Ordinanza n. 171/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del provvedimento avente ad oggetto l'esclusione dalla procedura di gara per l'affidamento del “servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia e talune sezioni della scuola primaria nonché pasti giornalieri per personale docenti aa.ss. - 25/26 - 26/27 - 27/28” 2) se ed in quanto esistente del provvedimento di esclusione disposto dal Comune di Afragola; 3) di tutti i verbali di gara, con particolare riferimento al verbale n. 5; 4) ove e per quanto lesiva della lex specialis ove interpretabile in senso escludente della ricorrente come fatto dalla CUC; 5) ove e per quanto lesivo del provvedimento di nomina della commissione di gara e della determina a contrarre; 6) se ed in quanto esistente del provvedimento di aggiudicazione della gara; 7) di tutti gli atti presupposti, collegati e conseguenti non ancora conosciuti con riserva espressa di esperire motivi integrativi/aggiuntivi laddove lesivi; nonché per la declaratoria di nullità dell'aggiudicazione e di inefficacia del contratto ai fini del subentro nel servizio della società SIRIO per l'intera durata del contratto originariamente prevista. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sirio s.r.l. il 2\1\2026: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, A) del provvedimento di aggiudicazione dalla procedura di gara per l’affidamento del “servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia e talune sezioni della scuola primaria nonché pasti giornalieri per personale docenti aa.ss. - 25/26 – 26/27 - 27/28” - CIG B710539504 – Disposizione della CUC Agenzia Area Nolana n.532 del 2.12.2025 – in una all’Avviso di aggiudicazione; B) della determinazione del Comune di Afragola di presa d’atto ovvero di aggiudica del provvedimento sub A, se ed in quanto esistente; C) di tutti i verbali di gara ivi compresi; nonché ai fini della declaratoria di inefficacia del contratto di servizio, ove sottoscritto nelle more, al fine del subentro nell’affidamento dell’odierna ricorrente per l’intera durata del servizio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica e, con motivi aggiunti, provvedimento di aggiudicazione in favore di altra impresa
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'esclusione dalla procedura di gara, i verbali e gli ulteriori atti della procedura, chiedendo anche la declaratoria di nullità dell'aggiudicazione, l'inefficacia del contratto e il subentro. Con motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione adottato dalla Centrale Unica di Committenza e gli atti comunali conseguenti, chiedendo la sospensione cautelare e il subentro. Il giudice ha rilevato che le ragioni dell'esclusione non risultano efficacemente contestate, in particolare quanto alla giustificazione dei costi relativi alle 42 unità di personale da assorbire, alla copertura dei costi del personale specializzato offerto — responsabile HACCP, Lead Auditor e dietista — e alla giustificazione del costo della squadra jolly, prevista anche per interventi di emergenza e non soltanto per sostituzioni. La ricorrente aveva sostenuto, quanto al personale non impiegato nell'appalto o già alle dipendenze, che i relativi costi avrebbero trovato copertura in altre commesse, senza tuttavia individuare tali commesse né dimostrare l'adeguatezza delle fonti di copertura e il rispetto dei minimi salariali.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Ritenendo che il ricorso introduttivo non presentasse sufficienti prospettive di accoglimento, ha considerato non efficacemente contestate le motivazioni dell'esclusione relative alla sostenibilità e alla puntuale giustificazione dei costi del personale e della squadra jolly. Il giudice ha ritenuto assorbente la circostanza che, anche a prescindere dall'ammissibilità e dalla fondatezza dei motivi aggiunti contro l'aggiudicazione, la ricorrente non avrebbe comunque potuto conseguire l'aggiudicazione. Per tale ragione ha escluso la sussistenza del periculum in mora. È stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione del merito e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti della tutela cautelare; il difetto di sufficienti prospettive di accoglimento e l'assenza di periculum in mora hanno condotto al rigetto della sospensione.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione può essere respinta quando le censure contro l'esclusione dalla gara non contestano efficacemente le ragioni poste a fondamento dell'atto e non emergono sufficienti prospettive di accoglimento del ricorso.
- Nelle gare pubbliche, l'operatore deve giustificare puntualmente i costi del personale assorbito quando tali costi sono imputabili alla commessa; non è sufficiente affermare genericamente che alcune unità saranno impiegate in commesse diverse non individuate.
- La circostanza che personale specializzato sia già alle dipendenze dell'impresa o abbia costi imputati ad altre commesse non esonera l'operatore dall'indicare e dimostrare fonti di copertura sufficienti a sostenerne l'impiego anche nella gara considerata, nel rispetto dei minimi salariali.
- Il costo di una squadra jolly prevista dalla lex specialis o dall'offerta per sostituzioni e interventi di emergenza deve essere adeguatamente giustificato anche quando non si verifichino assenze del personale.
- Ai fini della tutela cautelare, il periculum in mora può essere escluso quando, anche ipotizzando l'accoglimento delle censure contro l'aggiudicazione, il ricorrente non potrebbe comunque conseguire l'affidamento per la persistente rilevanza delle ragioni di esclusione non efficacemente contestate.
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