Sentenza del 29/07/2016 n. 15875 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza della CTR di Milano che aveva confermato l'annullamento di una cartella di pagamento, pari a circa 192.000 euro, emessa per la riscossione provvisoria prevista dall'art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992, mentre era pendente il giudizio relativo alle maggiori imposte accertate. L'Amministrazione contestava l'annullamento della cartella per vizi non propri dell'atto di riscossione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché, nelle more del giudizio, con la sentenza n. 5072 del 2015 era stato annullato l'avviso di accertamento posto a fondamento dell'iscrizione a ruolo. L'annullamento dell'atto presupposto ha quindi fatto venire meno l'interesse dell'Agenzia alla decisione sul ricorso relativo alla cartella. Le spese sono state compensate, anche perché il ricorso era ritenuto fondato nella parte concernente l'erroneità dell'annullamento per vizi non propri della cartella.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 68
La norma disciplina la riscossione frazionata o provvisoria dei tributi in pendenza del giudizio tributario. La cartella era stata emessa in applicazione di tale meccanismo, ma la successiva eliminazione dell'avviso di accertamento presupposto ha fatto venir meno la base della riscossione.
Massime di principio
- Se, durante un giudizio relativo a una cartella o a un atto di riscossione, viene definitivamente annullato l'atto impositivo presupposto, può venir meno l'interesse a decidere il ricorso sull'atto successivo; il giudizio può quindi essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Gli atti della riscossione fondati su un accertamento possono perdere efficacia quando l'atto presupposto viene annullato, anche se il ricorso contro la cartella era stato originariamente proposto per contestare vizi propri dell'atto.
- In linea generale, i vizi dell'avviso di accertamento devono essere fatti valere impugnando l'avviso stesso, mentre la cartella può essere contestata per vizi propri o per l'inesistenza giuridica dell'atto presupposto nei casi consentiti.
- La sopravvenuta carenza di interesse non implica necessariamente la piena soccombenza dell'Amministrazione: il giudice può compensare le spese quando il ricorso presentava profili inizialmente fondati o quando l'esito è dipeso da un evento sopravvenuto.
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