L.R. Marche 41/2012
Norme per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della regione e dei titolari di cariche direttive in enti o società
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione Marche, gli obblighi di dichiarazione, aggiornamento e pubblicazione della situazione patrimoniale, reddituale e di alcuni dati elettorali di Presidente, consiglieri, assessori e di specifici titolari di cariche in enti, società e organismi collegati alla Regione. Prevede termini puntuali, pubblicazione sul sito istituzionale, diffida, sanzioni o decadenza/revoca in caso di inadempimento, con pubblicazione per la durata dell’incarico e per i tre anni successivi per alcuni dati.
Pubblicità e trasparenza patrimoniale di componenti degli organi regionali e di titolari di cariche in enti o società
Pubblicità e trasparenza patrimoniale dei titolari di cariche regionali nelle Marche
La legge disciplina, nell’ordinamento della Regione Marche, gli obblighi di trasparenza sulla situazione patrimoniale e tributaria di componenti degli organi regionali e di alcuni titolari di cariche direttive in enti, istituti e società collegati alla Regione. La disciplina opera per i soggetti individuati dalla legge e regola dichiarazioni iniziali, aggiornamenti periodici, pubblicazione online, controlli e conseguenze dell’inadempimento.
Soggetti obbligati e ambito di applicazione
Sono tenuti agli adempimenti previsti:
- il Presidente della Giunta regionale;
- i Consiglieri regionali;
- gli Assessori regionali non consiglieri;
- i presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati, direttori generali e revisori contabili di istituti ed enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta, designazione o approvazione spetti agli organi regionali;
- i medesimi organi apicali delle società al cui capitale o funzionamento la Regione concorra in misura superiore al 20%;
- i medesimi organi apicali degli enti o istituti privati finanziati dalla Regione in misura superiore al 50% delle spese di gestione esposte in bilancio, purché tali spese superino complessivamente 258.228,45 euro annui.
Le disposizioni non si applicano ai soggetti delle categorie relative a enti, società e istituti privati quando non percepiscono dalla Regione compensi, comunque denominati, inclusi i rimborsi spese.
Adempimenti iniziali dopo elezione, nomina o designazione
Entro un mese dall’elezione, nomina o designazione, i soggetti obbligati trasmettono alla Segreteria generale dell’Assemblea una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa a:
- diritti reali su beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri;
- partecipazioni in società quotate e non quotate;
- consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato e altre utilità finanziarie, anche tramite fondi, SICAV o intestazioni fiduciarie;
- esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società.
Nello stesso termine, il Presidente della Giunta, i Consiglieri regionali e gli Assessori regionali non consiglieri trasmettono anche il curriculum in formato europeo.
Spese elettorali e dichiarazione dei redditi
Per Presidente della Giunta e Consiglieri regionali, entro tre mesi dall’elezione va depositata una dichiarazione sulle spese sostenute, sulle obbligazioni assunte, sui finanziamenti e contributi ricevuti per la propaganda elettorale, oppure l’attestazione di essersi avvalsi solo di materiali e mezzi messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica di appartenenza. Alla dichiarazione vanno allegate le copie delle dichiarazioni previste dalla normativa statale sui finanziamenti ai partiti e quelle relative agli eventuali contributi ricevuti.
Entro il 30 settembre dell’anno in cui è avvenuta l’elezione, nomina o designazione, va trasmessa la copia della dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente. Se l’incarico è conferito dopo il 30 settembre, la copia va inviata entro un mese dall’assunzione dell’incarico.
I soggetti possono inoltre dichiarare, unitamente alle dichiarazioni iniziali, l’esistenza di mutui, ipoteche o altre passività non estinte.
Estensione ai familiari
Gli adempimenti riguardano anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, se essi consentono. Per Presidente della Giunta, Consiglieri e Assessori non consiglieri deve comunque risultare l’eventuale mancato consenso.
Aggiornamenti annuali e cessazione della carica
Entro il 30 settembre di ogni anno i soggetti obbligati trasmettono una dichiarazione sulle variazioni intervenute rispetto all’anno precedente, con riferimento agli elementi patrimoniali e alle eventuali passività già dichiarate, nonché una copia della dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente.
Alla cessazione della carica, entro il mese successivo devono essere depositati:
- una dichiarazione sulle variazioni patrimoniali intervenute dopo l’ultima dichiarazione annuale;
- una copia della dichiarazione dei redditi relativa all’anno successivo rispetto all’ultima già depositata, entro il mese successivo alla scadenza del relativo termine.
Moduli e modalità operative
Le dichiarazioni devono essere rese sui moduli predisposti dall’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa regionale e resi scaricabili dal sito istituzionale del Consiglio regionale.
Gli atti di nomina o designazione devono indicare gli adempimenti previsti dalla legge. Le deliberazioni della Giunta regionale e i decreti del Presidente della Giunta relativi a nomine o designazioni devono essere comunicati alla Segreteria generale dell’Assemblea entro cinque giorni. Gli adempimenti sono svolti dalle strutture competenti dell’Assemblea in collaborazione con quelle della Giunta.
Pubblicazione sul sito istituzionale
Sul sito web istituzionale dell’Assemblea legislativa regionale sono pubblicate le dichiarazioni rese e alcune informazioni tratte dalle dichiarazioni dei redditi, in particolare:
- il quadro riepilogativo;
- gli eventuali quadri utilizzati per redditi non riportati nel quadro riepilogativo.
Le dichiarazioni sui curriculum, quelle patrimoniali iniziali e le dichiarazioni relative alle variazioni e alla cessazione, nonché le notizie reddituali indicate, sono pubblicate per tutta la durata dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione; i dati patrimoniali ulteriori e quelli relativi a coniuge e parenti sono pubblicati fino alla cessazione dell’incarico dei relativi soggetti.
Controlli, diffida e sanzioni
In caso di mancato deposito nei termini, il Presidente dell’Assemblea diffida l’interessato a provvedere entro 15 giorni; se il ritardo riguarda il Presidente dell’Assemblea, la diffida è disposta dall’Ufficio di presidenza.
Dell’eventuale ulteriore inosservanza è data notizia in Aula e mediante avviso sul sito istituzionale per 30 giorni, durante i quali è ancora possibile presentare la documentazione.
Decorso inutilmente anche questo termine:
- per Presidente della Giunta, Consiglieri e Assessori non consiglieri, l’Ufficio di presidenza applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro;
- per i titolari delle cariche direttive negli enti, società e istituti indicati dalle lettere e), f) e g), l’organo regionale competente dispone la decadenza o la revoca dell’incarico.
Chi è decaduto, revocato o non ha adempiuto entro i 30 giorni successivi all’avviso non può essere nuovamente designato, nominato o eletto dagli organi regionali fino all’adempimento. I nominativi dei sanzionati sono pubblicati sul sito istituzionale. Le sanzioni sono applicate secondo i principi della legge n. 689 del 1981, con previa contestazione e termine non inferiore a 10 giorni per difese e controdeduzioni.
Disposizioni transitorie e decorrenza
I soggetti già in carica alla data di entrata in vigore della legge dovevano adeguarsi agli obblighi entro 120 giorni, salve le dichiarazioni già presentate. Entro 90 giorni l’Ufficio di presidenza doveva definire le modalità attuative, predisporre i moduli e stabilire le modalità di pubblicazione.
La legge è dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È inoltre abrogata la precedente legge regionale 3 marzo 1984, n. 4.
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