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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12179/2025 del 27/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi confermato, per effetto della declaratoria di inammissibilità, la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità per furto aggravato in concorso e rideterminato la pena. I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la loro responsabilità per furto aggravato in concorso, rideterminando la pena. Il primo ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza di appello; il ricorso è stato però ritenuto radicalmente inammissibile sia perché generico e privo di specifiche ragioni di diritto e di fatto, sia perché sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il secondo ricorrente ha censurato il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno e del beneficio della sospensione condizionale della pena. Su tali censure la Corte ha ritenuto che: l'attenuante ex art. 62, comma 1, n. 6, c.p. non discende automaticamente dalla sola quietanza liberatoria o dall'offerta risarcitoria, dovendo il giudice valutare l'effettivo ravvedimento e la neutralizzazione della pericolosità sociale; inoltre la doglianza sulla sospensione condizionale era inammissibile perché si risolveva in una critica al trattamento sanzionatorio senza confrontarsi con la motivazione della sentenza, che valorizzava i plurimi precedenti specifici per reati contro il patrimonio. Il secondo motivo relativo al risarcimento è stato poi reputato manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva spiegato che la somma offerta era inidonea a integrare l'attenuante.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, cod. proc. pen.

    il ricorso dell'imputato, se proposto personalmente, è inammissibile quando non sia sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione; il vizio colpisce la forma stessa dell'impugnazione

  • art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

    il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale; la sottoscrizione personale dell'imputato comporta inammissibilità

  • art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen.

    l'attenuante del risarcimento del danno non è automatica né vincolata alla mera quietanza liberatoria, ma richiede la valutazione giudiziale dell'effettivo ravvedimento e della neutralizzazione della pericolosità sociale

  • art. 62 c.p.

    richiamato per l'attenuante del risarcimento del danno e per la valutazione della condotta riparatoria

  • art. 133 c.p.

    richiamato implicitamente nel giudizio sul trattamento sanzionatorio e sulla sospensione condizionale, in relazione alla valutazione dei precedenti penali e della personalità del reo

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso sottoscritto personalmente dall'imputato, anziché da un difensore cassazionista, è inammissibile quando la legge richiede la firma del difensore abilitato.
  • L'impugnazione per cassazione deve contenere censure specifiche e non generiche: deduzioni prive di puntuali ragioni di diritto e di fatto non consentono il controllo di legittimità.
  • L'attenuante del risarcimento del danno non deriva automaticamente dalla sola quietanza liberatoria o dall'offerta di una somma, essendo rimessa al giudice la verifica dell'effettiva integrale riparazione e dell'idoneità della condotta a esprimere ravvedimento e riduzione della pericolosità sociale.
  • La sospensione condizionale della pena è censurabile in cassazione solo se la doglianza si confronta con la motivazione della sentenza di merito; è inammissibile la critica che ignora i dati valorizzati dal giudice, come i precedenti penali dell'imputato.
  • Quando la sentenza di merito motiva sull'inidoneità della somma offerta a titolo risarcitorio, la censura che prospetti un vizio motivazionale senza misurarsi con tale passaggio è manifestamente infondata.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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