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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27995/2025 del 30/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ciancone impugnava la sentenza di condanna (1 anno e 4 mesi, pronunciata con rito abbreviato dal GUP di Vasto) per il reato previsto dall'art. 7 del d.l. n. 4/2019 (convertito in l. n. 26/2019), contestando la sussistenza del dolo. Lamentava che l'errore derivava dall'ambiguità del modello di domanda per il reddito di cittadinanza (che chiedeva informazioni sui componenti del nucleo familiare), facendo ritenere che la domanda si riferisse solo ai familiari e non al richiedente; aggiungeva che la domanda era stata predisposta e presentata da una commercialista di fiducia per sua ignoranza normativa, chiedendo di ritenere scusabile l'errore di diritto/ignoranza della legge.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato la conferma della responsabilità penale, osservando che l'errore sull'esistenza del diritto al beneficio costituisce, in realtà, un errore sulla legge penale (o comunque riguarda una norma che integra il precetto penale) e non esclude il dolo ex art. 5 c.p.; la presunta ambiguità del modulo non è convincente perché il richiedente è evidentemente compreso tra i componenti del nucleo familiare e i quesiti erano agevolmente comprensibili. Inoltre la circostanza che la domanda sia stata compilata da un professionista non esonera il richiedente dalla responsabilità penale, trattandosi di un adempimento personale non delegabile (solo la predisposizione/inoltro telematico è delegabile). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. n. 4 del 2019, convertito in l. n. 26 del 2019

    La disposizione penale che sanziona le false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza è stata ritenuta integrativa del precetto penale: l'errore circa il diritto al beneficio non esclude il dolo richiesto per la fattispecie.

  • art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni in l. 28 marzo 2019, n. 26

    Dispone i requisiti per il riconoscimento del beneficio; l'ignoranza o l'errore circa tali requisiti ricade sulla legge che integra il precetto penale e non esclude il dolo quando l'interpretazione è agevolmente comprensibile.

  • art. 5 cod. pen.

    Riferimento al concetto di dolo: la Corte ha ricordato che un errore sulla sussistenza del diritto al beneficio non elimina il dolo quando l'elemento normativo è chiaro e non criptico.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente per lamentare illogicità della motivazione; la Cassazione ha ritenuto la doglianza generica e manifestamente infondata perché la valutazione di merito, adeguatamente motivata dalla Corte d'appello, è insindacabile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disciplina la conseguenza della declaratoria di inammissibilità (onere delle spese e versamento in favore della Cassa delle Ammende): applicata per condannare il ricorrente al pagamento di spese e alla somma di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • L'errore sull'esistenza del diritto a ricevere un beneficio amministrativo che integra il precetto penale non esclude automaticamente il dolo: l'errore di diritto è scusabile solo se la norma è oscura o criptica.
  • La chiarezza e l'agevole comprensibilità delle domande/moduli amministrativi rendono difficilmente scusabile l'errore del richiedente; l'ambiguità formale deve essere tale da rendere legittima la buona fede.
  • Affidare la compilazione o l'inoltro del modulo a un professionista non esime dalla responsabilità personale quanto dichiarato nella domanda: la responsabilità per il contenuto delle dichiarazioni è personale e non delegabile.
  • Le censure già proposte e motivatamente respinte in appello, se riproposte in cassazione senza nuovi argomenti, sono in genere considerate generiche e possono rendere il ricorso inammissibile.
  • In casi analoghi è consigliabile contestare tempestivamente in sede di merito eventuali vizi di forma o ambiguità del modulo e acquisire prove documentali (es. comunicazioni con il professionista) per poter sostenere la scusabilità dell'errore.

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