Sentenza n. 695/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- prot. -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS- e avente per oggetto il rigetto della domanda n. -OMISSIS- concernente l’istanza d’iscrizione del ricorrente nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, nonché di ogni atto e provvedimento antecedente e presupposto, connesso, conseguente e successivo, compresa la relazione della Questura di -OMISSIS- prot. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio fondato sulla ritenuta sussistenza di pregiudizi ostativi e di precedenti di polizia incompatibili con le mansioni richieste. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 4, lettere c), d) ed e), del D.M. 6 ottobre 2009, la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, del giusto procedimento e dei presupposti legali, nonché eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Ha sostenuto che il riferimento a condanne, misure di prevenzione, DASPO sportivo e adesione a determinate associazioni o gruppi fosse smentito dal certificato del casellario giudiziale, privo di annotazioni. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, dell'art. 24 Cost., dell'art. 11, comma 2, TULPS e dell'art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Ha contestato che la relazione della Questura fosse stata redatta successivamente alla comunicazione dei motivi ostativi, che non facesse riferimento alle fattispecie tipiche del D.M. 6 ottobre 2009 e che il preavviso e il diniego non specificassero adeguatamente i precedenti di polizia e le circostanze dalle quali sarebbe stata desunta l'inaffidabilità. In via preliminare, il TAR ha dichiarato inammissibili le memorie depositate oltre il termine perentorio previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha chiarito che l'iscrizione nell'elenco prefettizio richiede, oltre ai requisiti specifici dell'art. 1, comma 4, del D.M. 6 ottobre 2009, anche il requisito della buona condotta previsto dall'art. 11, comma 2, TULPS. I requisiti regolamentari si aggiungono, e non sostituiscono, la valutazione discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza. Nel caso concreto, il diniego era fondato su segnalazioni relative a percosse e ingiurie, minacce e a una violazione della disciplina applicabile agli addetti ai servizi di controllo; tali elementi sono stati ritenuti incompatibili con il requisito della buona condotta, considerata la particolare delicatezza delle mansioni e il loro rilievo per l'ordine e la sicurezza pubblica. L'assenza di annotazioni nel casellario giudiziale non era decisiva, poiché la valutazione prefettizia poteva fondarsi anche su precedenti di polizia e su fatti non sfociati in condanne penali, purché adeguatamente valutati e motivati. Il giudice ha escluso il travisamento, l'irragionevolezza e il difetto di istruttoria. Ha inoltre ritenuto irrilevante che la relazione della Questura fosse stata formalizzata dopo il preavviso di rigetto, poiché gli elementi informativi erano già stati acquisiti anteriormente e la relazione si era limitata a sistematizzarli. Non vi è stata lesione della partecipazione, avendo il ricorrente ricevuto il preavviso e presentato controdeduzioni, espressamente esaminate. La motivazione, pur sintetica e parzialmente oscurata per ragioni di riservatezza, consentiva di comprendere i fatti e l'iter logico-giuridico del diniego; la successiva ostensione processuale degli atti non ha integrato postumamente la motivazione. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 3, commi 7 e seguenti, l. 94/2009
Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo deve conseguire l'iscrizione in un apposito elenco tenuto presso la Prefettura competente.
La legge istituisce l'elenco prefettizio e disciplina, a livello primario, l'impiego del personale addetto ai servizi di controllo.
art. 3, comma 9, l. 94/2009
Demanda a un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione dei requisiti, delle modalità di selezione e formazione e degli ambiti di impiego del personale.
art. 3, comma 10, l. 94/2009
Il prefetto dispone la cancellazione dall'elenco degli addetti che non risultano più in possesso dei prescritti requisiti, ovvero di quelli che espletano il servizio in contrasto con le norme dei commi da 7 a 13 e con quanto stabilito dal decreto di cui al comma 9.
Conferma la competenza prefettizia in materia di iscrizione e permanenza nell'elenco.
art. 3, comma 13, l. 94/2009
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge i servizi di cui al comma 7 in difformità da quanto previsto dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e dal decreto di cui al comma 9 è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 5.000.
Rileva per la disciplina dei compiti e delle modalità di esercizio dell'attività di controllo.
art. 1, comma 4, D.M. 6 ottobre 2009
Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti ulteriori requisiti.
I requisiti specifici previsti dal decreto ministeriale si aggiungono al requisito generale della buona condotta previsto dal TULPS; per le fattispecie tipizzate il potere è vincolato, mentre la valutazione della buona condotta resta discrezionale.
art. 11, comma 2, R.D. 773/1931 (TULPS)
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi non può provare la sua buona condotta.
Costituisce la base della valutazione discrezionale prefettizia sulla buona condotta dell'aspirante, con onere dell'amministrazione di provare l'assenza del requisito.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi ha consentito al ricorrente di presentare controdeduzioni, che l'amministrazione ha esaminato.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del diniego, pur sintetica e parzialmente oscurata per esigenze di riservatezza, è stata ritenuta sufficiente a rendere comprensibili i presupposti fattuali e l'iter logico-giuridico.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Il termine per il deposito delle memorie è perentorio; le memorie tardive sono inutilizzabili e devono essere considerate tamquam non essent.
art. 24 Cost.
Non è stato violato il diritto di difesa, poiché il ricorrente ha ricevuto il preavviso di rigetto e ha potuto formulare controdeduzioni.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base, insieme al GDPR, per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali presupposti per la tutela dei diritti e della dignità mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Per l'iscrizione nell'elenco prefettizio degli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo, i requisiti specifici previsti dall'art. 1, comma 4, del D.M. 6 ottobre 2009 si aggiungono, senza sostituirla, alla valutazione della buona condotta richiesta dall'art. 11, comma 2, TULPS.
- La valutazione della buona condotta ai fini dell'iscrizione nell'elenco prefettizio è ampiamente discrezionale e può fondarsi su precedenti di polizia e fatti non sfociati in condanne penali o misure di prevenzione, purché l'amministrazione dimostri l'assenza del requisito e motivi adeguatamente il giudizio di inaffidabilità.
- L'assenza di annotazioni nel casellario giudiziale non esclude, di per sé, la possibilità di negare l'iscrizione quando altri elementi istruttori, valutati complessivamente, evidenzino una condotta incompatibile con mansioni aventi rilievo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
- La relazione istruttoria formalizzata dopo il preavviso di rigetto non viola le garanzie partecipative se si limita a sistematizzare elementi informativi già acquisiti dall'amministrazione e già posti, nella sostanza, a fondamento del preavviso, senza introdurre fatti nuovi.
- Nei procedimenti di pubblica sicurezza è ammissibile una motivazione sintetica e l'oscuramento di dati per esigenze di riservatezza, purché il provvedimento renda comunque comprensibili gli elementi fattuali essenziali e le ragioni sostanziali della decisione; la successiva ostensione processuale di dati già acquisiti non integra motivazione postuma.
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