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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/337

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/337 della Commissione dell'8 febbraio 2023 che conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Terras do Navia» (IGP)

Normativa europea32023R0337

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione conferisce la protezione UE al nome «Terras do Navia» come IGP, nell’ambito della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Spagna, l’ha pubblicata e, non essendo pervenute opposizioni, ha disposto la registrazione del nome nel relativo registro. Il testo ha contenuto essenziale e si limita a sancire la protezione, disciplinando anche l’entrata in vigore e l’efficacia diretta negli Stati membri.

Protezione a livello dell’Unione del nome «Terras do Navia» come indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica al nome geografico «Terras do Navia», registrato come IGP nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile. Non disciplina in generale altre indicazioni geografiche o altri prodotti, ma riguarda specificamente la protezione del nome registrato a seguito della domanda trasmessa dalla Spagna e dell’assenza di opposizioni.

Protezione del nome «Terras do Navia» (IGP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/337 della Commissione conferisce protezione a livello dell’Unione al nome «Terras do Navia» come indicazione geografica protetta. L’atto si inserisce nella procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013 sull’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e si limita a formalizzare l’esito positivo della domanda presentata dalla Spagna.

Contesto procedurale

La Commissione, come indicato nei considerando, ha esaminato la domanda di registrazione del nome «Terras do Navia» trasmessa dalla Spagna ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. La domanda è stata successivamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del medesimo regolamento. In assenza di opposizioni, la Commissione ha ritenuto soddisfatte le condizioni per procedere alla protezione del nome e alla sua iscrizione nel registro previsto dall’articolo 104.

Contenuto normativo essenziale

L’unica disposizione sostanziale dell’atto è contenuta nell’articolo 1, che stabilisce la protezione del nome «Terras do Navia» come IGP. Si tratta quindi di un atto di esecuzione a contenuto puntuale, destinato a produrre effetti giuridici sulla denominazione registrata.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È altresì precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Protezione del nome «Terras do Navia»

L’articolo 1 dispone che il nome «Terras do Navia» è protetto come IGP ai sensi dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Esito della procedura di registrazione

Dai considerando emerge che la domanda trasmessa dalla Spagna è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Non essendo stata ricevuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98, la Commissione ha ritenuto soddisfatte le condizioni per la protezione e l’iscrizione nel registro di cui all’articolo 104.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaindicazioni geograficheorganizzazione comune dei mercati

Testo integrale

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