Cassazione Penale, Ordinanza n. 28553/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando la manifesta infondatezza del motivo unico e la sua sostanziale ripetizione di argomenti già disattesi nei gradi di merito. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Catania, che in parziale riforma della decisione del Tribunale li aveva assolti dai reati contestati ai capi a) e b) per insussistenza del fatto e, per il residuo reato di cui all'art. 349, commi 1 e 2, c.p., aveva rideterminato la pena in mesi sei di reclusione ed euro 150 di multa. Con un motivo unico hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità, contestando la ricostruzione probatoria e la sussistenza della responsabilità penale per il residuo reato. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e sostanzialmente riproduttivo di doglianze già esaminate e respinte dal giudice di merito, evidenziando che i giudici di appello avevano valorizzato emergenze probatorie articolate, tra cui il sopralluogo degli operanti presso l'abitazione dei ricorrenti e il rinvenimento di pannelli in materiale ferroso, già sequestrati, rimossi dal luogo del sequestro e riutilizzati per coprire una struttura in muratura nel medesimo terreno.
Norme richiamate
art. 349 commi 1 e 2 c.p.
La Corte ha ritenuto integrata la responsabilità penale per il reato residuo, in base alla prova che i beni sequestrati erano stati rimossi dal luogo del vincolo e riutilizzati.
Massime di principio
- È inammissibile per manifesta infondatezza il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure di violazione di legge e di motivazione già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Ai fini della conferma della responsabilità per la violazione del vincolo su cose sottoposte a sequestro, è sufficiente una motivazione che valorizzi dati probatori concreti e coerenti circa la rimozione dei beni dal luogo del sequestro e il loro successivo riutilizzo.
- La censura di vizio motivazionale non può tradursi in una mera contestazione alternativa della ricostruzione dei fatti, quando la decisione impugnata abbia già fornito una valutazione logica e articolata delle emergenze probatorie.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende nei casi previsti.
- rami
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