Sentenza del 18/01/2017 n. 1126 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'atto di riscossione relativo a imposte non versate, sostenendo in Cassazione la nullità della notificazione delle cartelle esattoriali. In particolare, ha lamentato che nel fascicolo non fossero presenti gli originali o le matrici delle cartelle con le relate di notifica e che all'atto impugnato fossero state allegate soltanto fotocopie delle cartelle e delle relate, ritenute inidonee a dimostrare la regolarità della notifica e la debenza delle somme.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il contribuente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 3.000 euro oltre agli accessori di legge. La Corte ha rilevato che la notifica delle cartelle risultava già effettuata e non era stata specificamente contestata nei modi e nei tempi previsti durante il giudizio di merito. Ha inoltre affermato che, per provare il perfezionamento e la data della notifica, è sufficiente produrre l'avviso di ricevimento, senza necessità di depositare l'originale della cartella. Nessuna norma impone all'agente della riscossione di allegare gli originali delle cartelle all'atto di pagamento.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La disposizione è stata invocata per denunciare in Cassazione un vizio processuale riferito alla validità della notificazione delle cartelle.
Art. 160 c.p.c.
È stato richiamato dal contribuente a sostegno della censura di nullità della notificazione.
Art. 26, comma 1, seconda parte, D.P.R. n. 602 del 1973
In materia di notificazione della cartella esattoriale, la prova del perfezionamento della notifica e della relativa data può essere fornita mediante l'avviso di ricevimento; non è necessario produrre la copia integrale della cartella.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, la regolarità e la data della notifica della cartella possono essere dimostrate dall'avviso di ricevimento, senza che l'agente della riscossione debba necessariamente depositare l'originale della cartella.
- La mera produzione di fotocopie delle cartelle o degli atti notificati non determina automaticamente la nullità dell'atto di riscossione, soprattutto quando la notifica non sia stata tempestivamente e specificamente contestata.
- L'eventuale disconoscimento della conformità delle copie o la contestazione della notifica devono essere effettuati nel giudizio di merito, secondo le forme e i termini previsti; non è normalmente possibile introdurre per la prima volta tale questione in Cassazione.
- Chi contesta una cartella deve distinguere tra l'inesistenza o nullità della notifica e la semplice mancanza dell'originale: quest'ultima, da sola, non rende invalida la riscossione se la notifica è altrimenti provata.
- La mancata contestazione tempestiva della notifica o della conformità delle copie può impedire che la questione venga esaminata nei successivi gradi di giudizio.
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