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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/308

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/308 della Commissione dell’8 febbraio 2023 che modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri di partite di cervidi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0308

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento sostituisce i capitoli 11 e 12 dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, aggiornando i modelli di certificato sanitario CER-INTRA-X e CER-INTRA-Y per i movimenti intra-UE di cervidi. L’intervento recepisce le restrizioni collegate alla malattia del dimagrimento cronico (CWD) introdotte nel quadro del regolamento (CE) n. 999/2001, al fine di prevenire la diffusione della malattia nell’Unione. Restano confermati gli ulteriori requisiti sanitari, di identificazione, di benessere animale e di validità del certificato, con alcune opzioni specifiche a seconda della provenienza e della destinazione degli animali.

Modifica i modelli di certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri di cervidi, adeguandoli alle restrizioni introdotte per la malattia del dimagrimento cronico (CWD).

Ambito di applicazione

Si applica ai movimenti tra Stati membri di partite di cervidi, sia non destinati alla macellazione sia destinati alla macellazione, per i quali è richiesto uno dei modelli di certificato sanitario dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403. Incide sui certificati utilizzati dagli operatori e dai veterinari ufficiali nell’ambito della certificazione sanitaria per gli spostamenti intra-UE; le modifiche riflettono restrizioni specifiche relative alla CWD, in particolare per movimenti collegati a Stati membri, zone o alla Norvegia interessati da focolai o misure di contenimento. È inoltre richiamata l’applicazione nel contesto SEE e, per l’Irlanda del Nord, il richiamo all’Unione si intende esteso al Regno Unito nei termini del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.

Modifica dei modelli di certificato sanitario per i movimenti intra-UE di cervidi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/308 della Commissione aggiorna i modelli di certificato sanitario previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per i movimenti tra Stati membri di cervidi. L’intervento è adottato in collegamento con la disciplina della sanità animale di cui al regolamento (UE) 2016/429 e mira in particolare ad allineare la certificazione alle restrizioni introdotte per la malattia del dimagrimento cronico (CWD).

La modifica risponde all’esigenza, evidenziata nei considerando, di prevenire la diffusione della CWD nell’Unione, tenendo conto delle restrizioni sugli spostamenti di cervidi connesse alla presenza di focolai in Norvegia e in alcuni Stati membri. Il regolamento sostituisce integralmente i capitoli 11 e 12 dell’allegato I del regolamento (UE) 2021/403, relativi ai modelli CER-INTRA-X e CER-INTRA-Y.

Ambito e finalità delle modifiche

Le nuove disposizioni riguardano i certificati sanitari da utilizzare per i movimenti tra Stati membri di due categorie di cervidi:

  • cervidi non destinati alla macellazione (modello CER-INTRA-X);
  • cervidi destinati alla macellazione (modello CER-INTRA-Y).

Le modifiche non creano un regime completamente nuovo, ma riscrivono il contenuto dei modelli per recepire le limitazioni già introdotte nel quadro del regolamento (CE) n. 999/2001, come modificato dal regolamento (UE) 2022/2246. Il focus operativo è la corretta certificazione sanitaria di partite che possono essere soggette a condizioni differenziate in funzione della provenienza, della destinazione e dello status sanitario della zona o dello Stato membro interessato.

Requisiti comuni di identificazione e sanità

Entrambi i modelli richiedono che i cervidi siano identificati secondo gli articoli 73 o 74 del regolamento delegato (UE) 2019/2035. Inoltre, il veterinario ufficiale deve attestare che gli animali non presentano segni clinici o sintomi delle malattie elencate per i cervidi durante l’esame clinico eseguito nelle 24 ore precedenti la partenza.

Per entrambi i certificati sono inoltre previste verifiche di sanità animale basate su informazioni ufficiali, fra cui:

  • assenza di restrizioni ai movimenti per le specie interessate o assenza di provenienza da zone soggette a restrizione per malattie elencate dei cervidi;
  • assenza di casi recenti di rabbia negli animali terrestri detenuti;
  • assenza di carbonchio ematico negli ungulati per il periodo indicato;
  • assenza di casi di febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) o rispetto delle condizioni specifiche applicabili;
  • rispetto, per il modello CER-INTRA-X, anche delle condizioni su brucellosi, tubercolosi del complesso Mycobacterium tuberculosis e surra.

