Regolamento (UE) 2023/403
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/403 della Commissione dell'8 febbraio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda la fornitura di informazioni relative alla dichiarazione sommaria di entrata e all’analisi dei rischi in materia di sicurezza all’entrata delle merci, e che aggiunge l’Ucraina all’elenco dei paesi figuranti negli impegni del garante ai fini del transito (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro applicativo del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per allinearlo all’evoluzione del sistema ICS2 e alle esigenze operative delle autorità doganali e degli operatori. In particolare, estende e dettaglia gli scambi di informazioni specifiche sul rischio per l’analisi di sicurezza in relazione alle dichiarazioni sommarie di entrata, introducendo nuovi obblighi informativi per vettori e soggetti che emettono lettere di vettura in relazione alle diverse fasi di implementazione di ICS2. Inoltre, inserisce l’Ucraina negli elenchi dei paesi rilevanti per gli impegni del garante nel regime comune di transito e prevede un regime transitorio per l’utilizzo dei formulari esistenti.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 in materia di scambio di informazioni per la dichiarazione sommaria di entrata e adegua gli allegati relativi alla garanzia nel transito comune per includere l’Ucraina.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori economici e alle autorità doganali nell’ambito dell’attuazione del codice doganale dell’Unione, con riferimento sia al sistema ICS2 per le dichiarazioni sommarie di entrata sia al regime comune di transito e ai formulari di garanzia. Sul piano territoriale riguarda gli scambi nel territorio doganale dell’Unione e gli Stati membri; sul piano temporale entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, mentre alcune modifiche agli allegati si applicano dalla data di adesione dell’Ucraina alla convenzione sul regime comune di transito. È prevista una disciplina transitoria per l’uso di vecchi formulari fino al 1° aprile 2024, a condizione di taluni adattamenti geografici e dell’indicazione del mandatario autorizzato in Ucraina.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 su ICS2 e transito comune
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/403 interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per adeguarne il contenuto all’evoluzione del sistema di controllo delle importazioni ICS2 e alle modifiche della convenzione sul regime comune di transito. La Commissione segnala, nei considerando, la necessità di allineare la disciplina doganale alle esigenze operative degli operatori economici e delle autorità doganali, nonché ai prossimi sviluppi dell’implementazione delle versioni 2 e 3 di ICS2.
Analisi dei rischi e dichiarazione sommaria di entrata
In materia di sicurezza all’entrata delle merci, il regolamento modifica l’articolo 36 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per consentire che il sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, sia utilizzato anche per lo scambio, il trattamento e l’archiviazione delle informazioni specifiche sul rischio relative alle dichiarazioni sommarie di entrata. La modifica mira a rendere operativo, nell’ambito di ICS2, lo scambio di informazioni necessario all’analisi dei rischi in materia di sicurezza precedente l’arrivo.
Obblighi informativi connessi a ICS2 versione 2
Per le merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione per via aerea, dal momento in cui diventa applicabile l’utilizzazione della versione 2 di ICS2 secondo la decisione di esecuzione (UE) 2019/2151, il vettore deve indicare nelle informazioni della dichiarazione sommaria di entrata l’identità dell’operatore postale, dell’operatore postale di un paese terzo o del corriere espresso che non abbia messo a disposizione le indicazioni richieste. La disciplina si applica nei casi richiamati dall’articolo 113 bis, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
Obblighi informativi connessi a ICS2 versione 3 e lettere di vettura
Per le merci che entrano nell’Unione per ferrovia, dalla data prevista per l’utilizzazione della versione 3 di ICS2, il vettore e tutte le persone che emettono una lettera di vettura devono fornire nelle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata l’identità di qualsiasi persona che abbia concluso un contratto di trasporto con loro, insieme alle altre indicazioni richieste. Inoltre, chi emette la lettera di vettura deve informare della sua emissione la persona con cui ha concluso il contratto di trasporto; in caso di accordo di co-loading, tale informazione va resa alla persona con cui è stato concluso l’accordo.
