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Ordinanza

Ordinanza n. 37/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione dirigenziale n. 38 del 22 gennaio 2026, con cui il Comune di Lignano Sabbiadoro ha disposto l’esclusione della ricorrente dalla procedura di selezione di cui all’Avviso n. 5 “Portofino” – PUD 188, relativa all’affidamento in concessione demaniale marittima di area di litorale; - della determinazione dirigenziale n. 44 del 23 gennaio 2026, recante aggiudicazione della medesima procedura in favore della controinteressata, unitamente alla graduatoria; - di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto; e per ogni ulteriore provvedimento interinale ritenuto opportuno, ivi compresa la sospensione dell’esecuzione della concessione in favore della controinteressata e la riammissione in gara della ricorrente.

Giustizia amministrativa202600121

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura selettiva per l'affidamento di una concessione demaniale marittima e successiva aggiudicazione della concessione a un'altra concorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla procedura selettiva indetta dal Comune per l'affidamento in concessione di un'area demaniale marittima destinata a stabilimento balneare, nonché la successiva aggiudicazione alla prima classificata e la graduatoria. L'esclusione era stata disposta perché la ricorrente aveva prodotto, in sede di soccorso istruttorio, un Piano economico-finanziario (PEF) munito di asseverazione ritenuto formalmente e sostanzialmente diverso da quello inserito tempestivamente nella busta economica. La ricorrente ha sostenuto che le modifiche tra le due versioni riguardassero soltanto la riclassificazione di voci non strutturali tra investimenti e costi operativi, senza variazioni del progetto, del canone, della durata o della capacità operativa. Ha dedotto violazione di principi e norme di legge, nonché eccesso di potere sotto plurimi profili, chiedendo la sospensione dell'esclusione e dell'aggiudicazione, la sospensione dell'esecuzione della concessione e la riammissione alla gara. Il Comune e l'aggiudicataria hanno contestato la fondatezza del ricorso ed eccepito anche profili di inammissibilità; una terza classificata è intervenuta ad opponendum.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora, riservando ogni ulteriore valutazione sui profili di inammissibilità alla fase di merito. Quanto al fumus, ha ritenuto dirimente che il PEF asseverato prodotto successivamente non fosse meramente riproduttivo di quello inserito nella busta economica entro il termine di gara. La lex specialis consentiva eventualmente di produrre dopo la scadenza, in regime di soccorso istruttorio, la sola asseverazione del PEF, ma imponeva di inserire nella busta economica il PEF sostenibile e stabiliva che la piattaforma non accettasse offerte tardive. Secondo il giudice, le disposizioni dell'Avviso relative al termine di presentazione, alla busta economica e al contenuto obbligatorio di quest'ultima conducevano a un'interpretazione univoca, incompatibile con la sostituzione o modificazione sostanziale del PEF dopo la scadenza. Quanto al periculum, nel bilanciamento degli interessi è stato ritenuto prevalente l'interesse pubblico al tempestivo avvio della concessione già aggiudicata all'esito di una procedura rispettosa dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e pubblicità. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente per complessivi 5.000 euro, 2.500 euro ciascuno, in favore del Comune e dell'aggiudicataria; sono state compensate nei confronti della terza classificata, non avendo essa esplicitato un effettivo controinteresse cautelare. È stata fissata l'udienza pubblica per il 18 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata verificando sommariamente il fumus boni iuris e il periculum in mora, con bilanciamento degli interessi contrapposti.

Massime di principio

  • In una procedura selettiva, quando la lex specialis impone l'inserimento del piano economico-finanziario nella busta economica entro il termine di presentazione dell'offerta, il soccorso istruttorio successivo può riguardare la sola asseverazione espressamente consentita dalla lex specialis e non può trasformarsi nella sostituzione o modificazione del piano originariamente presentato.
  • La produzione successiva di un piano economico-finanziario non meramente riproduttivo di quello tempestivamente presentato può giustificare, in sede cautelare, una valutazione negativa del fumus boni iuris dell'impugnazione dell'esclusione, anche quando il concorrente deduca che le modifiche siano soltanto riclassificazioni contabili.
  • Le clausole della lex specialis che prevedono l'obbligo di inserire il piano economico-finanziario nella busta economica, a pena di esclusione, devono essere interpretate congiuntamente alle disposizioni sul termine perentorio di presentazione e sul limite del soccorso istruttorio; tale interpretazione può impedire la sostituzione del contenuto dell'offerta dopo la scadenza.
  • Nella fase cautelare, l'interesse pubblico al tempestivo avvio della concessione già aggiudicata può prevalere sull'interesse del concorrente escluso quando non emergano apprezzabili elementi di illegittimità dell'esclusione.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialisSoccorso istruttorio
IstitutiTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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