Contenuto specifico del modello CER-INTRA-X

Il certificato per i cervidi non destinati alla macellazione contiene un insieme articolato di condizioni sanitarie e di movimentazione. In particolare, richiede che gli animali:

  • abbiano soggiornato continuativamente nello stabilimento di origine per almeno 30 giorni, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni;
  • non siano stati a contatto con cervidi di stato sanitario inferiore o con animali soggetti a restrizioni;
  • non siano stati a contatto con animali introdotti nell’Unione da paesi terzi o territori nei 30 giorni precedenti la partenza;
  • non abbiano mostrato sintomi clinici di malattie elencate nel controllo clinico effettuato entro 24 ore dalla partenza.

Sono inoltre richiesti requisiti ufficiali relativi a brucellosi, tubercolosi, rabbia, febbre catarrale degli ovini, carbonchio ematico e surra. Per la surra sono previste opzioni alternative nel certificato a seconda che nello stabilimento di origine vi siano stati o meno casi nei due anni precedenti, includendo, in caso affermativo, il mantenimento delle restrizioni fino all’allontanamento degli animali infetti e all’esito negativo di una prova diagnostica su campioni prelevati almeno sei mesi dopo tale allontanamento.

Contenuto specifico del modello CER-INTRA-Y

Il certificato per i cervidi destinati alla macellazione mantiene i requisiti essenziali di identificazione e assenza di sintomi clinici nelle 24 ore precedenti la partenza. È prevista inoltre una clausola opzionale per i casi in cui gli animali siano destinati alla macellazione ai fini dell’eradicazione di una malattia nell’ambito di un programma di eradicazione ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) 2016/429; in tale ipotesi il movimento deve essere stato preventivamente autorizzato dallo Stato membro di destinazione e, se del caso, dallo Stato membro di passaggio.

Anche per questo modello restano richiesti i controlli su rabbia, carbonchio ematico, febbre catarrale degli ovini e CWD, con le condizioni specifiche indicate nel testo certificatorio.

Regole particolari sulla malattia del dimagrimento cronico (CWD)

Il cuore della modifica è l’adeguamento delle clausole riferite alla CWD. I modelli prevedono una serie di ipotesi alternative che distinguono i movimenti:

  • tra Stati membri non elencati nelle zone interessate dal regolamento (CE) n. 999/2001;
  • da e verso la Norvegia;
  • tra Finlandia e Svezia;
  • da zone specifiche elencate nell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001;
  • verso o da stabilimenti confinati, ove rilevante.

In diversi casi il trasferimento richiede un’approvazione scritta preventiva dell’autorità competente dello Stato membro di destinazione o di transito. Il certificato contempla anche movimentazioni soggette al controllo della autorità competente in relazione a zone indenni, zone con programma di eradicazione o zone non indenni/non contemplate dal programma.

Febbre catarrale degli ovini: struttura delle opzioni certificate

Le parti dedicate alla febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) sono particolarmente dettagliate e articolano le condizioni in funzione dello status sanitario della zona o dello Stato membro di origine.

Le opzioni includono, tra l’altro:

  • provenienza da Stato membro o zona indenni e assenza di casi nei 24 mesi precedenti, con eventuali condizioni aggiuntive su vaccinazione o test;
  • provenienza da Stato membro o zona sottoposti a programma di eradicazione, con rispetto delle prescrizioni del regolamento delegato (UE) 2020/688;
  • permanenza in zona stagionalmente indenne per 60, 28 o 14 giorni, con test sierologici o PCR a seconda dei casi;
  • protezione dagli attacchi dei vettori durante il trasporto e permanenza in stabilimento protetto dai vettori, con ulteriori opzioni temporali e diagnostiche;
  • vaccinazione, incluse ipotesi con vaccino inattivato e successivo esito negativo di PCR;
  • immunizzazione e conferma sierologica/PCR in aree con circolazione del virus;
  • autorizzazione del movimento da parte dello Stato membro di destinazione per animali che non soddisfano integralmente le condizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti 1-3, del regolamento delegato (UE) 2020/689, quando ricorrono le ipotesi consentite dagli articoli 43 e 33 del medesimo regolamento delegato.

Trasporto, raccolta e validità del certificato

Per entrambi i modelli è richiesto che siano adottati provvedimenti per il trasporto conformemente all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688. Il certificato sanitario è valido per 10 giorni dalla data di rilascio; se il trasporto avviene via mare o per via navigabile, la validità può essere prorogata per la durata del viaggio.

Il testo disciplina anche i casi in cui la partita sia spedita da uno stabilimento riconosciuto per operazioni di raccolta. In tale contesto si prevede che, dalla partenza dallo stabilimento di origine fino all’arrivo allo stabilimento riconosciuto, nessun animale sia stato sottoposto a più di due operazioni di raccolta. Le diciture del certificato devono essere adattate a seconda che gli animali provengano direttamente dallo stabilimento di origine o abbiano già effettuato una o due operazioni di raccolta in stabilimenti riconosciuti.

