Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3543/2026 - Roma, Sezione 1

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore della ricorrente

Giustizia amministrativa202511551

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (richiedente visto)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. lamentando il silenzio-inadempimento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza volta a ottenere la convocazione necessaria per l’attivazione del procedimento di rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio, la sede diplomatica ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 5 novembre 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento da parte della sede diplomatica integrasse il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione del periodo non particolarmente esteso intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso, nonché del comportamento dell’Amministrazione, che si è attivata per evadere la richiesta in tempi ritenuti ragionevoli anche tenuto conto dell’elevato numero di istanze analoghe. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire alla parte ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Agisce parte ricorrente ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso nel territorio dello Stato per motivi di studio.

    La disposizione è stata utilizzata quale fondamento dell’azione contro il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    l’avvenuta attivazione del procedimento per il rilascio del visto – sostanziata dalla fissazione, ad opera della Sede diplomatica, del richiesto appuntamento per la presentazione della domanda di rilascio del visto [...] – integra pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio

    La sopravvenuta attivazione del procedimento, mediante fissazione dell’appuntamento richiesto, determina il pieno soddisfacimento della pretesa e giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente

    La norma è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo richiesto, quando soddisfa integralmente la pretesa azionata, comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
  • Nel procedimento amministrativo finalizzato al rilascio di un visto, la fissazione dell’appuntamento per la presentazione della domanda può integrare pieno soddisfacimento della specifica pretesa giudiziale avente a oggetto l’attivazione del procedimento, senza implicare necessariamente il rilascio del visto.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando, avuto riguardo al tempo intercorso tra la richiesta amministrativa e la notificazione del ricorso e alla condotta collaborativa dell’Amministrazione, il ritardo non risulti particolarmente esteso e l’Amministrazione si sia attivata in tempi ragionevoli.
  • Anche in caso di cessazione della materia del contendere e di compensazione delle spese, il giudice può porre a carico dell’Amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.