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Sentenza

Sentenza n. 2155/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600382

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: nota interlocutoria del MASE qualificata come atto soprassessorio e silenzio sulla conclusione del procedimento di VIA statale per un impianto agrivoltaico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha avviato il procedimento di VIA statale per un progetto di impianto agrivoltaico, con opere connesse e sistema di accumulo, incluso tra gli interventi disciplinati dal d.lgs. 152/2006. Dopo la verifica della completezza documentale e la pubblicazione ai fini della consultazione pubblica, non sono state presentate osservazioni nel termine previsto. Il procedimento è tuttavia rimasto fermo nella fase di istruttoria tecnica per oltre un anno. La società ha dedotto il silenzio-inadempimento del MASE, sostenendo che il Ministero fosse obbligato a concludere il procedimento entro i termini stabiliti dall’art. 25 del d.lgs. 152/2006, anche in caso di inerzia della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC o delle amministrazioni chiamate a esprimere pareri. Ha contestato la nota del 12 gennaio 2026, ritenuta un atto meramente soprassessorio e dilatorio, e ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, la condanna del MASE a concludere il procedimento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, pari a 34.661,40 euro. In via subordinata ha chiesto l’annullamento della nota soprassessoria.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l’art. 25 del d.lgs. 152/2006 stabilisca termini tassativi per le diverse fasi del procedimento di VIA: la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC deve predisporre lo schema di provvedimento entro 30 giorni dalla chiusura della consultazione pubblica e comunque nel rispetto del termine complessivo di 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione; l’amministrazione competente in materia di beni culturali deve esprimere il proprio parere entro 20 giorni dalla trasmissione dello schema; il MASE deve adottare il provvedimento finale entro 30 giorni dalla conclusione dell’istruttoria e, in caso di inerzia delle autorità consultate, il titolare del potere sostitutivo deve intervenire entro ulteriori 30 giorni. Nel caso concreto tali termini erano ampiamente decorsi: lo schema non era stato predisposto entro il 19 novembre 2024, il provvedimento finale non era stato adottato entro il 19 dicembre 2024 e il potere sostitutivo non era stato esercitato entro il 18 gennaio 2025; era inoltre decorso il termine complessivo di 130 giorni. Il TAR ha affermato che l’inerzia o il mancato parere delle autorità coinvolte non eliminano l’obbligo autonomo e non eludibile del MASE di concludere il procedimento, anche mediante l’esercizio dei poteri sostitutivi. Ha precisato che i criteri di priorità previsti dall’art. 8 del d.lgs. 152/2006 hanno natura meramente organizzativa e non derogano ai termini perentori di conclusione della VIA. La nota del 12 gennaio 2026 è stata qualificata come atto soprassessorio, idoneo a determinare un illegittimo arresto procedimentale, ed è stata annullata. Il MASE è stato dichiarato responsabile del silenzio e gli è stato assegnato il termine di 15 giorni per riattivare il procedimento e di ulteriori 90 giorni per concluderlo, previa acquisizione dei pareri necessari o esercizio dei poteri sostitutivi. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inottemperanza e su semplice istanza di parte, il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale commissario ad acta, con facoltà di delega. È stato inoltre riconosciuto il rimborso di 34.661,40 euro, pari al 50% dei diritti di istruttoria versati. Il MASE è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori; le spese sono state compensate nei confronti delle altre amministrazioni convenute.

Norme richiamate

  • art. 25 d.lgs. 152/2006

    La Commissione Tecnica PNRR-PNIEC predispone lo schema di provvedimento di VIA entro il termine di 30 giorni dalla chiusura della fase di consultazione pubblica; il Ministero della Cultura è tenuto a esprimere il proprio parere vincolante entro 20 giorni dalla conclusione della fase istruttoria; il MASE è tenuto ad adottare il giudizio di VIA entro 30 giorni dalla conclusione della fase istruttoria e, in caso di inerzia delle autorità consultate, il titolare del potere sostitutivo deve intervenire entro l’ulteriore termine di 30 giorni.

    I termini previsti per il procedimento di VIA sono tassativi e impongono al MASE un obbligo autonomo e non eludibile di concludere il procedimento. L’inerzia della Commissione Tecnica o delle amministrazioni consultate non esonera il MASE dall’adozione di una pronuncia espressa, dovendo il Ministero esercitare, se necessario, i poteri sostitutivi.

  • art. 8 d.lgs. 152/2006

    I criteri di priorità introdotti dai commi 1 e 1-bis, nonché le ulteriori disposizioni di cui al comma 1-ter, devono essere intesi esclusivamente come strumenti organizzativi valevoli per la pubblica amministrazione.

    Le priorità organizzative nella trattazione dei progetti non derogano ai termini perentori di conclusione dei procedimenti di VIA, che restano applicabili anche ai progetti non prioritari.

  • art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006

    Rimborso del 50% degli oneri istruttori in caso di mancato rispetto dei termini procedurali per la VIA.

    L’inosservanza dei termini procedurali determina, in presenza dei presupposti accertati, il diritto del proponente al rimborso del 50% degli oneri istruttori versati.

  • art. 2, comma 8, l. 241/1990

    Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell’amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

    La sentenza di accoglimento del ricorso contro il silenzio deve essere trasmessa alla Corte dei conti per le valutazioni di competenza in ordine alla responsabilità amministrativa o alla sussistenza di un danno erariale.

  • art. 2, comma 9, l. 241/1990

    La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

    La mancata o tardiva conclusione del procedimento può rilevare ai fini della valutazione della performance e della responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile dei funzionari responsabili.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    La parcella del commissario ad acta deve essere presentata, a pena di decadenza, nei termini previsti dalla disposizione.

    Il termine per la presentazione della parcella del commissario decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

Massime di principio

  • Nel procedimento di VIA disciplinato dall’art. 25 del d.lgs. 152/2006, i termini stabiliti per la predisposizione dello schema, l’espressione dei pareri, l’adozione del provvedimento finale e l’esercizio del potere sostitutivo hanno carattere tassativo e impongono la conclusione tempestiva del procedimento.
  • L’inerzia della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC o delle amministrazioni chiamate a esprimere pareri non elimina né sospende l’obbligo autonomo del MASE di adottare una pronuncia espressa sulla VIA; il Ministero deve utilizzare, ove necessario, i poteri sostitutivi previsti dalla legge.
  • I criteri di priorità organizzativa previsti dall’art. 8 del d.lgs. 152/2006 non costituiscono una deroga ai termini perentori di conclusione dei procedimenti di VIA relativi ai progetti non prioritari.
  • La comunicazione interlocutoria che rinvia senza termine la conclusione del procedimento e determina un illegittimo arresto procedimentale ha natura soprassessoria e può essere contestata, alternativamente, mediante azione di annullamento o azione avverso il silenzio; in entrambi i casi l’amministrazione resta obbligata a concludere il procedimento.
  • In caso di mancato rispetto dei termini procedurali per la VIA, il proponente ha diritto al rimborso del 50% degli oneri istruttori versati, nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliTermini del procedimento e silenzioInvalidità del provvedimento
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietàOttemperanza e commissario ad acta

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