Cassazione Civile, Ordinanza n. 34743/2024 del 28/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento di una società debitrice per un credito complessivo di euro 223.055,00 relativo alla TARSU maturata in favore di un Comune, chiedendo il privilegio per l’intero importo ex art. 2752, comma 3, c.c. Il giudice delegato aveva ammesso solo una parte del credito in via privilegiata e il residuo in chirografo; il tribunale aveva respinto l’opposizione, ritenendo che dalla documentazione prodotta non fosse possibile distinguere compiutamente tra quota tributaria, interessi e sanzioni, e quindi non fosse possibile riconoscere il privilegio per tutto l’importo. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) nullità del decreto e violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2752, comma 3, c.c., sostenendo che i documenti prodotti dimostravano chiaramente la distinzione tra importi tributari privilegiati e accessori non privilegiati; 2) omesso esame di un fatto decisivo, oltre alla violazione dell’art. 2752, comma 3, c.c., per non avere il tribunale considerato che gli avvisi di accertamento e i solleciti riportavano la voce "entrata" riferibile al tributo; 3) violazione dell’art. 2752, comma 3, c.c. e delle norme processuali in tema di contenuto del decreto e dell’opposizione allo stato passivo, per avere il tribunale ammesso in chirografo somme che sarebbero state in realtà tributi privilegiati. La Corte ha però rilevato che le censure erano formulate in modo non autosufficiente, perché il ricorso non trascriveva né riassumeva il contenuto rilevante dei documenti richiamati, impedendo il controllo di legittimità sulla fondatezza delle doglianze.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che le censure miravano, in sostanza, a contestare la valutazione dei documenti compiuta dal giudice di merito, ma il ricorso non riportava il contenuto degli atti richiamati (ingiunzioni, avvisi di accertamento, solleciti di pagamento) in modo tale da consentire alla Corte di verificarne direttamente la rilevanza. È stato ribadito che, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., il ricorrente deve indicare specificamente la sede processuale del documento e riprodurne o riassumerne il contenuto rilevante nel ricorso. La mancata osservanza di tale onere determina l’inammissibilità delle doglianze. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell’intimato. È stato inoltre dato atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2752, comma 3, c.c.
Attribuisce privilegio al credito tributario richiamato, ma non consente il privilegio per somme che non siano riconducibili al tributo nei limiti risultanti dalla documentazione prodotta.
art. 2749 c.c.
Il tribunale ha affermato che il privilegio del credito si estende anche agli interessi nei limiti temporali previsti da tale norma.
art. 115 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente per sostenere un erroneo apprezzamento del materiale probatorio da parte del giudice di merito.
art. 360 c.p.c.
Norma del ricorso per cassazione richiamata come parametro dei vizi denunciati (violazione di legge, nullità e omesso esame di fatto decisivo).
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere in modo autosufficiente gli elementi necessari a individuare fatti, motivi e documenti; la mancata riproduzione del contenuto rilevante dei documenti richiamati comporta inammissibilità.
art. 135 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente come norma processuale asseritamente violata, senza che la Corte entri nel merito della deduzione per l’assorbente inammissibilità.
art. 99 l. fall.
Richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo in relazione alla formazione del provvedimento sullo stato passivo.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
comma 1-quater e comma 1-bis
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura che investe la valutazione di documenti compiuta dal giudice di merito è inammissibile se il ricorso non riproduce o riassume il contenuto rilevante degli atti richiamati e non ne indica con precisione la collocazione nei fascicoli di parte o d’ufficio.
- L’onere di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non richiede necessariamente la trascrizione integrale degli atti, ma impone che il ricorso consenta alla Corte di verificare la fondatezza delle doglianze senza accedere autonomamente ai fascicoli di merito.
- Quando si contesta l’ammissione di un credito al passivo in privilegio, il ricorrente deve dimostrare in modo puntuale quali quote del credito siano tributarie e quali accessorie, se intende superare la statuizione del giudice di merito sulla insufficiente distinguibilità della documentazione.
- La mancanza di specificità e di autosufficienza del motivo assorbe l’esame del merito delle dedotte violazioni di legge o dei vizi di motivazione.
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