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Sentenza

Sentenza del 18/01/2017 n. 1126 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'atto di riscossione relativo a imposte non versate, sostenendo in Cassazione la nullità della notificazione delle cartelle esattoriali. In particolare, ha lamentato che nel fascicolo non fossero presenti gli originali o le matrici delle cartelle con le relate di notifica e che all'atto impugnato fossero state allegate soltanto fotocopie delle cartelle e delle relate, ritenute inidonee a dimostrare la regolarità della notifica e la debenza delle somme.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il contribuente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 3.000 euro oltre agli accessori di legge. La Corte ha rilevato che la notifica delle cartelle risultava già effettuata e non era stata specificamente contestata nei modi e nei tempi previsti durante il giudizio di merito. Ha inoltre affermato che, per provare il perfezionamento e la data della notifica, è sufficiente produrre l'avviso di ricevimento, senza necessità di depositare l'originale della cartella. Nessuna norma impone all'agente della riscossione di allegare gli originali delle cartelle all'atto di pagamento.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La disposizione è stata invocata per denunciare in Cassazione un vizio processuale riferito alla validità della notificazione delle cartelle.

  • Art. 160 c.p.c.

    È stato richiamato dal contribuente a sostegno della censura di nullità della notificazione.

  • Art. 26, comma 1, seconda parte, D.P.R. n. 602 del 1973

    In materia di notificazione della cartella esattoriale, la prova del perfezionamento della notifica e della relativa data può essere fornita mediante l'avviso di ricevimento; non è necessario produrre la copia integrale della cartella.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, la regolarità e la data della notifica della cartella possono essere dimostrate dall'avviso di ricevimento, senza che l'agente della riscossione debba necessariamente depositare l'originale della cartella.
  • La mera produzione di fotocopie delle cartelle o degli atti notificati non determina automaticamente la nullità dell'atto di riscossione, soprattutto quando la notifica non sia stata tempestivamente e specificamente contestata.
  • L'eventuale disconoscimento della conformità delle copie o la contestazione della notifica devono essere effettuati nel giudizio di merito, secondo le forme e i termini previsti; non è normalmente possibile introdurre per la prima volta tale questione in Cassazione.
  • Chi contesta una cartella deve distinguere tra l'inesistenza o nullità della notifica e la semplice mancanza dell'originale: quest'ultima, da sola, non rende invalida la riscossione se la notifica è altrimenti provata.
  • La mancata contestazione tempestiva della notifica o della conformità delle copie può impedire che la questione venga esaminata nei successivi gradi di giudizio.

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