L.R. Marche 38/2012
Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina la rete ciclabile e la programmazione di interventi per favorire l’uso della bicicletta in Puglia, integrandoli con mobilità collettiva, sicurezza stradale, cicloturismo e intermodalità. Prevede piani regionali, provinciali e comunali, accordi con gestori del trasporto e finanziamenti subordinati alla compartecipazione degli enti. Le spese sono programmate dal 2013.
Interventi per lo sviluppo della mobilità ciclistica
Interventi per lo sviluppo della mobilità ciclistica
La legge regionale disciplina, in Puglia, le politiche e gli strumenti per promuovere la mobilità ciclistica in ambito urbano ed extraurbano. L’obiettivo è integrare la bicicletta con la pianificazione territoriale, la mobilità collettiva, la sicurezza stradale e le finalità ambientali, sanitarie, turistiche e sportive.
Finalità e obiettivi generali
La Regione persegue lo sviluppo della mobilità sostenibile attraverso:
- creazione di una rete ciclabile regionale e delle relative infrastrutture;
- realizzazione e completamento di percorsi ciclabili e ciclopedonali;
- interventi per la coesistenza tra traffico motorizzato e non motorizzato;
- politiche di moderazione del traffico;
- promozione dell’uso sicuro della bicicletta in città e fuori dai centri urbani.
Gli obiettivi sono definiti mediante gli strumenti della programmazione regionale, in coerenza con la normativa statale sul finanziamento della mobilità ciclistica.
Obiettivi strategici della ciclomobilità
Per la ciclomobilità extraurbana la legge privilegia:
- collegamenti con la mobilità collettiva, soprattutto nelle zone A della zonizzazione regionale della qualità dell’aria;
- una rete interconnessa, protetta e dedicata di itinerari ciclabili e ciclopedonali in aree di valore ambientale, paesaggistico, culturale e turistico;
- percorsi e strutture di supporto in ambito rurale, montano, costiero, nelle aree protette e nei parchi, nonché nelle aree di rilievo paesistico e storico;
- una rete di ciclostazioni.
Per la ciclomobilità urbana la legge punta invece a:
- completare ed estendere la rete ciclabile esistente;
- metterla in sicurezza, anche con apposita segnaletica;
- collegarla al sistema della mobilità collettiva.
Programmazione regionale e rete ciclabile
Il Piano regionale infrastrutture, trasporto merci e logistica, integrato con il Piano regionale del T.P.L., individua il sistema ciclabile di scala regionale in rapporto alla morfologia del territorio, allo sviluppo urbanistico, al sistema naturale e ai principali poli attrattori, con funzione di connessione tra i sistemi ciclabili provinciali e comunali.
La pianificazione regionale favorisce il recupero e la riconversione a uso ciclabile e ciclopedonale di:
- tratte ferroviarie dismesse o in disuso;
- tratte stradali, comprese quelle militari, dismesse o in disuso;
- argini e alzaie di fiumi, torrenti, canali e laghi, se utilizzabili, nonché tracciati di acquedotti dismessi, se compatibili;
- ponti dismessi e altri manufatti stradali.
Nelle fasi di formazione e aggiornamento dei piani regionali sono sentite le associazioni che promuovono l’uso della bicicletta, le Province e i Comuni.
Pianificazione provinciale e comunale
Le Province devono adottare piani provinciali per la mobilità ciclistica, coerenti con la pianificazione regionale e con gli atti attuativi sulle reti ciclabili. Tali piani definiscono gli interventi sovracomunali.
I Comuni devono adottare piani comunali per la mobilità ciclistica, che definiscono gli interventi a livello locale.
I piani provinciali e comunali devono considerare la rete ciclabile e ciclopedonale come parte integrante della rete regionale e provinciale, prevedendo in particolare il collegamento con:
- centri scolastici e universitari;
- uffici pubblici;
- centri commerciali;
- aree industriali;
- sistemi di trasporto pubblico e poli di interscambio modale;
- poli sanitari e ospedalieri;
- aree verdi ricreative e sportive;
- luoghi di interesse sociale, storico, culturale e turistico aperti alla fruizione pubblica.
Intese, accordi e informazione
Nelle riconversioni di tratte ferroviarie dismesse, la Regione promuove intese con proprietari e gestori delle reti ferroviarie per recuperare stazioni e caselli ferroviari, che possono essere destinati, previa adeguata trasformazione funzionale, a strutture ricettive, di assistenza o punti di ristoro per cicloturisti.
La Regione promuove inoltre accordi con i gestori del trasporto pubblico locale per il trasporto combinato di passeggeri e biciclette su treni e altri mezzi del TPL.
Sono previste attività di informazione e formazione, d’intesa con Province e Comuni e sentite associazioni di categoria e sistema scolastico, per diffondere l’uso della bicicletta sotto il profilo della sicurezza stradale, del benessere fisico e degli stili di vita.
