Regolamento (UE) 2023/443
Regolamento (UE) 2023/443 della Commissione, dell’8 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2017/1151 per quanto riguarda le procedure per l’omologazione riguardo alle emissioni per i veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo esteso il quadro tecnico dell’omologazione euro 6 per i veicoli leggeri, allineando il regolamento (UE) 2017/1151 al regolamento (UE) 2018/858 e alle più recenti prescrizioni ONU/WLTP/RDE. Interviene su definizioni, prove di emissione, conformità in servizio, trasparenza delle strategie di controllo delle emissioni, monitoraggio del consumo a bordo e requisiti documentali. Introduce anche nuove fasi e caratteri di omologazione Euro 6e, Euro 6e-bis ed Euro 6e-bis-FCM, con adeguamenti ai fattori PEMS, all’AES flag e ai fattori di utilizzo per gli ibridi ricaricabili.
Modifica il regolamento (UE) 2017/1151 aggiornando procedure, definizioni e allegati per l’omologazione delle emissioni di veicoli passeggeri e commerciali leggeri, incluse RDE, WLTP, OBD, ISC e OBFCM.
Ambito di applicazione
Si applica ai veicoli delle categorie M1, N1 e N2 disciplinati dal regolamento (CE) n. 715/2007 e dal regolamento (UE) 2017/1151, nonché ai relativi costruttori, autorità di omologazione, servizi tecnici, terzi conformi al regolamento di esecuzione (UE) 2022/163 e autorità di vigilanza del mercato. Incide sulle procedure di omologazione, conformità della produzione, conformità in servizio, prove RDE e WLTP, diagnostica di bordo, dispositivi di monitoraggio del consumo di carburante e/o energia elettrica, e dispositivi di ricambio di controllo dell’inquinamento. Si applica dal 1o settembre 2023, con una finestra anticipata dal 1o marzo 2023 per non rifiutare omologazioni/immatricolazioni di veicoli conformi, se richiesto dal costruttore.
Regolamento (UE) 2023/443 della Commissione, dell’8 febbraio 2023
Il regolamento modifica in profondità il regolamento (UE) 2017/1151, che contiene le disposizioni tecniche di attuazione del regime di omologazione delle emissioni per veicoli passeggeri e commerciali leggeri previsto dal regolamento (CE) n. 715/2007. L’intervento mira ad allineare la disciplina tecnica al regolamento (UE) 2018/858, ai più recenti sviluppi ONU in materia WLTP/RDE e alle nuove esigenze di trasparenza e di vigilanza del mercato.
Finalità e contesto
Le motivazioni evidenziano la necessità di uniformare le definizioni e le procedure di omologazione, eliminare duplicazioni normative, aggiornare le prove di emissione alla più recente evoluzione tecnica e introdurre strumenti ulteriori di controllo, inclusi i controlli ISC svolti anche da terzi conformi alla normativa di esecuzione sull’accesso ai dati. Il regolamento affronta inoltre le divergenze tra emissioni reali e valori di omologazione per i veicoli ibridi ricaricabili, introduce nuovi fattori di utilizzo e riduce i margini PEMS secondo le evidenze scientifiche disponibili.
Modifiche al quadro generale e alle definizioni
L’articolo 2 del regolamento (UE) 2017/1151 è stato riscritto per rinviare, in via generale, alle definizioni del regolamento (UE) 2018/858. Sono stati aggiornati numerosi concetti tecnici: tipo di veicolo per le emissioni, omologazione UE riguardo alle emissioni, veicolo monocarburante a gas, veicolo bicarburante, malfunzionamento, ciclo di guida ai fini OBD, terzi ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2022/163 e dispositivo di ricambio deteriorato di controllo dell’inquinamento. Queste modifiche servono a garantire coerenza interpretativa tra disciplina delle emissioni e disciplina orizzontale dell’omologazione e della vigilanza del mercato.
