L.R. Marche 42/2012
Modifiche alla Legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali e alla Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 27 concernente modifiche alla L.R. 23/1995. Attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la disciplina regionale sul trattamento economico dei consiglieri e della Giunta, adeguandola al d.l. 174/2012. Prevede applicazione dal 1° gennaio 2013 delle nuove regole, con regime transitorio fino agli adempimenti dell’Ufficio di presidenza. Conferma la soppressione dei vitalizi dalla X legislatura e ne esclude l’erogazione in caso di condanne definitive per delitti contro la PA.
Modifiche al trattamento indennitario dei consiglieri regionali e soppressione dei vitalizi
Modifiche al trattamento indennitario dei consiglieri regionali
La legge regionale interviene sulla disciplina del trattamento economico dei consiglieri regionali, della Giunta e dei relativi istituti accessori, modificando in più punti la l.r. 23/1995 e la l.r. 27/2011. L’intervento è adottato in attuazione del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012, e si applica nel territorio della Regione disciplinata dalla legge.
Adeguamento del sistema indennitario regionale
Le modifiche sostituiscono o aggiornano numerose disposizioni della l.r. 23/1995, incidendo su:
- trattamento economico dei consiglieri e componenti della Giunta;
- limiti e criteri connessi agli emolumenti;
- disciplina del rimborso forfettario delle spese di trasporto;
- ulteriori profili organizzativi e applicativi già regolati dalla normativa regionale previgente.
Il testo consolidato rinvia agli adempimenti dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per rendere operative le nuove regole.
Soppressione dei vitalizi e disciplina delle prestazioni collegate
La legge conferma la soppressione dei vitalizi disposta dalla l.r. 27/2011, con decorrenza dalla X legislatura regionale, in coerenza con la normativa statale richiamata. Viene inoltre previsto che l’erogazione dei vitalizi sia esclusa nei confronti di soggetti condannati in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione, per tutta la durata della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici.
La stessa logica si applica anche all’assegno di reversibilità, sia quando il titolare del vitalizio sia condannato definitivamente per i reati indicati, sia quando il titolare della reversibilità versi nelle medesime condizioni ostative.
Obblighi di comunicazione, controllo e recupero somme
Il titolare dell’assegno vitalizio che riporti una delle condanne rilevanti deve comunicarlo ai competenti uffici del Consiglio regionale entro cinque giorni. Gli uffici possono comunque effettuare verifiche d’ufficio in ogni momento.
In caso di indebito percepimento, è previsto il recupero delle somme a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza. È inoltre imposto un obbligo di certificazione annuale della sussistenza o meno delle condanne ostative, secondo le modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza.
Disposizioni transitorie e decorrenza
In prima applicazione, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale deve adottare gli adempimenti necessari entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, con decorrenza dal 1° gennaio 2013. Fino a tale momento continua ad applicarsi il trattamento economico previgente; se questo supera i nuovi limiti, il rimborso forfettario delle spese di trasporto viene ridotto provvisoriamente dell’importo eccedente.
Successivamente gli uffici competenti effettuano le compensazioni tra i nuovi importi e quanto già corrisposto, secondo le disposizioni dell’Ufficio di presidenza.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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