Aggiornamento degli allegati sulla garanzia nel transito
Il regolamento aggiorna gli allegati 32-01, 32-02 e 32-03, nonché la parte II, capi VI e VII, dell’allegato 72-04 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, inserendo l’Ucraina tra i paesi indicati negli impegni del garante e nei certificati di garanzia globale e di esonero dalla garanzia. Tale aggiornamento recepisce l’adesione dell’Ucraina alla convenzione relativa a un regime comune di transito, avvenuta mediante la decisione n. 3/2022 del comitato congiunto UE-PTC.
Regime transitorio per i formulari esistenti
Per esaurire le scorte di formulari già disponibili, i modelli degli allegati interessati, nella versione vigente il giorno prima dell’entrata in vigore del regolamento, possono continuare a essere utilizzati fino al 1° aprile 2024. L’utilizzo è subordinato all’adeguamento geografico richiesto dai modelli e all’indicazione del nome e del domicilio eletto del mandatario autorizzato in Ucraina.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Le modifiche relative all’inserimento dell’Ucraina negli allegati sulla garanzia si applicano dalla data di adesione dell’Ucraina alla convenzione sul regime comune di transito.
Disposizioni principali
Scambio di informazioni sul rischio per le dichiarazioni sommarie di entrata
All’articolo 36 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è aggiunto un paragrafo 3 che deroga ai paragrafi 1 e 2 e consente di utilizzare il sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, anche per lo scambio, il trattamento e l’archiviazione delle informazioni specifiche sul rischio relative alle dichiarazioni sommarie di entrata.
Obblighi informativi del vettore per ICS2 versione 2
All’articolo 184, paragrafo 5, è previsto che, dalla data fissata per l’utilizzazione della versione 2 del sistema elettronico ICS2, nei casi di cui all’articolo 113 bis, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, il vettore indichi nelle informazioni della dichiarazione sommaria di entrata l’identità dell’operatore postale, dell’operatore postale di un paese terzo o del corriere espresso che non abbia messo a disposizione le indicazioni richieste.
Obblighi informativi per ICS2 versione 3 e lettere di vettura
All’articolo 184 sono aggiunti i paragrafi 6 e 7: dalla data fissata per la versione 3 di ICS2, nei casi di cui all’articolo 112 bis, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, il vettore e tutte le persone che emettono una lettera di vettura devono fornire, nelle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, l’identità di ogni persona che abbia concluso un contratto di trasporto con loro, insieme alle indicazioni richieste. Inoltre, la persona che emette la lettera di vettura deve informare della sua emissione la controparte contrattuale; in caso di accordo di co-loading, deve informare la persona con cui ha concluso l’accordo.
Aggiornamento degli allegati sulla garanzia nel transito comune
Gli allegati 32-01, 32-02 e 32-03, nonché la parte II, capi VI e VII, dell’allegato 72-04 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 sono modificati per inserire l’Ucraina negli elenchi dei paesi pertinenti agli impegni del garante e ai certificati di garanzia/esonero dalla garanzia, in coerenza con l’adesione dell’Ucraina alla convenzione relativa a un regime comune di transito.
Disciplina transitoria per i formulari di garanzia
I formulari basati sui modelli degli allegati 32-01, 32-02, 32-03 e della parte II, capo VI e capo VII, dell’allegato 72-04, nella versione applicabile il giorno prima dell’entrata in vigore del regolamento, possono continuare a essere utilizzati fino al 1° aprile 2024, purché siano effettuati i necessari adattamenti geografici e sia indicato il nome e il domicilio eletto del mandatario autorizzato in Ucraina.
Entrata in vigore e applicazione differita di alcune modifiche
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le modifiche di cui all’articolo 1, punti 3), 4) e 5), e la relativa disposizione finale si applicano dalla data di adesione dell’Ucraina alla convenzione relativa a un regime comune di transito.
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