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Legge

L.R. Marche 44/2012

Individuazione del limite demografico minimo delle Unioni dei Comuni e modifica alla Legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 “Norme in materia di Comunità Montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali”

Normativa regionaleL.R. Marche 44/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge fissa in 5.000 abitanti il limite demografico minimo per Unioni dei Comuni e convenzioni, salvo il limite di 3.000 per i comuni appartenenti o già appartenuti a comunità montane. Prevede inoltre l’adeguamento della disciplina regionale sulle comunità montane e impone alle Conferenze provinciali delle autonomie di presentare entro 3 mesi un programma di riordino territoriale. È vigente dal giorno successivo alla pubblicazione.

Limite demografico minimo per Unioni dei Comuni e disposizioni transitorie sul riordino territoriale

Limite demografico minimo per Unioni dei Comuni e convenzioni

La legge regionale disciplina, nell’ambito della Regione Lazio, il limite demografico minimo richiesto per le Unioni dei Comuni e per le convenzioni finalizzate all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali. La finalità è coordinare la normativa regionale con il quadro statale in materia di gestione associata obbligatoria delle funzioni comunali.

Soglia demografica applicabile

Il limite minimo è fissato in 5.000 abitanti per le unioni dei comuni e per le convenzioni richiamate dalla disciplina statale.

Resta però fermo il diverso limite di 3.000 abitanti per i comuni che:

  • appartengono a comunità montane;
  • oppure vi sono appartenuti in passato.

Coordinamento con la disciplina regionale sulle comunità montane

La legge interviene anche sulla l.r. 1° luglio 2008, n. 18, sostituendone l’articolo 22. Il testo consolidato fornito non riporta il contenuto della nuova disposizione sostitutiva, ma la modifica è espressamente finalizzata al riordino della materia delle comunità montane e dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali.

Disposizione transitoria sul riordino territoriale

È previsto un termine operativo per l’attuazione del riordino territoriale: entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, le Conferenze provinciali delle autonomie devono presentare il programma di riordino territoriale previsto dall’articolo 22 della l.r. 18/2008, come modificato dalla presente legge.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Profili di attualità

La disciplina sulla soglia demografica conserva rilievo solo per gli ambiti ancora interessati dalle regole sull’esercizio associato delle funzioni comunali. La previsione transitoria sul programma di riordino territoriale ha invece esaurito i propri effetti, essendo legata a un termine ormai decorso.

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