Cassazione Penale, Sentenza n. 34543/2026 del 25/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputata)
La controversia
L’imputata ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 14 aprile 2026, che aveva confermato la condanna per il reato continuato di procurata inosservanza di pena, contestato per avere favorito all’estero la latitanza del marito. Con quattro motivi, esaminati congiuntamente, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità. Ha sostenuto che l’invio di modeste somme per le esigenze primarie del coniuge, i viaggi per raggiungerlo e il limitato supporto all’attività lavorativa fossero condotte riconducibili alla normale relazione coniugale, non specificamente dirette a eludere l’esecuzione della pena né a coprire il latitante. Ha inoltre rilevato che i viaggi erano documentati e pubblicati sul proprio profilo Facebook e che l’assistenza risaliva a una fase in cui il marito non lavorava ancora nella ristorazione in Svizzera. Ha invocato l’applicazione dell’art. 384 c.p. quale espressione di un principio generale, pur non essendo tale disposizione riferita all’art. 390 c.p., e ha contestato la prova del dolo di elusione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria per una nuova valutazione della responsabilità, applicando i principi indicati. La condotta dell’art. 390 c.p. richiede un’attività volontaria specificamente diretta a eludere l’esecuzione della pena e causalmente collegata all’intento del condannato di sottrarvisi; rapporti interpersonali leciti e atti di solidarietà familiare, in assenza di una concreta attività di copertura, non sono sufficienti. Nel caso concreto, la motivazione d’appello non spiegava perché i viaggi all’estero e i versamenti di modesta entità fossero strumentali a eludere le ricerche; non chiariva inoltre frequenza ed entità dei versamenti, né consistenza, durata e incidenza dei contatti con il fornitore sull’occultamento o sulla latitanza del marito. La Corte non ha definito nel merito la responsabilità, demandandone il nuovo esame al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 390 c.p.
La Corte di cassazione ha in più occasioni precisato che la condotta del reato di procurata inosservanza di pena consiste in un'attività volontaria, specificamente diretta ad eludere l'esecuzione della pena, che concorre con quella del condannato ricercato e che l'aiuto prestato dal terzo integra gli estremi del reato in questione solo quando è in rapporto di causalità con l'intenzione del condannato di sottrarsi all'esecuzione della pena.
Il reato richiede una condotta volontaria e specificamente orientata a eludere l’esecuzione della pena, concorrente con quella del condannato e causalmente collegata al suo intento di sottrarsi all’esecuzione.
art. 384 c.p.
Diversamente, nel caso in cui la condotta si traduce in un aiuto idoneo a conseguire l'effetto di sottrarre taluno all'esecuzione della pena, dall'adempimento di doveri di solidarietà umana, nascenti da rapporti di parentela e di coniugio o da altri legami socialmente rilevanti, non può derivare esclusione della punibilità.
I doveri di solidarietà derivanti dal coniugio o da altri legami socialmente rilevanti non escludono la punibilità quando l’aiuto prestato è idoneo a sottrarre il condannato all’esecuzione della pena. La Corte non enuncia una conclusione autonoma sull’applicabilità diretta dell’art. 384 c.p. al reato di cui all’art. 390 c.p.
Massime di principio
- La procurata inosservanza di pena richiede un’attività volontaria specificamente diretta a eludere l’esecuzione, che si coordini con la condotta del condannato e sia causalmente collegata al suo intento di sottrarsi alla pena.
- La consapevolezza che una persona condannata si sottrae all’ordine di carcerazione non basta, da sola, a integrare il reato: occorre una concreta attività di aiuto o copertura rispetto alle ricerche degli organi di polizia.
- Rapporti interpersonali leciti e condotte di solidarietà familiare che non comportino una concreta attività di copertura non integrano l’elemento oggettivo del reato; invece, i doveri di solidarietà non escludono la punibilità quando l’aiuto è idoneo a sottrarre il condannato all’esecuzione della pena.
- La motivazione sulla responsabilità deve spiegare in concreto perché le condotte attribuite all’imputato siano strumentali alla latitanza e, quando rilevanti, precisare consistenza, frequenza, durata ed effetti dei versamenti, dei viaggi e dei rapporti economici contestati.
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