La Regione mantiene un sistema informativo via internet sull’offerta ciclabile, con tracciati, punti di scambio intermodale e punti di assistenza e ristoro, costantemente aggiornato con Province e Comuni.
Tipologie di interventi finanziabili e infrastrutture
Gli interventi devono rispettare le caratteristiche tecniche delle piste ciclabili fissate dal d.m. 30 novembre 1999, n. 557 e possono riguardare la progettazione, realizzazione e promozione di:
- reti urbane ed extraurbane di itinerari, piste ciclabili, ciclopedonali e ciclovie;
- itinerari ciclabili turistici e relative infrastrutture;
- poli di interscambio modale;
- interventi di miglioramento della sicurezza e fruibilità ciclabile della rete stradale ordinaria;
- strutture e centri di servizio per la ciclabilità.
Sono inoltre ammessi, tra gli altri:
- sottopassi e sovrappassi ciclabili e ciclopedonali;
- dotazioni infrastrutturali per la sicurezza del traffico ciclistico;
- parcheggi attrezzati, liberi o custoditi, e centri di noleggio biciclette, prioritariamente presso i centri intermodali e presso strutture pubbliche;
- segnaletica verticale e orizzontale specializzata e segnaletica integrativa per gli itinerari ciclabili;
- strutture mobili e infrastrutture per l’intermodalità bici-trasporto pubblico;
- intese con gestori ferroviari per parcheggi bici nelle stazioni e trasporto della bicicletta al seguito;
- intese con aziende di trasporto pubblico per l’integrazione con l’uso della bicicletta e per il trasporto delle biciclette sui mezzi;
- servizi di biciclette a noleggio;
- sistemi di prevenzione furti mediante identificazione del mezzo con targa antieffrazione;
- servizi di informazione per cicloturisti presso gli enti turistici;
- cartografia specializzata, anche elettronica;
- ulteriori interventi per sviluppo e sicurezza del traffico ciclistico, compresi punti di manutenzione.
Nel quadro dei piani regionali, provinciali e comunali, una quota adeguatamente attrezzata della superficie dei posti auto deve essere riservata al parcheggio delle biciclette.
Soggetti attuatori e disposizioni per i dipendenti pubblici
Province e Comuni attuano gli interventi previsti dai rispettivi piani e possono promuovere ulteriori iniziative, anche con soggetti privati, mediante concertazione e accordi di programma.
Regione, Province e Comuni devono adottare misure per incrementare l’uso della bicicletta da parte dei propri dipendenti.
Disposizioni particolari per i Comuni con stazioni o poli di interscambio
I Comuni sedi di stazioni ferroviarie o poli di interscambio modale devono realizzare, all’interno o in prossimità di tali infrastrutture, ciclostazioni o impianti adeguati per il deposito custodito di biciclette, con eventuale servizio di noleggio e manutenzione.
Per tali realizzazioni possono stipulare convenzioni con le aziende che gestiscono stazioni ferroviarie, metropolitane o automobilistiche.
Gestione, manutenzione e riparto dei costi
La manutenzione dei tracciati e percorsi ciclabili realizzati in attuazione dei piani provinciali e comunali, nonché dei percorsi preesistenti, è a carico degli enti proprietari del territorio su cui insiste il percorso.
Per i tracciati che interessano più Comuni, gli accordi di programma devono prevedere anche la ripartizione dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
La Regione può concedere contributi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade agli enti che prevedono, nella pianificazione territoriale, infrastrutture ciclabili.
Finanziamenti regionali
La Regione definisce annualmente, in base alle disponibilità di bilancio, i programmi attuativi di intervento e di finanziamento a favore dei Comuni dotati di piani comunali per la mobilità ciclistica.
Il finanziamento regionale è subordinato alla compartecipazione degli enti attuatori.
Sono finanziabili anche gli interventi eseguiti dagli enti e soggetti proprietari delle strade, ai sensi dell’articolo 14 del codice della strada, quando in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale realizzano percorsi ciclabili adiacenti, purché conformi alla pianificazione regionale e comunale e salvo comprovati problemi di sicurezza.
Sono finanziabili solo gli interventi relativi a strade classificate nelle categorie C, D, E ed F, se previsti nei piani regionali, provinciali e comunali.
Una quota non inferiore al 10 per cento del finanziamento relativo alle spese di investimento per le funzioni obiettivo connesse alla modernizzazione delle infrastrutture e all’efficienza del sistema regionale dei trasporti è destinata agli interventi di modernizzazione infrastrutturale previsti dalla legge.
Norma finanziaria e decorrenza
Le spese per gli interventi previsti dalla legge sono determinate, a decorrere dall’anno 2013, con legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio.
Le somme necessarie sono iscritte, sempre dal 2013, nell’UPB 42704 a carico del capitolo istituito dalla Giunta regionale nel Programma operativo annuale (POA).
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