Ordinanza n. 3203/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione VIII) n. 1896/2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VIII, che aveva respinto la domanda di sospensione degli atti comunali di approvazione del progetto di un collegamento stradale tra due vie cittadine
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari interessati)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato l’ordinanza cautelare di rigetto sostenendo che il Comune, mediante l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto esecutivo per la realizzazione di una rampa carrabile di collegamento tra due strade comunali, avesse violato il giudicato formatosi su precedenti decisioni e avesse esercitato il potere di autotutela in contrasto con le relative regole. Quanto al periculum in mora, hanno dedotto l’irreversibilità degli effetti dell’intervento, destinato a mutare e alterare definitivamente i luoghi. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello cautelare, negando l’esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, poiché la proprietà degli appellanti non sarebbe stata incisa dall’opera, e sostenendo la sussistenza dell’interesse pubblico a una più efficiente viabilità cittadina e l’assenza di una trasformazione irreversibile dei luoghi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare esclusivamente ai fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza definire il merito delle censure relative alla violazione del giudicato e all’esercizio dell’autotutela. Ha ritenuto che la complessità delle questioni imponesse il loro esame nella fase di merito e che le ragioni delle parti potessero essere salvaguardate mediante la sollecita fissazione, da parte del TAR, dell’udienza pubblica per la decisione della causa. Non è stata quindi disposta una sospensione sostanziale degli atti impugnati. Le spese dell’appello cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
art. 55, comma 10, c.p.a.
accoglie l’appello cautelare ai soli fini dell’art. 55 comma 10 c.p.a.
Consente, in presenza di questioni complesse da approfondire nel merito, di adottare una misura cautelare consistente nella sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza necessariamente sospendere l’efficacia degli atti impugnati.
Massime di principio
- Quando le questioni dedotte in sede cautelare presentano particolare complessità e richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice d’appello può accogliere l’appello ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., disponendo la sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito senza definire anticipatamente la fondatezza delle censure.
- La tutela cautelare può essere conformata mediante la rapida definizione del giudizio di merito quando tale misura è ritenuta sufficiente a salvaguardare le ragioni delle parti, anche senza la sospensione degli atti amministrativi impugnati.
- L’accoglimento dell’appello cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta una decisione sul merito delle questioni relative alla violazione del giudicato, all’esercizio dell’autotutela o alla sussistenza del periculum in mora.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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