Omologazione CE, domanda e documentazione
L’articolo 3 stabilisce che il costruttore dimostra la conformità del veicolo alle procedure previste dagli allegati rilevanti, mentre i carburanti di riferimento devono rispettare l’allegato IX. Per i riferimenti al regolamento ONU n. 154 valgono solo le prescrizioni UE corrispondenti al livello 1A; inoltre i riferimenti alle “emissioni di riferimento” devono intendersi come riferimenti alle “emissioni inquinanti”.
L’articolo 5, riformulato, richiede una domanda di omologazione CE riguardo alle emissioni e dettaglia la documentazione da fornire. Per i motori ad accensione comandata occorre indicare, tra l’altro, la percentuale minima di accensioni irregolari che potrebbe portare al superamento dei limiti OBD o al surriscaldamento dei catalizzatori. È richiesta anche una dichiarazione di conformità del sistema OBD alle prescrizioni di efficienza in uso, un piano tecnico sui monitor OBD, e una descrizione delle misure anti-manomissione, incluso il contachilometri. Per le AES, il costruttore deve fornire sia il fascicolo di documentazione ufficiale sia quello ampliato, che contiene giustificazioni tecniche dettagliate, informazioni sulle versioni software, la logica di controllo, i parametri monitorati e l’impatto su emissioni e CO2.
Decisione di omologazione, numerazione e modifiche
L’articolo 6 conferma che, quando tutte le prescrizioni sono rispettate, l’autorità di omologazione rilascia l’omologazione CE e assegna un numero secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683. È previsto che la sezione 3 del numero di omologazione sia ricavata dall’appendice 6 dell’allegato I e che lo stesso numero non possa essere attribuito a un altro tipo di veicolo. In deroga, un veicolo con sistema OBD può essere ammesso anche in presenza di alcune anomalie, purché siano rispettate le specifiche amministrative dell’allegato XI; la decisione va notificata alle altre autorità degli Stati membri.
L’articolo 7 estende a tutte le modifiche delle omologazioni rilasciate ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2007 l’applicazione degli articoli 27, 33 e 34 del regolamento (UE) 2018/858.
Conformità della produzione e conformità in servizio
L’articolo 8 collega la conformità della produzione all’articolo 31 del regolamento (UE) 2018/858 e al metodo statistico dell’appendice 2 del regolamento ONU n. 154. L’articolo 9 riformato disciplina la conformità in servizio, rinviando all’articolo 31 e all’allegato IV del regolamento (UE) 2018/858 e all’allegato II del presente regolamento.
L’allegato II introduce una procedura ISC articolata: raccolta informazioni, valutazione del rischio, selezione delle famiglie da controllare, esecuzione delle prove, trattamento dei risultati, procedimenti statistici, decisione di accettazione/rifiuto e eventuali interventi di ripristino. Il costruttore deve presentare relazioni ISC almeno una volta l’anno per ciascuna famiglia ISC; l’autorità di omologazione deve pubblicare una relazione annuale entro il 31 marzo. Le prove ISC possono essere svolte anche da altri attori, inclusi terzi conformi alla disciplina sui requisiti funzionali per la vigilanza del mercato.
Nuova disciplina sulle AES, sulla trasparenza e sui controlli indipendenti
Uno degli aspetti più rilevanti della modifica riguarda la gestione delle strategie ausiliarie di controllo delle emissioni. Per i veicoli omologati con i caratteri EB ed EC, il costruttore deve introdurre un flag o timer AES per indicare quando il veicolo funziona in modalità AES invece che BES. L’indicatore deve essere accessibile tramite la porta seriale del connettore diagnostico standard su richiesta di uno scanner generico. La presenza dell’AES deve risultare dal fascicolo di documentazione ufficiale, che deve essere messo a disposizione di autorità, servizi tecnici, terzi, Commissione e autorità di vigilanza del mercato.
È inoltre prevista la compilazione annuale di un elenco delle AES ritenute non accettabili dalle autorità di omologazione, da pubblicare a cura della Commissione entro la fine di marzo dell’anno successivo. Il regolamento rafforza così il controllo sulle strategie software e sui possibili effetti di aumento delle emissioni in condizioni diverse da quelle di prova.
