Sentenza n. 3543/2026 - Roma, Sezione 1
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore della ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente visto)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. lamentando il silenzio-inadempimento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza volta a ottenere la convocazione necessaria per l’attivazione del procedimento di rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio, la sede diplomatica ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 5 novembre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento da parte della sede diplomatica integrasse il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione del periodo non particolarmente esteso intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso, nonché del comportamento dell’Amministrazione, che si è attivata per evadere la richiesta in tempi ritenuti ragionevoli anche tenuto conto dell’elevato numero di istanze analoghe. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire alla parte ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Agisce parte ricorrente ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso nel territorio dello Stato per motivi di studio.
La disposizione è stata utilizzata quale fondamento dell’azione contro il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
l’avvenuta attivazione del procedimento per il rilascio del visto – sostanziata dalla fissazione, ad opera della Sede diplomatica, del richiesto appuntamento per la presentazione della domanda di rilascio del visto [...] – integra pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio
La sopravvenuta attivazione del procedimento, mediante fissazione dell’appuntamento richiesto, determina il pieno soddisfacimento della pretesa e giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente
La norma è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente
Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo richiesto, quando soddisfa integralmente la pretesa azionata, comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- Nel procedimento amministrativo finalizzato al rilascio di un visto, la fissazione dell’appuntamento per la presentazione della domanda può integrare pieno soddisfacimento della specifica pretesa giudiziale avente a oggetto l’attivazione del procedimento, senza implicare necessariamente il rilascio del visto.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando, avuto riguardo al tempo intercorso tra la richiesta amministrativa e la notificazione del ricorso e alla condotta collaborativa dell’Amministrazione, il ritardo non risulti particolarmente esteso e l’Amministrazione si sia attivata in tempi ragionevoli.
- Anche in caso di cessazione della materia del contendere e di compensazione delle spese, il giudice può porre a carico dell’Amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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