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Sentenza

Sentenza n. 452/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento, previa concessione delle misure cautelari più opportune: - della comunicazione del 23.9.2025 Prot. 8593-P avente ad oggetto: “Tarsia (CS). Relazione Verifica preventiva Interesse archeologico Tarsia 29 (CS).”; della comunicazione del 16.1.2023 avente ad oggetto: “Sine S.r.l. Progetto Tarsia 29, Comunicazione ai sensi del punto 13.3. del DM 10.09.2010. Terreno F. 47 p.11.”; della comunicazione del 13.11.2025, avente ad oggetto: “Istanza di annullamento in autotutela ex art. 21 nonies della Legge 7.8.1990, N.241 E S.M.I. Progetto di impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte fotovoltaica denominato “Tarsia 29.”; - dell'art. 15, punto 4, lettere c) e d) del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Regione Calabria; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, antecedente o successivo ancorché non cognito, con particolare ma non esclusivo riferimento a tutti i pareri resi nell'ambito del procedimento di valutazione ambientale dalle amministrazioni interessate; - nonché per la condanna del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza, al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla società ricorrente.

Giustizia amministrativa202501632

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: prescrizione di esecuzione di otto saggi archeologici, ciascuno di 6 x 6 metri, nell’ambito del progetto di impianto fotovoltaico "TARSIA 29", nonché gli atti presupposti e connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la comunicazione della Soprintendenza relativa alla verifica preventiva dell’interesse archeologico e gli ulteriori atti concernenti il progetto di impianto fotovoltaico, contestando in particolare la prescrizione, adottata in applicazione dell’art. 15, comma 4, lettera c), dell’Allegato Tomo IV del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Regione Calabria, di eseguire otto saggi archeologici su un terreno non sottoposto a vincolo e non precedentemente indagato. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria nei confronti del Ministero della Cultura e della Soprintendenza. Nel corso del giudizio, la società ha dichiarato di rinunciare al ricorso, rappresentando che erano intervenute interlocuzioni con la Soprintendenza in ordine all’esecuzione dei saggi.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 84, comma 4, c.p.a. La dichiarazione contenuta nella memoria del 24 febbraio 2026, pur non essendo stata notificata alle altre parti, è stata ritenuta inequivoca nel dimostrare il venir meno dell’interesse alla decisione. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito la legittimità della prescrizione dei saggi archeologici, degli atti impugnati né la domanda risarcitoria. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 4, lettera c), Allegato Tomo IV del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Regione Calabria

    A tal fine, gli interessati si faranno carico nell'ambito della progettazione (anche se già a livello definitivo o esecutivo), di porre in essere attività di indagine archeologica preliminari da concordare con la Soprintendenza per i Beni Archeologici che manterrà la Direzione Scientifica di tali operazioni.

    La disposizione prevede, per gli impianti da fonti rinnovabili realizzati in zone non sottoposte a vincolo e mai indagate, lo svolgimento di indagini archeologiche preliminari da concordare con la Soprintendenza, che conserva la direzione scientifica delle operazioni.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Consente la dichiarazione di improcedibilità del ricorso quando sopravviene una carenza di interesse alla decisione.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    È stato applicato quale fondamento processuale della rilevanza della dichiarazione del ricorrente ai fini della sopravvenuta carenza di interesse, anche se la memoria contenente la rinuncia non era stata notificata alle altre parti.

Massime di principio

  • Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando una dichiarazione inequivoca del ricorrente dimostra che, per fatti sopravvenuti, non sussiste più un interesse concreto e attuale alla decisione, anche se la dichiarazione è contenuta in una memoria non notificata alle altre parti.
  • La sopravvenuta carenza di interesse determina la definizione in rito senza esame dei motivi di legittimità e delle eventuali domande risarcitorie connesse all’atto impugnato.
  • Per gli impianti da fonti rinnovabili collocati in aree non sottoposte a vincolo e mai indagate, le indagini archeologiche preliminari devono essere concordate con la Soprintendenza competente, che mantiene la direzione scientifica delle operazioni.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliArcheologia e vincoli archeologiciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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