Cassazione Penale, Sentenza n. 22782/2026 del 19/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione fondata su due censure principali: 1) vizio nella valutazione del nesso causale tra la condotta ascritta (omessa adozione di misure di stabilizzazione dei fusti) e l'evento lesivo, con critica al controfattuale svolto dal giudice che non avrebbe verificato correttamente se l'adozione della misura cautelare avrebbe impedito l'evento; 2) violazione di legge per non aver riconosciuto l'eccentricità del comportamento del lavoratore (la discesa dal muletto), che secondo la difesa era un comportamento abnorme, imprevedibile ed idoneo a interrompere il nesso causale tra la condotta datoriale e l'evento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte, annullando la sentenza impugnata e rinviando ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio. La Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito non abbiano adeguatamente individuato e verificato la regola cautelare violata e il rischio specifico che essa intendeva prevenire; hanno inoltre esteso la regola imposta al datore di lavoro (obbligo di garantire la stabilità dei fusti mediante legatura) oltre la misura effettivamente rivolta a tutelare il conducente (la direttiva di rimanere al posto di comando), senza dimostrare in base a fatti che tale misura aggiuntiva fosse concretamente necessaria e pertinente al rischio verificatosi. La Corte ha inoltre ricordato che il giudizio sul nesso causale deve accertare se l'evento ha concretizzato proprio il rischio che la norma intendeva evitare e valutare la prevedibilità e la normalità della condotta del lavoratore; la sentenza è quindi annullata con rinvio per un nuovo esame conforme ai principi esposti.
Norme richiamate
d.lgs. n. 81/2008, art. 71 comma 3 e Allegato VI punto 3.1.4
Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza
La norma impone che l'operatore non lasci il posto di comando se ci sono lavoratori a bordo; la Cassazione ha osservato però che i giudici di merito hanno esteso la regola imponendo anche misure di stabilizzazione del carico (legatura dei fusti) senza dimostrare che tale misura fosse la regola cautelare specifica volta a prevenire l'evento verificatosi
Costituzione, art. 27 comma 1
Richiamato quale parametro costituzionale che impone la personalizzazione della responsabilità penale: la valutazione della colpa non può degenerare in responsabilità di posizione o oggettiva, necessitando invece un accertamento concreto e specifico del nesso causale e del rischio prevenuto dalla norma violata
Massime di principio
- Individuare con precisione la regola cautelare violata: il giudice deve stabilire quale misura specifica la norma imponeva e se quella misura era volta a prevenire il rischio poi realizzatosi
- Verificare il nesso causale rispetto al rischio previsto dalla norma: non è sufficiente constatare una violazione formale, occorre accertare che l'evento abbia concretizzato proprio il pericolo che la regola intendeva evitare
- Valutare l'adeguatezza delle misure adottate dal datore di lavoro in rapporto al rischio concreto e alle evidenze fattuali (es. formazione, istruzioni, prassi aziendale, difficoltà di esecuzione della misura alternativa)
- Analizzare la condotta del lavoratore secondo il parametro della prevedibilità: distinguere fra reazione prevedibile/ortodossa e comportamento abnorme/ultroneo che possa interrompere il nesso causale
- Evitare di trasformare la colpa colposa in responsabilità di posizione: l'attribuzione di ulteriori obblighi al datore di lavoro richiede una base fattuale e normativa chiara che dimostri la pertinenza di tali misure rispetto al rischio verificatosi
- Se i giudici di merito non motivano adeguatamente su questi punti, la decisione è annullabile e il giudizio va riesaminato con specifico esame della regola cautelare, del rischio e della causalità
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