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Sentenza

Sentenza n. 816/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'ottemperanza: - al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, n. 1989 del 1° dicembre 2023;

Giustizia amministrativa202500410

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all’attribuzione della Carta docente del valore nominale di 500 euro per l’anno scolastico 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., chiedendo l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1989 del 1° dicembre 2023. Tale sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico di 500 euro mediante assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per l’anno scolastico 2021/2022 e aveva condannato il Ministero alla relativa attribuzione, oltre interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione. La pronuncia era stata notificata all’amministrazione il 26 novembre 2024, era passata in giudicato ed era decorso il termine di moratoria di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle sentenze di condanna nei confronti della pubblica amministrazione. Persistendo l’inadempimento dell’amministrazione, la ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per ogni ritardo o inosservanza successiva.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata al Ministero e non era stata eseguita nonostante il decorso del termine di moratoria di 120 giorni. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di eseguire integralmente il giudicato, attribuendo alla ricorrente la Carta docente per l’importo nominale di 500 euro relativo all’anno scolastico 2021/2022, con gli accessori riconosciuti dalla sentenza da eseguire. Il termine assegnato è di 60 giorni dalla notificazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, il quale dovrà provvedere in via sostitutiva entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. I compensi e le spese dell’eventuale attività commissariale sono posti a carico dell’amministrazione inadempiente e ricompresi nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, applicando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., ritenuta manifestamente iniqua perché la Carta docente non costituisce un corrispettivo, ma un contributo destinato all’aggiornamento e alla formazione del personale docente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 300 euro oltre accessori, spese generali e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente di proporre l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e valutare la richiesta di penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere fissata per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto è stata negata perché manifestamente iniqua in relazione alla natura non corrispettiva della Carta docente.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica destinata all’aggiornamento e alla formazione dei docenti.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La regola sulla non spettanza di compensi aggiuntivi al commissario ad acta, applicabile direttamente ai giudizi relativi alla legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche alle ulteriori condanne al pagamento di somme di denaro.

  • art. 1, comma 777, l. 208/2015

    Ha introdotto nell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001 la disposizione relativa ai compensi e alle spese dell’attività commissariale.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    È richiamato dal giudicato presupposto quale base per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione del beneficio.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile quando una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, regolarmente notificata all’amministrazione, non venga eseguita dopo il decorso del termine di moratoria previsto dalla legge.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può assegnare all’amministrazione un termine per l’esecuzione integrale del giudicato e nominare preventivamente un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza di parte, in caso di persistente inadempimento.
  • La disciplina secondo cui i compensi e le spese dell’attività del commissario ad acta sono ricompresi nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale può essere applicata per analogia anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne dell’amministrazione diverse da quelle emesse ai sensi della legge n. 89/2001.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in relazione alla natura e alla funzione della prestazione oggetto del giudicato, essa risulti manifestamente iniqua; in particolare, la penalità può essere esclusa per l’inadempimento relativo a un beneficio destinato all’aggiornamento e alla formazione del personale, privo di natura corrispettiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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