Cassazione Penale, Sentenza n. 11121/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Russo è stato condannato per favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) perché, dopo che un detentore aveva lasciato cadere una dose di cocaina, pur non concorrendo nel reato di detenzione a fini di spaccio, dichiarò di essersi avvicinato solo per salutare e contribuì a eludere le indagini. In Cassazione ha dedotto un unico motivo: mancata applicazione dell'art. 384 c.p. (esimente connessa a grave e inevitabile nocumento alla libertà o all'onore), oltre a vizio di motivazione e travisamento della prova. Il ricorrente sosteneva che l'applicazione delle misure previste dall'art. 75 DPR 309/1990 avrebbe comportato un grave pregiudizio per la sua vita lavorativa e la reputazione familiare.
La decisione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il reato di favoreggiamento è configurabile anche quando il soggetto acquirente di modiche quantità si rifiuta di fornire informazioni sui fornitori. L'esimente ex art. 384 c.p. può essere applicata solo se, in concreto, le informazioni richieste determinano un grave e inevitabile nocumento alla libertà o all'onore (anche in relazione all'applicazione delle misure di cui all'art. 75 DPR 9 ottobre 1990, n. 309). Nel caso concreto la Corte d'appello aveva correttamente escluso l'esimente: il ricorrente era gravato da precedenti specifici e da numerose condanne irrevocabili, e non aveva fornito allegazioni specifiche e concrete circa il pericolo di grave compromissione della situazione esistenziale e lavorativa derivante dall'applicazione dell'art. 75. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 378 cod. pen.
Configura il delitto di favoreggiamento personale quando, pur non concorrendo nel reato principale, l'agente aiuta l'autore a eludere le indagini; applicabile anche se l'agevolato è l'acquirente di modiche quantità di stupefacente.
art. 384 cod. pen.
Prevede un'esimente/causa di esclusione della colpevolezza quando la rivelazione di informazioni determinerebbe un grave e inevitabile nocumento alla libertà o all'onore. Può essere valutata anche se la situazione è stata volontariamente prodotta dall'agente, ma la sua applicazione richiede allegazioni concrete e specifiche circa il nocumento invocato.
art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Prevede misure amministrative connesse all'uso di sostanze stupefacenti; l'applicazione di tali misure può integrare il cosiddetto 'grave nocumento' invocabile ai fini dell'art. 384 c.p., se provato concretamente.
Sez. U, n. 21832 del 22/02/2007 (Morea)
Giurisprudenza che ha delimitato l'ambito applicativo dell'art. 384, richiedendo allegazioni specifiche sull'effettivo pericolo di grave compromissione esistenziale o lavorativa per poter riconoscere l'esimente; citata come parametro restrittivo nel caso concreto.
Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019
Richiamata per affermare che la motivazione della sentenza di primo grado e della sentenza d'appello costituiscono un unico corpo decisorio nel caso di doppia conforme; utile a valutare la rilevanza dei precedenti e delle condanne passate ai fini dell'esclusione dell'esimente.
Massime di principio
- Il favoreggiamento (art. 378 c.p.) può sussistere anche quando il soggetto agevolato è l'acquirente di modiche quantità di stupefacente che si rifiuta di indicare il fornitore.
- L'esimente ex art. 384 c.p. è ammissibile solo se chi la invoca dimostra, con allegazioni concrete e specifiche, che la rivelazione delle informazioni comporterebbe un grave e inevitabile nocumento alla libertà o all'onore.
- La mera prospettazione generica di danni alla reputazione o alla situazione lavorativa non è sufficiente: è necessario indicare fatti concreti che rendano verosimile e imminente il pregiudizio (es. probabile applicazione dell'art. 75 con effetti certi sulla licenza o sull'attività).
- Precedenti penali specifici e condanne irrevocabili indeboliscono significativamente la tesi difensiva fondata sull'art. 384; il giudice tiene conto dello stato precedente dell'onore e della rischiosità reale delle conseguenze.
- In situazioni simili, la difesa dovrebbe documentare in modo dettagliato e probabile il nesso tra la rivelazione delle informazioni e il danno invocato (prove, dichiarazioni, elementi probatori su conseguenze amministrative o economiche), pena il rigetto della scusante.
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