Regolamento (UE) 2023/268
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/268 della Commissione dell'8 febbraio 2023 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna, con effetto urgente, gli elenchi delle zone di Canada, Regno Unito e Stati Uniti da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di specifiche categorie di prodotti avicoli e di selvaggina da penna. L’intervento discende dalla notifica di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità e dalla valutazione della Commissione sulle misure di contenimento adottate dai paesi terzi interessati. Vengono quindi adeguati gli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404, sia per sospendere l’autorizzazione dalle zone colpite sia per aggiornare le date di fine delle restrizioni per numerose zone già considerate ristabilite.
Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per aggiornare gli elenchi di zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti autorizzate all’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.
Ambito di applicazione
Si applica agli scambi verso l’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da Canada, Regno Unito e Stati Uniti, limitatamente alle zone/compartimenti elencati negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Il regolamento incide sulle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie nazionali in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, escludendo di fatto dall’autorizzazione all’ingresso le aree interessate dai nuovi focolai o aggiornando la fine delle restrizioni per le aree dichiarate indenni. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per Canada, Regno Unito e Stati Uniti
Il regolamento interviene sul sistema UE degli elenchi di paesi terzi e zone autorizzate all’ingresso di determinate partite di prodotti avicoli, in attuazione del quadro della normativa in materia di sanità animale. La Commissione richiama l’obbligo, previsto dal regolamento (UE) 2016/429 e dal regolamento delegato (UE) 2020/692, che le partite provengano da paesi, territori, zone o compartimenti inseriti negli elenchi pertinenti.
Contesto e finalità
Il provvedimento nasce dalla notifica di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Sulla base delle informazioni epidemiologiche e delle misure adottate dalle autorità veterinarie nazionali, la Commissione conclude che le aree colpite devono essere trattate come zone soggette a restrizioni e che, per la tutela dello stato sanitario dell’Unione, l’ingresso non deve essere autorizzato da tali zone.
Ambito di applicazione materiale
Il regolamento incide sugli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contengono gli elenchi delle zone da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di:
- partite di pollame;
- materiale germinale di pollame;
- carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Le modifiche riguardano esclusivamente Canada, Regno Unito e Stati Uniti e consistono nell’aggiornamento delle voci di zona, delle date di applicazione e nell’inserimento di nuove zone soggette a restrizioni o di zone ritenute nuovamente ammissibili secondo la valutazione della Commissione.
Base normativa e rapporto con gli atti richiamati
La Commissione agisce sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 230, paragrafo 1, e dell’articolo 232, paragrafi 1 e 3. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 definisce le condizioni sanitarie per l’ingresso delle partite; il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce gli elenchi positivi dei paesi, territori, zone e compartimenti autorizzati. Il presente atto aggiorna tali elenchi alla luce dell’evoluzione epidemiologica.
Modifiche all’allegato V: pollame e prodotti correlati
L’allegato V è modificato per numerose zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti. Le tabelle sostitutive aggiornano le zone interessate, le categorie ammesse e le date di inizio/fine restrizione. Tra gli aggiornamenti principali:
- per il Canada sono modificate molte zone della serie CA-2.xx e sono aggiunte le zone CA-2.170 e CA-2.171;
- per il Regno Unito sono aggiornate varie zone GB-2.xx e sono aggiunte le zone GB-2.288, GB-2.289, GB-2.290, GB-2.291 e GB-2.292;
- per gli Stati Uniti sono aggiornate molte zone US-2.xx e sono aggiunte le zone US-2.398 a US-2.406.
Le categorie indicate nell’allegato V comprendono, secondo le sigle riportate, pollame, riproduttori, pulcini, uova da cova e altre categorie di materiale/animali avicoli previste dal sistema di zonizzazione dell’atto di esecuzione.
Modifiche all’allegato XIV: pollame, ratiti e materiale germinale
L’allegato XIV è modificato in modo parallelo per quanto riguarda le partite di pollame e ratiti e il relativo materiale germinale/strutture di riferimento. Anche qui vengono aggiornate numerose zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti, con sostituzione delle righe relative alle singole zone e con l’aggiunta di nuove zone per ciascun paese.
In particolare:
- per il Canada, le voci CA-2.10, CA-2.82, CA-2.86-CA-2.90, CA-2.92-CA-2.93, CA-2.96, CA-2.98, CA-2.102-CA-2.103, CA-2.106-CA-2.112, CA-2.115, CA-2.117-CA-2.122, CA-2.124-CA-2.125, CA-2.127-CA-2.131, CA-2.134-CA-2.137, CA-2.140, CA-2.145 sono aggiornate, e sono aggiunte CA-2.170 e CA-2.171;
- per il Regno Unito, sono aggiornate diverse voci GB-2.xx e sono aggiunte GB-2.288-GB-2.292;
- per gli Stati Uniti, sono aggiornate molte voci US-2.xx e sono aggiunte US-2.398-US-2.406.
Le categorie dell’allegato XIV includono, secondo le sigle riportate, pollame, ratiti e materiale germinale/batteriologico pertinente (GBM), con riferimento alle zone interessate e alle date applicabili.
Geografia delle zone e logica delle restrizioni
Il testo allega descrizioni puntuali delle nuove zone o delle zone aggiornate, usando coordinate geografiche, raggio di 10 km e indicazione delle municipalità/contee coinvolte. Per il Canada, le nuove zone riguardano la Columbia Britannica; per il Regno Unito, aree in Aberdeenshire, Norfolk, Highland e Dumfries e Galloway; per gli Stati Uniti, contee di diversi Stati tra cui Kansas, South Dakota, California, Texas, Virginia, Tennessee e Iowa.
Urgenza, efficacia e applicabilità
La Commissione motiva l’adozione urgente delle misure con il grave rischio di introduzione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità nell’Unione. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza bisogno di recepimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli elenchi di paesi terzi e zone autorizzate
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento. Le modifiche riguardano le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi delle zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Esclusione delle zone soggette a restrizioni per influenza aviaria
I considerando precisano che, a seguito di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità e delle zone di controllo di almeno 10 km istituite dalle autorità veterinarie nazionali, l’ingresso nell’Unione non dovrebbe più essere autorizzato dalle zone restrittive interessate. La Commissione afferma di aver valutato le informazioni trasmesse da Canada, Regno Unito e Stati Uniti e di aver concluso che i focolai nelle aree coinvolte risultano estinti.
Aggiornamento delle date di fine restrizione e nuove zone reinserite
L’allegato sostituisce numerose righe negli elenchi, aggiornando le date di inizio e di fine delle restrizioni per molte zone in Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Sono inoltre aggiunte nuove zone per il Canada (CA-2.170 e CA-2.171), per il Regno Unito (GB-2.288 a GB-2.292) e per gli Stati Uniti (US-2.398 a US-2.406), con la conseguente definizione puntuale delle aree geografiche interessate.
Dettaglio delle specie e categorie interessate negli allegati V e XIV
Nell’allegato V sono elencate le categorie di pollame e relativi materiali/prodotti autorizzati o sospesi (tra cui BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20). Nell’allegato XIV le categorie corrispondenti sono indicate per pollame e ratiti (POU, RAT) e per materiale germinale/strutture di riferimento (GBM), con aggiornamento delle relative zone e delle date applicabili.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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