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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11974/2020 del 19/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

Tre società e il titolare di un’impresa individuale avevano affidato a due coniugi la tenuta della contabilità, la redazione dei bilanci e dello stato patrimoniale e gli adempimenti fiscali relativi alle società e all’impresa. Dopo contestazioni dell’Agenzia delle entrate, gli attori dedussero che per diverse annualità non erano state presentate dichiarazioni dei redditi e bilanci e non erano stati trasmessi i modelli 770; contestarono inoltre che i professionisti non risultassero iscritti all’albo. Con citazione del 7 aprile 2006 chiesero la nullità del contratto d’opera professionale, la restituzione dei compensi e il risarcimento dei danni. Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 2507/2009, accolse le domande, dichiarò nullo il contratto e condannò entrambi i coniugi alla restituzione dei compensi e al risarcimento solidale. La ricorrente impugnò la decisione; la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 3539 dell’11 settembre 2015, rigettò l’appello. In Cassazione la professionista ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 2222, 2229 e 2223 c.c., sostenendo che la Corte d’appello aveva desunto da un generico principio dell’apparenza l’esistenza di un’associazione professionale di fatto e una responsabilità comune, anziché distinguere l’attività del singolo professionista incaricato; (2) violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che le fosse stato richiesto di provare la propria estraneità, mentre spettava alle società dimostrare il conferimento degli incarichi; (3) violazione degli artt. 2222 e 2232 c.c., contestando che le fossero state attribuite le omissioni fiscali e societarie, che assumeva assegnate esclusivamente al coniuge, e richiamando l’assoluzione penale dal reato di esercizio abusivo della professione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Sul primo, ha rilevato che la Corte d’appello non aveva fondato la responsabilità sulla partecipazione a uno studio associato, ma sulle prove testimoniali e documentali dalle quali risultava che i coniugi svolgevano ruoli identici e attività oggettivamente simmetriche; la censura investiva quindi la valutazione delle prove, non una violazione di legge. Sul secondo, ha escluso l’inversione dell’onere della prova: il conferimento e lo svolgimento dell’attività da parte di entrambi erano stati ritenuti provati sulla base degli elementi acquisiti, mentre la ricorrente non aveva dimostrato la propria indipendenza o autonomia né una separazione dei ruoli. Sul terzo, ha precisato che l’assoluzione penale, pronunciata perché non era stata raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio dell’attività professionale autonoma e abusiva della ricorrente, non provava positivamente la sua estraneità all’attività svolta in ambito civile, dove la responsabilità era stata accertata sulla base di autonome prove e secondo il diverso standard della probabilità. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in euro 7.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Il giudice d’appello non ha erroneamente applicato la regola di giudizio di cui all’art. 2697 c.c., invertendo il rischio della mancata prova: ha ritenuto – come si è visto supra – dimostrato dagli elementi probatori (documenti e dichiarazioni testimoniali) il conferimento e l’espletamento dell’attività professionale da parte di entrambi i coniugi, mentre non ha ritenuto che la ricorrente abbia “in alcun modo dimostrato la propria indipendenza e/o autonomia rispetto all’attività svolta dal marito e non ha addotto alcuna prova a suffragio di una qualsiasi separazione dei ruoli”.

    Non vi è inversione dell’onere della prova quando il giudice, sulla base delle prove acquisite, ritenga già dimostrati il conferimento dell’incarico e lo svolgimento dell’attività da parte di entrambi i convenuti; la mancata prova della separazione dei ruoli rileva allora nella valutazione della tesi di estraneità dedotta dalla parte.

  • artt. 2222, 2223, 2229 e 2232 c.c.

    Il giudice d’appello non ha affermato la responsabilità della ricorrente sulla base della sua partecipazione a uno studio associato; ha invece, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite (testimonianze e documenti), affermato che i coniugi svolgevano un ruolo assolutamente identico nell’espletamento degli incarichi loro affidati, con oggettiva simmetria delle attività concretamente operate.

    La responsabilità per l’attività professionale non è attribuita automaticamente per la mera partecipazione a uno studio associato: può essere accertata in capo a ciascun convenuto sulla base delle prove che dimostrino il suo effettivo coinvolgimento nello svolgimento degli incarichi.

  • artt. 81 e 348 c.p.

    Tale conclusione, raggiunta nel processo penale in cui trova applicazione lo standard probatorio dell’oltre ragionevole dubbio, non equivale alla prova positiva della estraneità dell’attuale ricorrente all’attività svolta dal consorte, limitandosi a registrare la mancanza di una prova certa dell’espletamento di attività di consulenza da parte dell’imputata e della consapevolezza della predetta del carattere abusivo dell’attività professionale svolta dal consorte, sicchè non si pone in contrasto con la pronuncia resa in sede civile, in applicazione del diverso standard della probabilità della prova, sulla scorta di una autonoma valutazione di diverse prove testimoniali e documentali, nonchè logico-inferenziali.

    L’assoluzione penale perché manca la prova richiesta per la condanna non costituisce, di per sé, prova positiva dell’estraneità ai fatti rilevanti nel giudizio civile. Il giudice civile può accertare autonomamente i fatti sulla base delle prove acquisite secondo il proprio standard probatorio.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    A seguito del rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti, è dovuto dalla parte ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • La responsabilità di ciascun professionista per l’esecuzione degli incarichi non discende automaticamente dalla mera partecipazione a uno studio comune: deve essere accertata in base alle prove dell’effettivo coinvolgimento nella prestazione. Se gli elementi istruttori dimostrano che i convenuti svolgevano ruoli identici e attività concretamente simmetriche, il giudice può attribuire responsabilità a entrambi.
  • La censura relativa all’onere della prova non è fondata quando il giudice non ha trasferito sulla parte il rischio della mancata prova, ma ha ritenuto già provati i fatti costitutivi sulla base delle risultanze istruttorie e ha valutato la mancanza di prova contraria rispetto alla dedotta estraneità.
  • L’assoluzione penale per insufficienza della prova richiesta ai fini della condanna non equivale all’accertamento positivo dell’inesistenza del fatto o dell’estraneità dell’imputato; il giudice civile può procedere a un’autonoma valutazione delle prove secondo il diverso standard probatorio applicabile.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleProve
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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