Ordinanza n. 5264/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento 1. degli esiti delle prove scritte svolte in data 02/12/2025 ed aventi ad oggetto il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune per la classe di concorso A028 (matematica e scienze alle medie), ai sensi del bando di cui al ddg n. 2939/2025, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella parte in cui il ricorrente è stato escluso dall’ammissione alla successiva prova orale in quanto ha ottenuto un punteggio non ritenuto sufficiente (doc.1); 2. della comunicazione pubblicata dall’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, di cui al prot. n. 960 del 13/01/2026, a seguito delle prove scritte, mediante cui è stato assegnato il voto minimo di ammissione alla prova orale per le classi di concorso A028 Calabria, nella parte in cui non è prevista come sufficiente la soglia conseguita dal ricorrente (doc.2); 3. degli elenchi concernenti le convocazioni per le prove orali, nella parte in cui non è incluso l’odierno ricorrente; 4. dei calendari delle prove orali nella parte in cui non contemplano l’odierno ricorrente ivi compresi tutti i verbali di valutazione, gli atti e l’elaborato del candidato; 5. delle domande somministrate al ricorrente, nella parte in cui potevano avere, quale risposta esatta, anche quella fornita dalla parte istante (già doc.1); 6. nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ossia: del bando di cui al Ddg. n. 2939/2025, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, ivi compresi tutti i relativi allegati (avviso, allegato n. 1, errata corrige allegato 1, allegato 1-bis, allegato n. 2, allegato A e allegato B), nella parte in cui è prevista una soglia di sufficienza, alle prove scritte, diversa da quella conseguita dall’odierno ricorrente (doc.3); 7. nonché del decreto ministeriale n. 205/2023, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, avente ad oggetto l’indizione dei bandi per l’accesso al ruolo dei docenti, nonché dei relativi allegati, nella parte in cui esclude l’odierno ricorrente (doc.4); 8. del decreto ministeriale n. 214/2024 a firma del Ministero dell’istruzione e del Merito, avente ad oggetto “Disposizioni modificative dei Decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106”, ivi compresi i relativi allegati, nella parte in cui esclude l’odierno ricorrente (doc.5); 9. di qualunque altro provvedimento, anche di rettifica e modifica dei precedenti atti, mediante cui è stata individuata la soglia di sufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla prova orale del concorso docenti per la classe A028, con impugnazione della soglia minima di ammissione e degli atti presupposti, nonché degli elenchi e calendari delle prove orali
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli esiti delle prove scritte del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, classe A028, nella parte in cui è stato escluso dalla prova orale per non avere raggiunto la soglia minima di ammissione. Ha inoltre censurato la comunicazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria che individuava il voto minimo, gli elenchi e i calendari delle prove orali, le domande somministrate, il bando e i decreti ministeriali regolatori della procedura, nella parte in cui prevedevano o applicavano una soglia ritenuta non raggiunta dal candidato. L'ordinanza non esamina ancora nel merito tali censure. Rileva invece la necessità di chiarire il titolo della chiamata in giudizio di alcuni soggetti indicati dal ricorrente, le funzioni di vari responsabili e amministrazioni evocati, le ragioni dell'impugnazione di atti meramente attuativi privi di autonoma lesività e le specifiche disposizioni dei decreti e del bando effettivamente contestate.
La decisione
Il TAR ha qualificato la controversia come relativa a una procedura amministrativa connessa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e ha disposto la conversione del rito ai sensi dell'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022. Ha rilevato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR-Struttura di missione sono parti necessarie e ha accertato che tali soggetti erano già stati evocati. In ragione dell'elevato numero dei controinteressati, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, secondo le modalità indicate nell'ordinanza n. 836/2019, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova della notificazione entro i successivi dieci giorni. Ha precisato che entrambi i termini sono perentori e che il loro mancato rispetto determina l'improcedibilità del ricorso. Ha inoltre imposto misure istruttorie e chiarimenti sull'individuazione delle parti, sulla legittimazione dei soggetti evocati e sull'oggetto delle censure. Ha rinviato la prosecuzione della fase cautelare alla camera di consiglio del 6 maggio 2026, riservando la decisione sulle spese. Non è stata assunta alcuna decisione sul merito della domanda di annullamento.
Norme richiamate
art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022
La controversia, ritenuta relativa a una procedura amministrativa connessa a risorse PNRR, è soggetta al rito speciale previsto dalla disposizione; il giudice dispone la conversione del rito e fissa la prosecuzione nel rispetto dei termini PNRR.
art. 12-bis, comma 4, d.l. n. 68/2022
La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR-Struttura di missione sono qualificati come parti necessarie del giudizio.
Massime di principio
- Quando una controversia riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR, il giudice amministrativo deve applicare il rito speciale previsto dall'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022 e può disporre la conversione del rito per assicurare il rispetto dei termini connessi al PNRR.
- Nei giudizi soggetti all'art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR-Struttura di missione devono essere evocati quali parti necessarie.
- Quando il numero dei controinteressati è elevato, l'integrazione del contraddittorio può essere autorizzata mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, secondo le modalità stabilite dal giudice.
- I termini assegnati per la notificazione per pubblici proclami e per il deposito della relativa prova possono essere qualificati come perentori; il loro mancato rispetto comporta l'improcedibilità del ricorso.
- Il ricorrente deve specificare la ragione della chiamata in giudizio di ciascun soggetto e individuare puntualmente le disposizioni degli atti impugnati oggetto di censura; gli atti meramente attuativi e privi di autonoma lesività richiedono una specifica giustificazione della loro impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 180/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 181/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 634/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 641/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 43/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 643/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →