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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31933/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento del GIP del Tribunale di Ravenna che aveva applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., una pena di 5 mesi di reclusione e €6.000 di multa, convertito in una pena pecuniaria sostitutiva di €15.000, concedendo inoltre la sospensione condizionale della pena pecuniaria. Il Procuratore Generale ha dedotto l'illegalità della concessione della sospensione condizionale della pena sostitutiva in violazione del divieto normativo previsto dalla L. 689/1981 (art. 61-bis), così come novellata dal d.lgs. 150/2022.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha affermato che l'art. 61-bis L. 689/1981 vieta espressamente l'applicazione della sospensione condizionale della pena alle pene sostitutive (tra cui la pena pecuniaria sostitutiva) e che la statuizione del GIP che ha concesso tale beneficio è quindi illegale. Poiché la pena e il beneficio oggetto di concessione costituivano parte dell'accordo di patteggiamento, l'illegalità travolge l'accordo nella sua interezza: la sentenza è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Ravenna per il prosieguo del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il patteggiamento (accordo sulla pena). Nel caso di specie il giudice di primo grado ha pronunciato una sentenza di applicazione della pena ai sensi di tale articolo.

  • artt. 81, 110, 348 cod. pen.

    Riferimenti agli articoli del codice penale relativi alla concorso di persone (art. 110), alle norme sull'autoreabilità (art. 81) e al delitto contestato (art. 348) che costituiscono la base materiale della responsabilità penale dell'imputata.

  • art. 56‑quater L. 689/1981 (novellato dal d.lgs. 150/2022)

    Norma richiamata per la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria sostitutiva; nel caso era stata invocata per convertire la reclusione in una sanzione pecuniaria.

  • art. 61‑bis L. 689/1981 (introdotto dall'art. 71 d.lgs. 150/2022)

    «le disposizioni di cui agli artt. 163 e seguenti del cod. pen. relative alla sospensione condizionale della pena non si applicano alle pene sostitutive previste dal presente capo»

    La Corte interpreta questa disposizione come divieto espresso di concedere la sospensione condizionale alle pene sostitutive (comprese le pene pecuniarie sostitutive): pertanto la concessione fatta dal GIP è illegittima.

  • art. 58 L. 689/1981

    «il giudice, nei limiti fissati dalla legge, e tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., se non ordina la sospensione condizionale della pena può applicare le pene sostitutive della pena detentiva»

    Richiama il quadro normativo che regola la discrezionalità del giudice nell'applicare pene sostitutive e conferma che la sospensione condizionale è disciplinata a parte e, alla luce dell'art. 61‑bis, non compatibile con le pene sostitutive previste dal capo.

  • artt. 163 e seguenti cod. pen.

    Riferimento alle norme sul beneficio della sospensione condizionale della pena; l'art. 61‑bis esclude l'applicazione di queste disposizioni alle pene sostitutive.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena richiamati dall'art. 58 L. 689/1981; servono come parametro di valutazione quando il giudice esercita la discrezionalità nella scelta delle pene.

Massime di principio

  • La sospensione condizionale della pena non è applicabile alle pene sostitutive previste dalla L. 689/1981 (compresa la pena pecuniaria sostitutiva), per effetto dell'art. 61‑bis introdotto dal d.lgs. 150/2022.
  • Se in un accordo di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) è inclusa la concessione di un beneficio illegale, tale illegittimità può compromettere l'intero accordo: la Corte può annullare senza rinvio la sentenza di applicazione della pena, trasmettendo gli atti al giudice competente per il prosieguo.
  • Nel negoziato della pena giudici e parti devono verificare la compatibilità delle concessioni con le modifiche normative più recenti (ad es. novellazioni intervenute con d.lgs. 150/2022): benefici vietati non possono essere oggetto di accordo.
  • In sede di impugnazione, il pubblico ministero può ottenere la cassazione della sentenza quando il provvedimento contiene una statuizione espressamente vietata dalla legge; l'annullamento può essere disposto senza rinvio quando l'illegalità compromette la validità dell'intero patteggiamento.
  • In casi analoghi è opportuno valutare se l'illegalità riguarda un elemento essenziale dell'accordo: se il beneficio illegittimo era condizione del consenso, l'intero accordo sarà annullabile; se invece è accessorio e il giudice può separarlo senza alterare la sostanza dell'accordo, potrebbero esserci soluzioni diverse.

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