L.R. Marche 43/2012
Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari" in attuazione del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge adegua la disciplina regionale sul finanziamento dei gruppi consiliari alla normativa statale (d.l. 174/2012 conv. in l. 213/2012), modificando la l.r. 34/1988 su criteri, contributi, rendicontazione e assegnazione del personale. Le nuove regole operano dal 1° gennaio 2013, con rendiconto 2012 da presentare entro il 31 gennaio 2013; alcune disposizioni valgono solo dalla X legislatura, mentre per la IX sono previsti regimi transitori.
Modifiche al finanziamento dei gruppi consiliari regionali
Modifiche al finanziamento dei gruppi consiliari regionali
La legge interviene sulla disciplina regionale del finanziamento dei gruppi consiliari contenuta nella l.r. 10 agosto 1988, n. 34, per adeguarla al d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella l. 7 dicembre 2012, n. 213. Le modifiche riguardano il sistema dei contributi, la rendicontazione e alcuni profili organizzativi, con applicazione limitata alla Regione interessata.
Interventi sulla disciplina sostanziale dei gruppi consiliari
Il provvedimento modifica in più punti la legge regionale n. 34/1988, incidendo su:
- la disciplina generale dell’articolazione e del funzionamento dei gruppi consiliari;
- i requisiti e le regole di accesso a determinate fattispecie previste dall’art. 1-bis;
- la disciplina dei contributi e del relativo impiego;
- le regole sul personale assegnato ai gruppi.
La legge non riproduce nel testo consolidato qui fornito il contenuto puntuale delle singole sostituzioni, ma ne risulta una riscrittura complessiva della normativa regionale di base sul finanziamento dei gruppi consiliari.
Rendicontazione e controlli
Le disposizioni modificate rafforzano il sistema di rendicontazione dei gruppi consiliari. In particolare, i rendiconti sono trasmessi alla competente sezione di controllo della Corte dei conti secondo le modalità previste dalla disciplina regionale come modificata.
È previsto un regime di prima applicazione per l’anno 2012:
- i gruppi consiliari presentano i rendiconti relativi al 2012 entro il 31 gennaio 2013;
- tali rendiconti sono redatti sulla base della normativa vigente prima dell’entrata in vigore della legge;
- la trasmissione alla Corte dei conti avviene secondo le modalità stabilite dalla nuova formulazione dell’art. 2 della l.r. 34/1988.
Contributi e personale: regime transitorio
La legge disciplina espressamente la fase di passaggio tra la IX e la X legislatura regionale.
Fino al termine della IX legislatura regionale:
- i gruppi consiliari, compresi quelli composti da un solo consigliere già costituiti in tale forma all’esito delle elezioni, mantengono il diritto ai contributi nella misura prevista dalla previgente disciplina richiamata dall’art. 1;
- permane anche il diritto all’assegnazione del personale secondo le norme regionali vigenti.
Sempre fino al termine della IX legislatura regionale, per i gruppi di un solo consigliere costituiti ai sensi del regolamento interno del Consiglio e non già formati da un solo eletto all’esito delle elezioni:
- non è riconosciuto alcun contributo per il funzionamento;
- spetta solo il personale previsto dalla legislazione regionale vigente;
- non è consentito alcun incremento della spesa rispetto a quella in essere alla data di entrata in vigore della legge.
Decorrenza delle nuove disposizioni
Le modifiche introdotte dagli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano dal 1° gennaio 2013.
Le disposizioni dell’art. 5, che incidono su ulteriori aspetti della disciplina dei gruppi consiliari, si applicano invece a decorrere dalla X legislatura regionale.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Testo integrale
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