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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46293/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Conflitto di competenza su chi fosse il giudice competente a decidere sull'impugnazione del decreto di liquidazione dei compensi emesso dal GIP in favore del dott. Ambrogio Botta. Mirko Molinari (per la Cairo Rent srl) aveva proposto ricorso contro la liquidazione sostenendo che il compenso fosse stato erroneamente posto a carico della società e che, trattandosi di custode delle quote e dei beni (non dell'intera azienda), dovessero applicarsi le norme del d.P.R. 115/2002 (artt. 58-59) e il rimedio di cui all'art. 170 del d.P.R. 115/2002. Il Tribunale di Savona si era dichiarato incompetente ritenendo applicabile l'art. 42 d.lgs. 159/2011 e quindi la Corte d'Appello competente; la Corte d'Appello di Genova a sua volta si era ritenuta incompetente e aveva chiesto alla Cassazione di dirimere il conflitto.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto ammissibile il conflitto qualificandolo ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen. (e non dell'art. 45 cod. proc. civ.), perché si tratta di un caso analogo a quelli da regolare in materia penale. Sul merito la Corte ha stabilito che Ambrogio Botta era custode giudiziario e non amministratore giudiziario; pertanto non è applicabile l'art. 42 comma 7 del d.lgs. n. 159/2011 (che disciplina l'impugnazione per l'amministratore giudiziario). Il rimedio corretto per opporre la liquidazione del compenso del custode è quello previsto dall'art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 (e dal d.lgs. n. 150/2022), con ricorso proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento: quindi competenza del Tribunale civile di Savona. Gli atti sono restituiti al Tribunale di Savona.

Norme richiamate

  • art. 28 cod. proc. pen.

    Regola i casi di conflitto di competenza tra giudici ordinari, includendo i "casi analoghi"; la Corte ha ritenuto ammissibile il conflitto tra giudice penale e civile di uffici diversi richiamando questa norma come corretta base per la regolazione

  • art. 45 cod. proc. civ.

    Norma civile sul regolamento di competenza; la Corte ha ritenuto errato qualificare il conflitto ai sensi di tale articolo quando il contrasto insorge tra giudice penale e civile appartenenti a uffici diversi

  • art. 42 d.lgs. n. 159/2011, comma 7

    Disciplina speciale dell'impugnazione per l'amministratore giudiziario dei beni sequestrati o confiscati: la Corte ha ritenuto che tale disposizione si applica solo all'amministratore giudiziario nominato nell'ambito delle misure di prevenzione e non al custode giudiziario nominato nel processo penale

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    Prevede il rimedio dell'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del custode giudiziario; la Corte ha confermato che, trattandosi di custode, il ricorso va proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento (qui: Tribunale di Savona)

  • art. 281 sexies cod. proc. civ.

    Norma richiamata dal Tribunale di Savona per dichiarare inizialmente la propria incompetenza in favore della Corte d'appello; la Cassazione ha poi disatteso quella qualificazione sul punto dell'impugnazione specifica del compenso del custode

  • d.P.R. n. 115/2002, artt. 58 e 59

    Norme di riferimento per la disciplina dei compensi e delle spese connesse al sequestrato/custode; il ricorrente richiamava queste disposizioni sostenendo che, non essendo definitiva la sentenza penale, le spese dovessero essere poste a carico dell'Erario

  • d.P.R. n. 117/2015 (menzionato anche come d.P.R. n. 177/2015 nel testo)

    Contiene i criteri per la liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari; nel caso il GIP aveva richiamato tali criteri per quantificare il compenso del custode, ma la Corte ha precisato che l'applicazione di tali parametri non trasforma la natura giuridica della nomina (custode vs amministratore)

  • art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata dal Tribunale per comparare le norme applicabili alla liquidazione; la Corte evidenzia la distinzione tra custode nominato nel processo penale e amministratore di misure patrimoniali

  • d.lgs. n. 150/2022, art. 15

    Richiamato in relazione all'applicabilità del rimedio ex DPR 115/2002 aggiornato; la Corte ha indicato che il ricorso ai sensi dell'art. 170 DPR 115/2002 trova applicazione anche alla luce delle modifiche normative successive

Massime di principio

  • Il conflitto di competenza tra giudice penale e giudice civile appartenenti a uffici diversi è ammissibile e va regolato ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., non tramite gli strumenti del codice di procedura civile (art. 42-45 c.p.c.).
  • La qualificazione sostanziale della figura nominata (custode giudiziario vs amministratore giudiziario) è decisiva per individuare la disciplina processuale applicabile: non basta il richiamo formale a una norma diversa nel provvedimento impugnato.
  • Se il provvedimento di liquidazione dei compensi è emesso dal GIP in favore di un custode, il rimedio corretto è quello previsto dall'art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 (ricorso al capo dell'ufficio giudiziario del magistrato che ha emesso il provvedimento), non l'impugnazione prevista per l'amministratore ai sensi del d.lgs. 159/2011.
  • L'erronea applicazione da parte dell'autorità che liquid a i compensi di criteri propri di altra figura (es.: applicare criteri dell'amministratore all'atto di liquidare il compenso del custode) non modifica la natura della nomina né il rimedio processuale spettante alle parti.
  • Prassi operativa: verificare sempre la qualifica formalmente e sostanzialmente attribuita (custode vs amministratore), l'autorità che ha emesso il provvedimento (GIP vs Tribunale, sez. misure di prevenzione) e, in caso di stasi tra giudici di settori diversi, ricorrere all'art. 28 cod. proc. pen. per ottenere la pronuncia risolutiva della Corte.

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