art. 24 del d.lgs. 159/2011 rendendo espressa la norma che impedisce di giustificare la provenienza dei beni adducendo che derivi da evasione fiscale; conferma la linea interpretativa proibitiva rispetto all'uso di proventi da evasione come giustificazione

  • legge n. 575 del 1965, art. 2 ter

    Richiamata nei richiami giurisprudenziali per l'azionabilità del sequestro e della confisca sui beni frutto di attività illecite o loro reimpiego, a sostegno della nozione che l'evasione fiscale può costituire provvista illecita

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; non è consentito un sindacato ampio sulla motivazione a meno che la motivazione sia inesistente o meramente apparente.
  • Non è possibile giustificare la sproporzione tra patrimonio e redditi denunciati adducento proventi derivanti da evasione fiscale: la giurisprudenza e la modifica normativa del 2017 escludono che l'evasione fiscale legittimi la provenienza dei beni in tema di confisca di prevenzione.
  • Se esistono giudicati definitivi che inquadrano la posizione di pericolosità del soggetto, le valutazioni successive tengono conto di tali precedenti e le doglianze reiterate senza fatti nuovi risultano generiche e inammissibili.
  • Per opporsi efficacemente a misure di prevenzione occorre fornire prove specifiche, puntuali e nuove sulla lecita provenienza delle somme; allegazioni generiche o attestazioni non circostanziate sulla vendita di beni non sono di per sé sufficienti a ribaltare la valutazione di sproporzione.
  • La corte d'appello deve motivare adeguatamente la valutazione della sproporzione patrimoniale rispetto ai redditi e la relativa incertezza sulla provenienza delle risorse; è possibile impugnare soltanto la mancanza totale o apparente di motivazione, non la mera diversità di valutazione dei medesimi elementi di fatto.

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