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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26860/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato la sentenza di conferma dell'assoluzione (Corte d'Appello di Campobasso del 15/07/2021, che aveva confermato la sentenza del Tribunale del 18/09/2020) per il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p. e art. 61 n.11 c.p.), deducendo violazione di legge (art. 192 e 603 c.p.p. e art. 646 c.p.) e vizio di motivazione. L'accusa sosteneva che la somma versata alla ditta Carrino Infissi non poteva essere qualificata come acconto ma aveva una destinazione specifica e che, essendo l'azienda mero intermediario, gli imputati si sarebbero appropriati del denaro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure del Procuratore, pur richiamando norme, in realtà mirassero a una diversa valutazione delle prove e a un vizio di motivazione su aspetti fattuali (natura del versamento e valutazione degli atti e delle dichiarazioni). Ai sensi dell'art. 608, comma 1-bis c.p.p., quando la Corte d'Appello conferma l'assoluzione di primo grado, il ricorso per cassazione proposto dall'organo dell'accusa è ammesso solo per motivi di violazione di legge (lett. a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p.); non sono dunque consentite impugnazioni fondate su rivalutazioni della prova o sul merito della motivazione.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come presunta violazione procedurale; la Corte ha ritenuto che, nei fatti esposti, le doglianze erano prevalentemente questioni di merito e motivazione e pertanto non idonee a fondare il ricorso per cassazione dell'organo dell'accusa

  • art. 603 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme violate; la Corte ha valutato che le censure attengono a valutazioni probatorie e motivazionali non sindacabili in cassazione quando la sentenza impugnata è conferma di assoluzione

  • art. 646 c.p.

    Norma sostanziale che disciplina il reato di appropriazione indebita, oggetto dell'accusa; la Corte ha ritenuto che la contestazione circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato fosse in realtà una diversa valutazione delle prove

  • art. 61 n. 11 c.p.

    Richiamata nella imputazione (circostanza connessa al reato); dal testo emerge solo che la norma contestuale è stata citata nel capo di imputazione, senza che la Cassazione ne abbia cambiato l'interpretazione sostanziale

  • art. 608, comma 1-bis c.p.p.

    art. 608, comma 1-bis c.p.p.

    Norma chiave della decisione: limita il ricorso per cassazione proposto dall'organo dell'accusa dopo conferma dell'assoluzione da parte della Corte d'Appello, consentendo impugnazioni solo per specifici motivi di diritto (lett. a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p.) e non per vizio della motivazione

  • art. 606, comma 1, lett. a), b) e c) c.p.p.

    art. 606, comma 1, lett. a), b) e c) c.p.p.

    Individuazione, richiamata dalla Corte, dei soli motivi di legittimità che possono essere invocati dall'organo dell'accusa in sede di cassazione dopo conferma dell'assoluzione: si tratta quindi di motivi di violazione di legge e non di contestazioni sul fatto o sulla valutazione delle prove

Massime di principio

  • Quando la Corte d'Appello conferma un'assoluzione di primo grado, il ricorso per cassazione proposto dall'organo dell'accusa è ammesso solo per specifici motivi di diritto (art. 608 c.p.p. e art. 606 c.p.p.); non sono ammissibili censure che si limitino a rimettere in discussione la valutazione delle prove o la motivazione sui fatti.
  • Le doglianze che costituiscono, di fatto, una diversa lettura della prova o una richiesta di rivalutazione del merito sono inammissibili in cassazione se proposte dall'accusa dopo conferma dell'assoluzione in appello.
  • Per impugnare utilmente una sentenza di conferma dell'assoluzione in Cassazione, l'organo dell'accusa deve inquadrare i motivi come questioni di diritto (es.: erronea interpretazione o applicazione di norme sostanziali o processuali), non come contestazioni di fatto.
  • Nel contesto di controversie su pagamenti tra parti (es. acconto vs. somma vincolata a specifica destinazione), è decisivo il rapporto contrattuale e la qualificazione giuridica del versamento: la qualificazione come 'acconto' o 'somma vincolata' è questione di fatto che i giudici di merito valutano, e tale valutazione difficilmente è sindacabile in cassazione se proposta dall'accusa.
  • Per chi difende la parte civile o l'imputato, è utile documentare e motivare chiaramente la natura giuridica dei pagamenti e gli accordi successivi, perché tali elementi condizionano la qualificazione del fatto e sono generalmente decisivi in sede di merito.

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