Benessere animale e compilazione del certificato

Entrambi i modelli contengono un attestato sul benessere animale. Il veterinario ufficiale deve attestare che, al momento dell’ispezione, gli animali erano idonei al trasporto ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005, lungo il tragitto previsto.

Le note di compilazione precisano il contenuto delle caselle relative a:

  • luogo di spedizione;
  • luogo di destinazione;
  • documenti di accompagnamento;
  • numero di identificazione degli animali.

È inoltre richiamato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per le note di compilazione dei certificati e viene chiarito che, in forza dell’accordo di recesso del Regno Unito, i riferimenti all’Unione contenuti nel certificato si intendono estesi al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti regolamentari dell’UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei modelli CER-INTRA-X e CER-INTRA-Y

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 è modificato sostituendo integralmente i capitoli 11 e 12. Il capitolo 11 contiene il modello CER-INTRA-X per cervidi non destinati alla macellazione; il capitolo 12 contiene il modello CER-INTRA-Y per cervidi destinati alla macellazione.

Inserimento delle restrizioni sulla CWD

Nei due modelli sono introdotte o aggiornate le condizioni relative alla malattia del dimagrimento cronico (CWD), coerenti con le modifiche del regolamento (CE) n. 999/2001 operate dal regolamento (UE) 2022/2246. Per i movimenti di cervidi sono previste opzioni e limitazioni differenziate a seconda che gli animali provengano da Stati membri o zone indenni, soggette a programma di eradicazione o non indenni, nonché per specifici movimenti tra Norvegia, Finlandia, Svezia e altri Stati membri, spesso subordinati ad approvazione scritta preventiva dell’autorità competente.

Requisiti sanitari generali per i cervidi

I certificati confermano che i cervidi sono identificati conformemente agli articoli 73 o 74 del regolamento delegato (UE) 2019/2035. Per il modello CER-INTRA-X sono richiesti, tra l’altro, permanenza continuativa nello stabilimento di origine per almeno 30 giorni, assenza di contatto con cervidi di stato sanitario inferiore o con animali introdotti da paesi terzi/territori, ed esame clinico nelle 24 ore precedenti la partenza. Per entrambi i modelli sono previsti requisiti sanitari su brucellosi, tubercolosi del complesso Mycobacterium tuberculosis, rabbia, febbre catarrale degli ovini, carbonchio ematico e, nel modello CER-INTRA-X, surra, nonché ulteriori condizioni specifiche per la destinazione e la provenienza.

Condizioni specifiche per malattie elencate e movimentazione

I modelli contengono numerose opzioni alternative da selezionare in funzione della situazione sanitaria dello Stato membro o della zona di origine/destinazione e delle misure applicabili. Per la febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) sono previste condizioni basate su indennità, programmi di eradicazione, stagionalità, protezione dai vettori, vaccinazione, esito di prove sierologiche o PCR e, in alcuni casi, autorizzazioni degli Stati membri di destinazione. Per il modello CER-INTRA-X è inoltre previsto un requisito relativo alla rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV) per movimenti verso Stati membri o zone con status di indennità o programma di eradicazione. Per il modello CER-INTRA-Y è prevista una clausola aggiuntiva per i movimenti destinati a macellazione nell’ambito di programmi di eradicazione ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2016/429.

Trasporto, raccolta e validità del certificato

Entrambi i modelli richiedono che siano adottati provvedimenti per il trasporto conformemente all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688. Il certificato ha validità di 10 giorni dalla data di rilascio, prorogabile per la durata del viaggio in caso di trasporto via mare o per via navigabile. È inoltre prevista, per le partite che transitano attraverso stabilimenti riconosciuti per operazioni di raccolta, la regola secondo cui nessun animale può essere sottoposto a più di due operazioni di raccolta prima dell’arrivo a destinazione.

Benessere animale, compilazione e riferimenti territoriali

È inserito un attestato sul benessere: gli animali devono essere idonei al trasporto ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005. Le note di compilazione disciplinano le caselle relative a luogo di spedizione, luogo di destinazione, documenti di accompagnamento e numero di identificazione. È precisato che i riferimenti all’Unione nel certificato si intendono estesi al Regno Unito con riguardo all’Irlanda del Nord, in applicazione dell’accordo di recesso e del protocollo Irlanda/Irlanda del Nord.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecertificazione veterinariamovimenti di animalimalattie animali trasmissibili

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