Sentenza n. 420/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 1513/2022, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanze comunali di sospensione e divieto di prosecuzione dei lavori, con ordine di ripristino, relative alla realizzazione di un balcone a forma di L e alla trasformazione di una finestra in portafinestra
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria aveva presentato una SCIA per realizzare un balcone a forma di L sulla facciata tergale dell’edificio e trasformare una finestra in portafinestra. Il Comune aveva sospeso i lavori, vietato la prosecuzione e ordinato il ripristino, ritenendo l’intervento contrario all’art. 75 del regolamento edilizio comunale, perché alterava la composizione architettonica della facciata e risultava tipologicamente incoerente con il contesto. Dopo la presentazione di un progetto modificato, il Comune aveva revocato l’ordinanza finale già impugnata. In primo grado la ricorrente aveva dedotto il difetto di motivazione, l’illegittimità dell’art. 75 del regolamento edilizio per genericità e attribuzione di un potere sostanzialmente arbitrario, nonché la compatibilità dell’intervento con l’edificio e con il contesto urbano. In appello ha riproposto tali censure, sostenendo: che il Comune non avesse spiegato concretamente perché il balcone a L alterasse la composizione architettonica e il decoro; che il TAR non avesse esaminato adeguatamente la censura contro la genericità dell’art. 75; che l’edificio, risalente agli anni Sessanta e privo di pregio, fosse inserito in un contesto già modificato e che il balcone, posto sulla facciata tergale e affacciato su un resede privato, non incidesse sul decoro urbano.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello. In via preliminare ha rilevato che l’appellante non aveva censurato la parte della sentenza relativa ai motivi aggiunti, concernenti l’ordinanza comunale successiva con cui era stata revocata l’ordinanza n. 502/2018. Tale capo della sentenza era quindi divenuto definitivo; inoltre, la revoca dell’atto impugnato avrebbe potuto determinare l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta eliminazione dell’atto dal mondo giuridico. Nel merito, il Collegio ha comunque ritenuto infondato l’appello. L’art. 75 del regolamento edilizio è stato considerato legittimo in quanto rientra nella funzione tipica del regolamento edilizio di disciplinare le modalità costruttive e tutelare il decoro architettonico, nell’ambito dell’ampia discrezionalità spettante all’amministrazione locale. La disposizione vieta gli interventi su terrazze e facciate che alterino la composizione architettonica o introducano ampliamenti non coerenti con i caratteri originari dell’edificio o con il contesto urbano, prevedendo il previo esame della Commissione edilizia per determinate modifiche. Il provvedimento comunale costituiva legittima attuazione di tale disciplina, poiché la Commissione edilizia aveva escluso il balcone a L ma consentito un’opera lineare. L’appellante è stata condannata al pagamento di 4.000 euro di spese di lite.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
L’appellante lo ha invocato per contestare il difetto di motivazione dei provvedimenti comunali; il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la motivazione posta a fondamento del diniego del balcone a L, in relazione alla disciplina regolamentare e al parere della Commissione edilizia.
art. 4 d.P.R. 380/2001
Il regolamento edilizio comunale rientra nella funzione di disciplinare le modalità costruttive e le caratteristiche tecnico-estetiche degli interventi, nell’ambito della discrezionalità riconosciuta all’amministrazione locale.
art. 21-quinquies l. 241/1990
È stato richiamato nei motivi aggiunti per contestare la revoca dell’ordinanza comunale; la relativa parte della sentenza non è stata impugnata ed è divenuta definitiva.
art. 75 regolamento edilizio del Comune di Firenze
Qualsiasi intervento che interessi finestre, logge, porticati e terrazze e in generale le facciate non potrà in nessun caso comportare alterazione della composizione architettonica delle stesse, o ampliamenti non coerenti con i caratteri architettonici originari dell’edificio o con il contesto urbano di riferimento.
La disposizione è stata ritenuta legittima e idonea a fondare il divieto di realizzare un balcone a L, poiché tutela il decoro architettonico e richiede la verifica preventiva della Commissione edilizia per gli interventi sulle facciate.
art. 10 regolamento regionale Toscana n. 64/R del 2013
È stato richiamato dall’appellante tra le norme asseritamente violate, ma il testo della decisione non espone una specifica interpretazione o applicazione della disposizione.
Massime di principio
- Il regolamento edilizio comunale può disciplinare le modalità costruttive e tutelare il decoro architettonico mediante il divieto di interventi che alterino la composizione delle facciate o risultino incoerenti con i caratteri originari dell’edificio e con il contesto urbano.
- La previsione regolamentare che subordina determinati interventi sulle facciate alla verifica preventiva della Commissione edilizia non è, per ciò solo, generica o attributiva di un potere arbitrario, quando individua criteri di coerenza architettonica e di corretto inserimento nel contesto.
- La valutazione comunale sulla compatibilità architettonica e tipologica di un balcone può legittimamente riguardare anche una facciata tergale non visibile dalla pubblica via e prospiciente un’area privata, se la disciplina regolamentare tutela la composizione architettonica dell’edificio e il contesto urbano in senso ampio.
- Quando l’amministrazione revoca l’atto impugnato nel corso del giudizio e il ricorrente impugna con motivi aggiunti il provvedimento di revoca, la mancata impugnazione in appello del capo della sentenza relativo ai motivi aggiunti rende definitivo tale capo; l’atto originariamente impugnato può quindi risultare non più attuale ai fini del giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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