Sentenza n. 59/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento del Questore della Provincia di Udine Divisione P.A.S. C.A.T. Q.2/2 Prot. 2025 N-2 del 24 settembre 2025, notificato lo stesso giorno, con cui veniva decretata la sospensione dell’attività per la durata di giorni venti (20), a decorrere dalla data di notifica del provvedimento, all’esercizio pubblico all’insegna “-OMISSIS-”, sito in -OMISSIS-; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, consequenziale, collegato e/o connesso allo stesso, antecedente e successivo ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Udine di sospensione per venti giorni dell'attività dell'esercizio pubblico, comprendente sia l'intrattenimento musicale sia la ristorazione
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore esercizio pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il decreto questorile adottato ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S., deducendo: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 100 T.U.L.P.S., carenza dei presupposti, erronea applicazione della circolare ministeriale del 17 luglio 2019 e motivazione errata, sostenendo che gli episodi contestati non giustificassero la misura; 2) sviamento, istruttoria insufficiente, violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., poiché il potere preventivo sarebbe stato utilizzato con finalità punitive e senza considerare la sospensione dell'intrattenimento musicale già disposta dalla società; 3) violazione degli artt. 3 e 41 Cost. e degli artt. 1 e 3 l. 241/1990, eccesso di potere per sproporzione, travisamento e illogicità, per avere esteso la sospensione anche all'attività di ristorazione, estranea agli episodi contestati; 4) violazione dell'art. 9, comma 3, l. 287/1991 e dell'art. 3 l. 241/1990, per omessa motivazione sulle ragioni che avrebbero consentito una sospensione superiore al limite ordinario; 5) violazione dell'art. 10 l. 241/1990, difetto di istruttoria e motivazione insufficiente, nonché violazione del principio di collaborazione di cui all'art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990, per la mancata considerazione delle osservazioni procedimentali circa l'estraneità della ristorazione ai fatti e la sospensione degli eventi musicali.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondati soltanto il terzo e il quinto motivo, accogliendo parzialmente il ricorso. Ha confermato che l'art. 100 T.U.L.P.S. attribuisce al Questore un potere preventivo e discrezionale, esercitabile in presenza di una situazione di pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, senza necessità di accertare una responsabilità personale del gestore. Le risse tra avventori, la violenza sessuale ai danni di una minore e il ritrovamento di una minore in stato di incoscienza per verosimile abuso di alcol sono stati ritenuti fatti oggettivamente gravi, idonei a giustificare la sospensione dell'attività di intrattenimento musicale. Il giudice ha escluso che la misura avesse natura punitiva o fosse tardiva, rilevando che la sospensione spontanea degli eventi era intervenuta dopo l'avvio di un procedimento amministrativo locale e non equivaleva alla cessazione definitiva dell'attività; inoltre, le sopravvenute revoche dell'autorizzazione agli spettacoli non incidevano sulla legittimità originaria del decreto. È stata ritenuta sufficiente anche la motivazione relativa alla durata superiore al limite ordinario, fondata sulla gravità degli episodi e sull'esigenza di prevenire ulteriori fatti illeciti. Il ricorso è stato invece accolto nella parte relativa all'estensione della sospensione all'attività di ristorazione. Secondo il TAR, il pericolo era eziologicamente riconducibile esclusivamente agli eventi musicali e di intrattenimento, autorizzati separatamente, mentre l'attività di ristorazione non costituiva neppure un'occasione rilevante dei fatti e si svolgeva in orari incompatibili con quelli degli episodi. L'Amministrazione non aveva considerato adeguatamente le osservazioni della società su tale estraneità né motivato la necessità di sospendere anche la ristorazione. Il decreto è stato quindi annullato limitatamente a tale parte. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 100 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.
La disposizione attribuisce al Questore un potere di prevenzione generale e di tutela anticipata della sicurezza pubblica, esercitabile anche sulla base della mera esposizione a pericolo dei beni protetti e non subordinato all'accertamento di una responsabilità personale dell'esercente. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica del travisamento dei fatti e della manifesta irragionevolezza, nel rispetto del principio di proporzionalità.
art. 12-bis, comma 1, d.l. 14/2017, convertito dalla l. 48/2017
Ha modificato l'art. 100 T.U.L.P.S., nel testo richiamato dalla sentenza.
art. 9, comma 3, l. 287/1991
La ricorrente ne ha invocato la violazione in relazione alla durata della sospensione; il TAR ha ritenuto motivata la durata superiore al limite ordinario in ragione della gravità degli episodi e delle esigenze preventive.
art. 3 l. 241/1990
Impone una motivazione adeguata sulle ragioni della misura e sulla sua estensione; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente per la sospensione dell'intrattenimento, ma carente quanto all'estensione alla ristorazione.
art. 10 l. 241/1990
Il contributo partecipativo deve essere considerato dall'Amministrazione; la sua mancata valutazione ha concorso all'illegittimità dell'estensione della misura alla ristorazione.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Il principio di collaborazione è stato richiamato in relazione all'obbligo di considerare le osservazioni dell'interessata.
art. 97 Cost.
Richiamato quale parametro di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.
art. 41 Cost.
La libertà di iniziativa economica deve essere bilanciata con la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, ma non può essere sacrificata oltre quanto necessario rispetto alla fonte concreta del pericolo.
art. 3 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale del principio di proporzionalità e ragionevolezza della misura.
art. 1 l. 241/1990
Il criterio di efficacia dell'azione amministrativa è stato richiamato dalla ricorrente in relazione all'estensione della sospensione.
Massime di principio
- Il potere del Questore previsto dall'art. 100 T.U.L.P.S. ha natura preventiva e non sanzionatoria: può essere esercitato in presenza di una situazione oggettiva di pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, anche senza accertare una responsabilità personale del titolare dell'esercizio.
- Ai fini dell'adozione della sospensione ex art. 100 T.U.L.P.S. possono rilevare non solo fatti verificatisi materialmente all'interno dei locali, ma anche episodi avvenuti nelle immediate adiacenze o riconducibili a soggetti non qualificabili come avventori, quando sussista un antecedente causale significativo nell'attività autorizzata.
- La discrezionalità del Questore nell'applicazione dell'art. 100 T.U.L.P.S. è sindacabile dal giudice amministrativo per travisamento dei fatti o manifesta irragionevolezza; la motivazione deve indicare i presupposti concreti della situazione di pericolo e consentire il controllo sul bilanciamento tra sicurezza pubblica e libertà di iniziativa economica.
- La sospensione ex art. 100 T.U.L.P.S. deve rispettare il principio di proporzionalità: quando il pericolo è eziologicamente riconducibile soltanto a una specifica attività, autorizzata separatamente rispetto ad altre attività svolte nel medesimo esercizio, la misura non può essere estesa automaticamente alle attività estranee ai fatti senza una motivazione specifica sulla loro necessità preventiva.
- La partecipazione procedimentale impone all'Amministrazione di esaminare e motivatamente superare le osservazioni dell'interessato, soprattutto quando esse prospettino l'estraneità di una parte dell'attività esercitata rispetto ai fatti posti a fondamento della misura.
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