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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04584/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifiche della Guardia di finanza, l'amministrazione finanziaria notificava alla società avvisi di accertamento e atti di contestazione per omesso versamento di ritenute Irpef operate sulle retribuzioni dei lavoratori quale sostituto d'imposta negli anni 2008 e 2009, nonché le relative sanzioni. La società impugnava gli atti deducendo: 1) che la pretesa doveva essere attivata tramite controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 e non mediante ordinario avviso di accertamento, poiché i dati delle ritenute erano comunque desumibili dalla dichiarazione; 2) la violazione del principio del ne bis in idem, assumendo che le sanzioni fossero state duplicate per il medesimo omesso versamento; 3) l'illegittima irrogazione delle sanzioni per assenza di dolo e colpa, invocando la propria buona fede e attribuendo l'omissione a problemi informatici. Il giudice di merito aveva respinto i ricorsi e la società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi corrispondenti alle censure già svolte.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto legittimo l'ordinario avviso di accertamento, osservando che la procedura automatizzata non era attivabile perché la società non aveva indicato nel quadro ST le ritenute operate e non versate; inoltre l'accertamento era scaturito da un pvc della Guardia di finanza e non da un mero controllo formale della dichiarazione. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per difetto di specifica allegazione circa la deduzione della censura nei gradi di merito; in ogni caso ha evidenziato che le sanzioni irrogate con gli avvisi di accertamento e quelle contenute negli atti di contestazione avevano titolo diverso (dichiarazione infedele e omesso versamento delle ritenute), escludendo una duplicazione sanzionatoria sul medesimo illecito. Sul terzo motivo ha ritenuto infondata la doglianza sulla mancanza di colpa, rilevando che la società aveva omesso di versare le ritenute e di indicarle in dichiarazione, che il collegio sindacale aveva già segnalato gravi irregolarità, e che il contribuente che invochi l'assenza di responsabilità deve provare l'assenza sia di dolo sia di colpa; nel caso concreto tale prova non era stata fornita. La società è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento del doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro per i motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione di legge.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    la Corte esclude che la procedura di controllo automatizzato fosse praticabile quando le ritenute non erano state indicate nel quadro ST della dichiarazione; in tale situazione l'amministrazione può procedere con ordinario accertamento nei limiti di legge.

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dalla ricorrente quale norma asseritamente violata nella scelta della procedura di accertamento.

  • art. 17 d.lgs. n. 472 del 1997

    richiamato nel motivo di ricorso relativo al ne bis in idem in materia sanzionatoria.

  • art. 50 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    invocato dalla ricorrente a sostegno del divieto di doppia sanzione per il medesimo fatto.

  • art. 4, Protocollo n. 7 CEDU

    invocato dalla ricorrente a sostegno del ne bis in idem.

  • art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997

    la Corte richiama il principio secondo cui, per escludere la responsabilità per violazioni tributarie, grava sul contribuente l'onere di provare l'assenza di dolo e colpa.

  • art. 2 d.lgs. n. 462 del 1997

    richiamato nel motivo di ricorso relativo alla disciplina delle sanzioni e del controllo automatizzato.

  • art. 13 d.l. n. 471 del 1997

    richiamato per le sanzioni relative all'omesso versamento delle ritenute operate.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 471 del 1997

    indicato dall'Agenzia delle entrate come base delle sanzioni per dichiarazione infedele.

  • art. 13, commi 1 e 2, d.lgs. n. 471 del 1997

    indicato dall'Agenzia delle entrate come base delle sanzioni per omesso versamento delle ritenute operate.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del c.d. doppio contributo unificato.

Massime di principio

  • Il controllo automatizzato della dichiarazione non è obbligatorio quando la pretesa fiscale non risulti direttamente dai dati dichiarati perché il contribuente ha omesso di indicare nel quadro pertinente le ritenute operate e non versate; in tale caso l'ufficio può procedere con accertamento ordinario, specie se l'emersione dell'illecito deriva da verifiche esterne o da PVC.
  • Il principio del ne bis in idem non è violato quando le sanzioni contestate hanno presupposti e titoli giuridici diversi, anche se riferiti alla medesima vicenda fattuale; occorre una reale duplicazione sanzionatoria sullo stesso illecito, non la mera coesistenza di diverse violazioni tributarie.
  • In sede di legittimità la censura che deduce una questione già svolta nei gradi di merito deve essere specificamente autosufficiente: il ricorrente deve indicare quando e come la doglianza sia stata proposta, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • In materia di sanzioni tributarie, chi invochi l'assenza di responsabilità deve provare l'assenza sia dell'elemento soggettivo doloso sia di quello colposo; la generica allegazione di buona fede o di disfunzioni organizzative non basta se il quadro complessivo dimostra omissioni contabili e mancato ravvedimento.
  • La buona fede non esonera automaticamente dall'irrogazione delle sanzioni quando il contribuente abbia consapevolmente omesso il versamento di somme dovute e non abbia poi provveduto spontaneamente a regolarizzare la propria posizione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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