Cassazione Civile, Ordinanza n. 32934/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionisti)
La controversia
Un avvocato ha convenuto in giudizio due colleghe chiedendo il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. sostenendo di aver ricevuto una cartella di pagamento relativa all'omessa dichiarazione del valore in una causa davanti al giudice di pace, nella quale sarebbe stato indicato, a sua insaputa, come difensore/codifensore di una parte. Dopo aver pagato la somma richiesta a seguito del rigetto del ricorso davanti al giudice tributario, ha chiesto la condanna solidale delle convenute. Il tribunale ha rigettato la domanda e la corte d'appello ha confermato. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) violazione degli artt. 83 ss. c.p.c. e 1703 ss. c.c., assumendo che non vi fosse stato alcun conferimento di mandato né sottoscrizione della procura e che fosse illogico qualificarlo difensore; 2) violazione dell'art. 2729 c.c. in relazione agli artt. 2721-2722 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse fondato la decisione su presunzioni non ammissibili o comunque prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; 3) violazione degli artt. 2043 ss. c.c., ribadendo di non aver avuto alcun ruolo nella vicenda e che la violazione amministrativa fosse imputabile esclusivamente alle controparti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte infondato e in parte inammissibile perché la corte d'appello aveva espressamente affrontato la questione della consapevolezza del mandato, reputando irrilevanti le norme processuali sulla procura rispetto al rapporto di mandato tra parte e difensore; il secondo motivo è stato ritenuto in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile, sia perché il giudice di merito può superare il limite di valore alla prova testimoniale anche ai fini presuntivi, sia perché il ricorrente proponeva una ricostruzione alternativa dei fatti; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché integrava una censura meramente fattuale volta a ottenere un terzo grado di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
È stata invocata dal ricorrente come base del preteso danno risarcibile; la Corte non entra nel merito della responsabilità aquiliana perché reputa il motivo fattualmente orientato e quindi inammissibile.
artt. 83 ss. c.p.c.
Le norme sulla procura alle liti non sono state ritenute idonee a incidere sul diverso rapporto di mandato tra parte e difensore, come accertato dal giudice di merito.
artt. 1703 ss. c.c.
Richiamati dal ricorrente per negare l'esistenza del mandato; la Corte conferma che il giudice d'appello aveva correttamente indagato sulla consapevolezza del conferimento del mandato.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento del fatto, purché supportate da indizi gravi e precisi; la concordanza è necessaria solo se gli indizi siano più d'uno.
artt. 2721-2722 c.c.
Il limite legale alla prova testimoniale può essere superato dal giudice, anche implicitamente, e la prova presuntiva non è esclusa per ciò solo.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.
I motivi che, sotto l'apparenza di violazione di legge o vizio motivazionale, mirano a una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La censura di violazione di legge non può essere usata per contestare valutazioni di merito o apprezzamenti fattuali.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
Sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2002
È richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o dei fatti accertati dai giudici di merito.
- Il rapporto tra parte e difensore, ai fini dell'accertamento del mandato, va distinto dalle regole processuali sul rilascio della procura alle liti; queste ultime non esauriscono né impediscono l'indagine sul conferimento consapevole dell'incarico.
- La prova presuntiva può essere utilizzata anche quando il fatto da provare eccede il limite di valore previsto per la prova testimoniale, se il giudice ritiene di ammettere tale superamento.
- Le presunzioni semplici possono fondarsi anche su un solo fatto noto, purché sia grave e preciso; il requisito della concordanza assume rilievo soltanto se gli indizi siano plurimi.
- Una censura che contesti esclusivamente l'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice di merito, senza denunciare un errore di diritto effettivo, è inammissibile in cassazione.
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