Cassazione Civile, Ordinanza n. 04079/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (utente)
La controversia
La società gestore ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. nel giudizio pendente davanti al Giudice di Pace, chiedendo che fosse affermata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda proposta dall’utente del servizio idrico. La domanda introduttiva riguardava l’accertamento dell’illegittimità o non debenza di somme addebitate in bolletta a titolo di "partite pregresse" e la conseguente restituzione di quanto pagato, previa eventuale disapplicazione delle delibere tariffarie dell’autorità di regolazione e dell’ente d’ambito. Il ricorrente sosteneva che si trattasse di controversia relativa alla corretta applicazione della tariffa in un rapporto privatistico di utenza, non di impugnazione di atti amministrativi generali. La resistente ha contrastato il regolamento, sostenendo la giurisdizione dell’a.g.o. davanti al giudice adito.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno ritenuto ammissibile il regolamento preventivo e hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario. Hanno qualificato la controversia come relativa al rapporto individuale di utenza e alla debenza di corrispettivi inseriti in bolletta, non già alla legittimità in via principale degli atti amministrativi di determinazione tariffaria. La domanda, pur contenendo richiesta di disapplicazione incidentale delle delibere presupposte, aveva come petitum sostanziale la ripetizione di somme asseritamente indebitamente pagate. Le spese sono state rimesse al giudice del merito.
Norme richiamate
art. 41 c.p.c.
consente il regolamento preventivo di giurisdizione anche su iniziativa dell’attore, quando vi sia contestazione della controparte e interesse concreto e immediato alla definizione definitiva della questione
art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E
il giudice ordinario può disapplicare l’atto amministrativo presupposto, se rilevante ai fini della decisione sui diritti soggettivi dedotti in giudizio
art. 154, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006
la tariffa del servizio idrico integrato ha natura di corrispettivo del servizio, determinata per assicurare la copertura integrale dei costi e il recupero dei costi secondo i principi di settore
art. 21, comma 19, d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011
ha attribuito all’autorità di regolazione funzioni regolatorie e di controllo nel settore idrico
art. 11 disp. prel. c.c.
richiamato dalla parte attrice per sostenere l’illegittimità dell’efficacia retroattiva dell’aumento tariffario
art. 1322 c.c.
richiamato dalla parte attrice a sostegno del principio di autonomia contrattuale nel rapporto di utenza
Massime di principio
- Nelle controversie tra utente e gestore del servizio idrico sulla somma concretamente richiesta in bolletta, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario quando la domanda riguarda l’an e il quantum del corrispettivo dovuto nel rapporto di utenza.
- La presenza, nella domanda, della richiesta di disapplicazione incidentale di delibere tariffarie non sposta la giurisdizione al giudice amministrativo se il petitum sostanziale consiste nella tutela di un diritto soggettivo alla ripetizione di somme indebitamente pagate.
- Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale, da individuare soprattutto in base alla causa petendi e alla natura della posizione soggettiva dedotta, non la sola qualificazione formale data dalle parti.
- La tariffa del servizio idrico integrato, una volta applicata dal gestore nel rapporto con l’utente, opera come corrispettivo di natura privatistica, sicché le contestazioni sull’addebito in bolletta attengono al rapporto individuale di utenza.
- Il giudice ordinario, se necessario per la tutela del diritto soggettivo azionato, può disapplicare incidenter tantum l’atto amministrativo presupposto senza incidere sulla sua validità in via generale.
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