Nuovi allegati tecnici e aggiornamento delle prove
L’allegato I viene integralmente ristrutturato: elenco degli allegati, scheda informativa, fascicoli di documentazione AES, modello di scheda di omologazione, verbali di prova, lista di trasparenza e documentazione per OBFCM. Sono aggiornati anche i riferimenti alle famiglie di interpolazione, alle famiglie PEMS e alle famiglie ATCT.
L’allegato IIIA è sostituito da una versione molto più estesa della procedura RDE, con definizioni, requisiti di strumentazione, condizioni di prova, procedura PEMS, correzione temporale dei dati, convalida degli strumenti e calcolo dei risultati finali. Le appendici disciplinano in dettaglio analizzatori, misuratori di portata, requisiti di linearità, specifiche PEMS, validazione, finestre della media mobile, dinamica del percorso, calcolo dell’aumento di elevazione cumulativo, risultati finali RDE e certificato di conformità RDE del costruttore.
Nuovi caratteri di omologazione e fattori di utilizzo per i veicoli ibridi ricaricabili
Nell’appendice 6 dell’allegato I sono aggiunti i caratteri EA, EB ed EC. Il testo chiarisce che:
- “Euro 6e” combina il livello base con i margini PEMS aggiornati e, per N2, l’OBFCM;
- “Euro 6e-bis” aggiunge condizioni ambientali estese, flag AES e fattore di utilizzo basato su dneb;
- “Euro 6e-bis-FCM” applica il fattore di utilizzo basato su dnec.
Per i veicoli OVC-HEV e OVC-FCHV sono ridefiniti i fattori di utilizzo UF con valori temporali di normalizzazione dnea, dneb e dnec, quest’ultimo da riesaminare entro il 31 dicembre 2024 tenendo conto dei dati OBFCM.
OBD, efficienza in uso e sanzioni
L’allegato XI sostituisce la disciplina OBD, richiamando i punti pertinenti del regolamento ONU n. 154 e introducendo una sezione specifica sull’efficienza in uso. Tra gli elementi più importanti:
- IUPR non inferiore a 0,1 fino a tre anni dopo le date di cui all’articolo 10, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 715/2007;
- obbligo di dimostrare periodicamente le condizioni statistiche per i sistemi di monitoraggio;
- controllo ISC dell’IUPR su un numero aleatorio di famiglie, con un effetto dissuasivo e, in mancanza di circostanze particolari, su almeno il 5 % delle famiglie OBD omologate.
La non conformità accertata può costituire violazione sanzionabile ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2007.
Dispositivi di monitoraggio del consumo e allegati finali
L’allegato XXII disciplina gli OBFCM, rinviando alle prescrizioni generali e tecniche del regolamento ONU n. 154. Questo recepisce l’obbligo di monitoraggio a bordo dei consumi di carburante e/o di energia elettrica per i veicoli interessati.
In sintesi, il regolamento crea un sistema più integrato e trasparente di omologazione e controllo delle emissioni, con un forte coordinamento tra livello UE, disciplina ONU e strumenti di vigilanza del mercato. Le ricadute pratiche per operatori e consulenti riguardano soprattutto la gestione documentale, la validazione delle strategie software, la preparazione alle prove RDE/ISC e l’adeguamento alle nuove fasi di omologazione Euro 6e e successive.
Disposizioni principali
Allineamento definizioni e riferimenti normativi
L’articolo 2 del regolamento (UE) 2017/1151 è modificato per rinviare alle definizioni del regolamento (UE) 2018/858 e per aggiornare varie nozioni tecniche, tra cui tipo di veicolo per le emissioni, omologazione UE riguardo alle emissioni, veicolo monocarburante a gas, veicolo bicarburante, malfunzionamento, ciclo di guida OBD e soggetti terzi. Sono inoltre soppressi o riscritti alcuni punti per coordinare il testo con la normativa quadro sull’omologazione e sulla vigilanza del mercato.
