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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4434/2022 del 08/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati di truffa e sostituzione di persona, confermando la condanna per ricettazione relativa a una tessera identificativa del codice fiscale falsa e rideterminando le pene. I motivi rilevati in cassazione erano: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648 c.p., per non avere la Corte verificato la prova dell'esclusione della partecipazione dell'imputato alla falsificazione della tessera; (2) omessa qualificazione del fatto come falso materiale e conseguente prescrizione, nonché contestazione tardiva della recidiva; (3) errata esclusione dell'ipotesi attenuata di cui al comma 2 dell'art. 648 c.p., dovuta al modesto valore dell'oggetto e all'assenza di danno patrimoniale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la clausola di sussidiarietà dell'art. 648 c.p. non costituisca un elemento costitutivo dell'illecito ma un limite di operatività della norma, per cui l'accusa non è tenuta a provare l'estraneità dell'imputato al reato presupposto se il medesimo non allega credibilmente di averlo commesso. La Corte ha confermato la valutazione della Corte d'appello secondo cui la disponibilità da parte del Desideri della tessera fiscale falsa e della carta d'identità falsa (con apposta la sua fotografia, per la quale era stato già condannato per falsificazione) era sufficiente per l'affermazione della ricettazione, mentre non emergevano elementi che dimostrassero la sua partecipazione alla falsificazione della tessera. Sono state ritenute infondate anche le censure sulla qualificazione del fatto e sulla prescrizione, tenuto conto dei periodi di sospensione e della recidiva specifica già contestata. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità dell'attenuante per il modesto valore, considerando l'uso del documento per numerose truffe. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    La clausola di sussidiarietà prevista nell'art. 648 c.p. non è elemento costitutivo del reato di ricettazione ma un limite di operatività della norma: l'accusa non è tenuta a provare l'estraneità dell'imputato al reato presupposto, salvo che l'imputato deduca credibilmente di avervi partecipato

  • art. 497 bis cod. pen.

    Norma riferita alla falsificazione e al possesso di carta d'identità falsa: la sentenza ha ritenuto provata la responsabilità del ricorrente per falsificazione della carta d'identità quando risultava apposta la sua fotografia sulla carta d'identità rubata

  • artt. 378, 379, 418 cod. pen.

    Richiamati come esempi di disposizioni in cui è prevista una risoluzione di conflitto di norme mediante criteri di specialità/sussidiarietà; la giurisprudenza usa tali riferimenti per chiarire la funzione della clausola di riserva in materia di ricettazione

Massime di principio

  • La clausola di sussidiarietà di reati come la ricettazione non costituisce elemento costitutivo: l'accusa non deve provare un fatto negativo (l'estraneità dell'imputato al reato presupposto) a meno che l'imputato non ne dia una prospettazione credibile
  • La mera disponibilità di oggetti di probabile provenienza illecita (es. documenti falsi) può essere sufficiente per configurare la ricettazione se da ciò emerge la consapevolezza della loro origine delittuosa, purché manchino elementi che attestino l'altrimenti
  • Se l'imputato contesta di aver partecipato al reato presupposto, grava sul giudice valutare la credibilità dell'allegazione: se ritenuta attendibile, l'accusa dovrà provare l'estraneità; in mancanza di tale deduzione credibile, non è richiesto alla pubblica accusa di provare un fatto negativo
  • Le questioni di prescrizione devono essere valutate considerando sospensioni, interruzioni e eventuali aumenti dei termini derivanti dalla recidiva: una contestazione ritenuta tardiva può essere irrilevante se sono intervenute sospensioni o se la recidiva era già operante
  • L'attenuante per modesto valore può essere esclusa quando, pur piccolo il valore materiale del bene, il documento è stato utilizzato per la commissione di plurime e rilevanti condotte delittuose (es. truffe mediante sostituzione di persona)
  • In casi analoghi, la difesa dovrebbe: (a) dedurre e dimostrare in modo credibile la partecipazione al reato presupposto o fornire elementi che giustifichino il possesso; (b) documentare i profili di prescrizione con riferimento a sospensioni/interruzioni; (c) contestare in modo puntuale l'uso del documento per attività illecite per ottenere l'attenuante

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