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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/336

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/336 della Commissione dell’8 febbraio 2023 relativo all’approvazione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta «Montefalco» (DOP)

Normativa europea32023R0336

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva le modifiche del disciplinare della denominazione di origine protetta "Montefalco", dopo l’esame della domanda presentata dall’Italia e la mancata presentazione di opposizioni nel termine previsto. L’atto si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare sulle disposizioni relative alla procedura di approvazione delle modifiche dei disciplinari delle DOP e IGP. L’approvazione produce effetti generali e il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

approvazione di modifiche del disciplinare della denominazione di origine protetta "Montefalco" (DOP)

Ambito di applicazione

Si applica alla DOP "Montefalco" e, in concreto, alle modifiche del relativo disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento riguarda il procedimento di approvazione da parte della Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, con efficacia in tutti gli Stati membri dell’Unione dalla sua entrata in vigore. Non disciplina direttamente i produttori in termini sostanziali, ma rende giuridicamente vincolanti nell’ordinamento UE le modifiche del disciplinare del prodotto protetto.

Approvazione delle modifiche del disciplinare della DOP "Montefalco"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/336 della Commissione approva le modifiche del disciplinare della denominazione di origine protetta "Montefalco". L’atto conclude la procedura avviata dall’Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, dopo la pubblicazione della domanda e l’assenza di opposizioni.

Contesto normativo e procedura

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e in particolare l’articolo 99, che costituisce la base giuridica per l’approvazione delle modifiche del disciplinare. Nel preambolo si precisa che:

  • la domanda di modifica è stata trasmessa dall’Italia ai sensi dell’articolo 105;
  • la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente all’articolo 97, paragrafo 3;
  • non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98.

Esito dell’istruttoria

Alla luce di tali elementi, la Commissione ritiene soddisfatte le condizioni per l’approvazione e adotta il regolamento di esecuzione. L’approvazione riguarda le modifiche del disciplinare già pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per il nome "Montefalco" qualificato come DOP.

Effetti giuridici

Il regolamento produce effetti generali e conferisce efficacia nell’ordinamento dell’Unione alle modifiche del disciplinare della DOP "Montefalco". L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non richiede misure di recepimento nazionale.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Disposizioni principali

Esame della domanda e assenza di opposizioni

La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione delle modifiche del disciplinare della DOP "Montefalco", trasmessa dall’Italia ai sensi dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013. La domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente all’articolo 97, paragrafo 3, del medesimo regolamento e non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98.

Approvazione delle modifiche del disciplinare

In applicazione dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione approva le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relative al nome "Montefalco" (DOP).

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaindicazioni geografichedenominazioni di origine protettaorganizzazione comune dei mercatiqualità dei prodotti agricoli

Testo integrale

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