Cassazione Penale, Sentenza n. 32458/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma del 25/11/2022 che aveva rigettato l'appello contro l'ordinanza del GIP di Cassino del 04/10/2022. L'ordinanza impugnata confermava l'applicazione della misura cautelare interdittiva di cui all'art. 290 c.p.p. per il reato di plurime indebite compensazioni (art. 81 c.p., art. 10‑quater, comma 2, d.lvo n. 74/2000) commesso in qualità di rappresentante legale della HPS s.r.l. Il ricorrente deduceva esclusivamente violazione di legge per incompetenza territoriale del Tribunale di Cassino, sostenendo invece la competenza dell'ufficio di Roma, che aveva iscritto la notizia di reato. Inoltre il ricorrente richiamava profili relativi al provvedimento di sequestro preventivo (confisca per equivalente) adottato per un importo di euro 3.325.918,17.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile per genericità e aspecificità. Ha rilevato che le doglianze concernono l'incompetenza territoriale relativa a un provvedimento di sequestro preventivo diverso dall'atto effettivamente impugnato (il rigetto dell'appello sull'applicazione della misura interdittiva), per cui il motivo non attacca puntualmente l'ordinanza impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23 comma 8 d.l. n. 137 del 2020
art. 23 comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Norma richiamata procedimentalmente per l'ammissibilità o il trattamento del ricorso; segnalata come regola procedurale applicata al processo
art. 290 cod. proc. pen.
Disciplina la misura cautelare interdittiva applicata al ricorrente; la sentenza conferma che l'ordinanza impugnata riguarda l'applicazione di tale misura
art. 81 cod. pen.
Richiamato in relazione alla continuazione del reato; la fattispecie contestata è qualificata come reato continuato
art. 10‑quater, comma 2, d.lvo n. 74 del 2000
art. 10‑quater, comma 2, d.lvo n. 74/2000
Norma del decreto legislativo sui reati tributari relativa alle indebite compensazioni; identificata come il fatto-reato contestato al ricorrente
artt. 322 e 324 e ss. cod. proc. pen.
artt. 322 e 324 e ss., cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate perché l'atto impugnato è un'ordinanza emessa nel procedimento di riesame; attengono alle impugnazioni avverso provvedimenti cautelari
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve contestare in modo specifico e diretto l'atto effettivamente impugnato; rilevazioni su provvedimenti diversi (es. sequestro preventivo) non sostituiscono l'atto di impugnazione relativo a una misura interdittiva.
- Le questioni di incompetenza territoriale devono essere dedotte con chiarezza e attinere al provvedimento cui si riferisce il gravame: eccepire incompetenza per un atto diverso può rendere il ricorso generico e inammissibile.
- Chi impugna deve collegare le proprie censure ai presupposti fattuali e giuridici dell'ordinanza impugnata; l'assenza di tale collegamento espone il ricorrente al rigetto per aspecificità.
- Nei procedimenti penali le impugnazioni mal formulate o generiche possono comportare conseguenze economiche rilevanti, incluse condanne alle spese e sanzioni come somme alla cassa delle ammende.
- Se si contesta un sequestro preventivo o una confisca per equivalente, l'impugnazione deve rivolgersi specificamente a quel provvedimento; contestazioni separate sulle misure interdittive vanno trattate nelle relative sedi e con motivazioni dedicate.
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