Sentenza n. 1829/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’ottemperanza dell’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta Ter, n. 05829/2024 del 19 dicembre 2024, pronunciata nel giudizio inter partes n. 11377/2024 R.G., notificata ai fini esecutivi alle amministrazioni resistenti l’11 giugno 2025, limitatamente alle spese di lite e dunque nella parte in cui ha condannato “… al pagamento delle spese della presente fase cautelare le Amministrazioni resistenti, in solido fra loro, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge …”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione dell’ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 5829/2024 nella parte relativa alla condanna solidale al pagamento di 1.000 euro per spese di lite, oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice di spese processuali)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza dell’ordinanza cautelare n. 5829/2024, che aveva accolto la domanda cautelare proposta nel precedente giudizio e condannato in solido il Ministero della Giustizia, la Commissione Interministeriale Ripam e Formez PA al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori, per le spese della fase cautelare. Dopo avere comunicato amministrativamente e notificato in forma esecutiva l’ordinanza alle amministrazioni soccombenti, la ricorrente ha lamentato il mancato pagamento, protrattosi oltre il termine dilatorio di 120 giorni. Ha quindi chiesto l’esecuzione coattiva della statuizione sulle spese, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione di una penalità di mora. Le amministrazioni si sono costituite solo formalmente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni per l’ottemperanza. L’ordinanza cautelare rientra tra i provvedimenti del giudice amministrativo suscettibili di esecuzione da parte della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a.; inoltre, era inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il giudizio di ottemperanza è stato ritenuto ammissibile anche per l’esecuzione delle statuizioni di condanna al pagamento delle spese processuali. Il giudice ha quindi dichiarato l’obbligo delle amministrazioni resistenti di dare piena e integrale esecuzione alla condanna solidale al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza o dalla sua comunicazione amministrativa, se anteriore. La richiesta di nomina immediata del commissario ad acta è stata respinta, in considerazione della natura dell’adempimento e dell’esiguità della somma, ferma la possibilità di riproporla in caso di ulteriore inerzia. È stata altresì respinta la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, in rapporto al tempo trascorso, sarebbe stata manifestamente sproporzionata e iniqua. Le amministrazioni sono state condannate in solido alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il comma 4, lett. e), consente la fissazione di una penalità di mora, che non è stata applicata perché ritenuta manifestamente sproporzionata e contraria al limite della manifesta iniquità.
art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Include tra i provvedimenti suscettibili di esecuzione mediante ottemperanza quelli del giudice amministrativo esecutivi nei confronti della pubblica amministrazione, tra cui l’ordinanza cautelare oggetto del giudizio.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Prevede il termine dilatorio applicabile all’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo inutile decorso ha consentito la proposizione dell’azione di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione delle statuizioni contenute in un’ordinanza cautelare del giudice amministrativo, anche quando esse riguardino esclusivamente la condanna al pagamento delle spese di lite.
- Quando una pronuncia cautelare ha condannato più amministrazioni al pagamento solidale delle spese processuali e il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione è inutilmente decorso, il giudice dell’ottemperanza può ordinare alle amministrazioni obbligate di eseguire integralmente la statuizione entro un termine assegnato.
- La nomina del commissario ad acta non è necessaria sin dall’accoglimento del ricorso quando l’adempimento richiesto è semplice e di modesto importo; essa può essere richiesta nuovamente se persiste l’inerzia dell’amministrazione oltre il termine assegnato.
- La penalità di mora nel giudizio di ottemperanza non deve essere applicata quando, in relazione al tempo trascorso e alle circostanze concrete, risulti manifestamente sproporzionata e contraria al limite della manifesta iniquità.
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