Sentenza n. 484/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'annullamento: della deliberazione della Giunta Comunale di Cortina d'Ampezzo n. -OMISSIS- del 25 gennaio 2024; di ogni altro atto conseguente, comunque connesso e/o presupposto, ivi compreso il bando per la concessione dei contributi per associazioni sportive per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2024, contenuto nella predetta delibera di Giunta Comunale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta comunale che approvava criteri e bando per la concessione di contributi alle associazioni sportive per l'anno 2024
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la deliberazione giuntale e il bando contestando, sotto il profilo dell'eccesso di potere, l'illogicità manifesta e l'irragionevolezza del sistema di valutazione, che attribuiva fino a 40 punti su 100 alla percentuale di soci residenti nel Comune. Secondo l'associazione, tale peso era sproporzionato e non coerente con la finalità di finanziare la qualità, l'efficacia e la rilevanza sociale dei progetti sportivi. È stata inoltre censurata la combinazione tra il peso del criterio di residenzialità e la soglia minima di 60 punti, ritenuta idonea a trasformare un criterio premiale in una condizione sostanzialmente escludente per le associazioni con pochi soci residenti. Infine, è stato dedotto lo sviamento di potere, poiché l'Amministrazione avrebbe privilegiato la composizione soggettiva delle associazioni anziché il valore dei progetti, in violazione della parità di trattamento, dell'imparzialità e del buon andamento. Il Comune ha eccepito l'improcedibilità e l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, rilevando che la ricorrente aveva partecipato alla procedura, ottenuto 51,64 punti e non aveva impugnato la determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva; ha inoltre dedotto la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei beneficiari e la genericità dei motivi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare le censure di merito né le ulteriori eccezioni processuali. L'interesse a ricorrere deve essere concreto, attuale e permanere fino alla decisione. Il criterio relativo alla percentuale di soci residenti non era un requisito di ammissione immediatamente escludente, ma un parametro di valutazione inserito in una griglia più ampia. La ricorrente aveva infatti partecipato alla procedura, era stata valutata e aveva conseguito 51,64 punti, inferiori alla soglia di 60 punti. Pertanto non ricorreva l'ipotesi della clausola immediatamente escludente, nella quale può non essere necessario partecipare alla gara o impugnare l'atto finale. In una procedura articolata, l'atto generale che stabilisce criteri e regole non definisce da solo la posizione concreta del partecipante: tale funzione è svolta dall'atto conclusivo, nella specie la determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria. Poiché la ricorrente non aveva impugnato tale determinazione, la graduatoria definitiva si era consolidata ed era divenuta inoppugnabile. Anche l'eventuale annullamento della delibera e del bando non avrebbe quindi procurato alcuna utilità concreta, poiché la ricorrente sarebbe comunque rimasta esclusa dai beneficiari per il 2024. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
artt. 40 e 44 c.p.a.
Il Comune li ha richiamati per sostenere la genericità e la conseguente inammissibilità del ricorso; la questione non è stata esaminata perché il ricorso è stato dichiarato improcedibile.
art. 7 c.p.a.
Il Comune lo ha richiamato per contestare l'invasione della discrezionalità amministrativa; la questione è rimasta assorbita.
artt. 3 e 12 l. 241/1990
La ricorrente li ha richiamati a sostegno delle censure di parità di trattamento, imparzialità e buon andamento; le censure di merito non sono state esaminate.
Massime di principio
- L'interesse a ricorrere deve essere concreto, attuale e permanere fino alla decisione; il ricorso diviene improcedibile quando, per fatti sopravvenuti o per il consolidamento di atti non impugnati, l'eventuale accoglimento non può procurare al ricorrente alcuna utilità concreta.
- In una procedura articolata, l'atto generale che stabilisce criteri e modalità di selezione non definisce necessariamente in via immediata la posizione del singolo partecipante; tale posizione è determinata dall'atto conclusivo che approva la graduatoria o attribuisce il beneficio.
- Un criterio di valutazione, anche se incide significativamente sul punteggio e contribuisce all'esclusione dalla graduatoria, non è una clausola immediatamente escludente quando non impedisce in radice la partecipazione e consente al candidato di essere ammesso alla valutazione e di conseguire un punteggio.
- Quando il partecipante non impugna l'atto conclusivo che determina la sua esclusione o mancata ammissione al beneficio, l'eventuale impugnazione dell'atto generale presupposto non è idonea a rimuovere gli effetti dell'atto conclusivo ormai consolidato e deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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