Aggiornamento della domanda di omologazione e della documentazione tecnica
L’articolo 5 è riformulato per richiedere una domanda di omologazione CE riguardo alle emissioni e per aggiornare il contenuto documentale, inclusa la dichiarazione sulle accensioni irregolari, la conformità OBD, il piano tecnico per i monitor OBD, le misure anti-manomissione e, per i veicoli con AES, un fascicolo di documentazione ufficiale e uno ampliato. L’autorità di omologazione non rilascia l’omologazione se le informazioni non consentono il rispetto delle prescrizioni OBD; quando la piattaforma ISC sarà pronta, la documentazione di trasparenza dovrà essere caricata lì e le liste di trasparenza saranno limitate ai soli dati prescritti.
Conformità in servizio (ISC) e partecipazione di terzi
L’articolo 9 è riscritto per disciplinare la conformità in servizio secondo il regolamento (UE) 2018/858 e l’allegato II. Le autorità, i servizi tecnici, la Commissione e i terzi possono eseguire parti dei controlli ISC; i dati necessari sono disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/163 e dall’allegato II. Sono introdotti obblighi di notifica rapida dei casi di non conformità, procedura di accordo o avvio della procedura ex articolo 54 del regolamento (UE) 2018/858, e un regime speciale per veicoli completati e veicoli per uso speciale omologati in più fasi.
Nuove prove e revisione delle prove esistenti
Sono aggiornati i riferimenti alle prove di tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, RDE e OBD, con rinvii al regolamento ONU n. 154 e al regolamento UNECE n. 83. Sono introdotte regole aggiornate per la prova di tipo 1, la prova RDE, la conformità della produzione, la prova di tipo 4 sulle emissioni evaporative, la prova di tipo 5 sulla durata dei dispositivi di controllo dell’inquinamento e la prova di tipo 6 alle basse temperature. Il regolamento sopprime inoltre gli articoli 13, 14 e l’allegato XIV del testo originario, razionalizzando la struttura documentale.
Nuovi caratteri di omologazione Euro 6e, Euro 6e-bis ed Euro 6e-bis-FCM
Nell’appendice 6 dell’allegato I sono inseriti i nuovi caratteri EA, EB ed EC, con date di applicazione e di omologazione specifiche: Euro 6e dal 1o settembre 2023, Euro 6e-bis dal 1o gennaio 2025 e Euro 6e-bis-FCM dal 1o gennaio 2027. Le definizioni collegate indicano che Euro 6e considera i margini PEMS aggiornati e l’OBFCM per N2; Euro 6e-bis aggiunge condizioni ambientali estese, flag AES e fattore di utilizzo basato su dneb; Euro 6e-bis-FCM si fonda sul fattore di utilizzo basato su dnec.
Obblighi specifici su AES, OBD, OBFCM e accesso ai dati
Viene imposto ai costruttori di indicare quando è attiva una AES anziché la BES, tramite flag o timer AES accessibile dalla porta seriale diagnostica su richiesta di uno scanner generico. È richiesto un fascicolo ufficiale e uno ampliato per consentire la valutazione delle strategie AES/BES da parte delle autorità e dei terzi. Per i veicoli M1, N1 e N2 è rafforzato l’obbligo di installare dispositivi di monitoraggio del consumo di carburante e/o di energia elettrica (OBFCM) e di mettere i dati a disposizione. Sono inoltre aggiornate le prescrizioni OBD, compresi efficienza in uso, cicli di guida e dati non cifrati per autorità e operatori indipendenti.
Regime transitorio e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 1o settembre 2023. Dal 1o marzo 2023 le autorità nazionali non devono rifiutare il rilascio o l’estensione dell’omologazione, né vietare immatricolazione, immissione sul mercato o messa in circolazione di nuovi veicoli conformi, se il costruttore lo richiede.
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